Pensioni, Assegno a Rischio Taglio per chi esercita la totalizzazione

Valerio Damiani Venerdì, 02 Settembre 2016
I lavoratori con periodi contributivi accreditati in due o più gestioni previdenziali hanno la possibilità di percorrere la strada gratuita della totalizzazione nazionale in alternativa alla ricongiunzione.
Chi intende esercitare la totalizzazione nazionale deve fare attenzione all'importo dell'assegno. Capita spesso, infatti, che chi ha svolto diversi lavori ed ha contributi non coincidenti accreditati in più gestioni previdenziali obbligatorie scelga di esercitare la totalizzazione nazionale per ottenere la liquidazione di una unica prestazione pensionistica anticipando un'uscita che altrimenti avverrebbe più avanti nel tempo. Con la totalizzazione è possibile fruire sia della pensione di vecchiaia che della pensione anticipata con requisiti leggermente diversi rispetto a quelli vigenti nelle rispettive gestioni individuati dalla Legge Fornero.

Per la prima è necessario di regola aver perfezionato 65 anni e 7 mesi ed un'anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni; per quella anticipata sono sufficienti 40 anni e 7 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica. A questi requisiti bisogna poi aggiungere un periodo di attesa di 18 mesi per la totalizzazione di vecchiaia e di ben 21 mesi per quella di anzianità, si tratta della cd. finestra mobile che, a ben vedere, alla fine annulla in gran parte il vantaggio di poter maturare il diritto alla prestazione con un requisito inferiore rispetto alla Legge Fornero.  

I destinatari. La totalizzazione ha il pregio di poter essere fruita praticamente in tutte le gestioni previdenziali. Rientrano infatti nella totalizzazione: a) l'assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori autonomi e forme di previdenza obbligatorie, esclusive, sostitutive ed esonerative dell'assicurazione generale stessa (ad esempio Stato, ex-Inpdap); b) gli enti privatizzati previsti dal Dlgs 509/1994 (come le casse previdenziali dei liberi professionisti); c) gli enti categoriali e pluricategoriali regolati dal Dlgs 103/1996 ( ad esempio chimici, biologi, eccetera); d) la gestione separata Inps e il fondo di previdenza per il Clero. A condizione però che gli interessati non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle predette gestioni interessate (salvo la pensione di inabilità). 

Il sistema di calcoloAltro vantaggio della totalizzazione è l'essere gratuita, a differenza della ricongiunzione; a questo principio, però fa da contrappeso il fatto che la pensione viene normalmente liquidata con il sistema di calcolo contributivo. Lo stesso, per intenderci, che viene utilizzato per determinare la pensione per le lavoratrici che esercitano l'opzione donna. Ciò può spesso comportare un'assegno più basso a quello che sarebbe spettato con le regole tradizionali. Si tratta del prezzo da pagare per utilizzare questo strumento. 

Si pensi, ad esempio , ad un lavoratore disoccupato che ha maturato 38 anni di contributi e 60 anni di età nell'assicurazione generale obbligatoria ed altri 4 anni di iscrizione alla gestione separata. Costui potrà unirli al fine di conseguire la pensione anticipata ed uscire subito ma perderà, sulle quote di pensione erogate dall'AGO, il sistema di calcolo retributivo, con il rischio, quindi, di avere un assegno più magro. Se non esercitasse la totalizzazione però dovrebbe attendere i 67 anni per conseguire la pensione di vecchiaia e poi chiedere la pensione supplementare dalla gestione separata. Con un vuoto economico di ben 7 anni. Ovviamente in taluni casi il passaggio al contributivo potrebbe anche giovare all'interessato o comunque segnare riduzioni molto ridotte. L'entità della decurtazione dipende dalla propria carriera retributiva e da dove sono collocati nel tempo i periodi assicurativi. 

A questa regola generale c'è solo un temperamento. Quando sono stati già raggiunti in una gestione a carico degli enti previdenziali i requisiti minimi richiesti per il diritto ad un'autonoma pensione, questa parte di pensione verrà calcolata con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della gestione stessa. Se, proseguendo l'esempio di cui sopra, il lavoratore attendesse altri 7 anni, maturando così 67 anni e 38 di contributi, avendo pertanto raggiunto un diritto autonomo a pensione nell'Ago (all'età di 67 anni il lavoratore è in possesso dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia) costui potrebbe esercitare la totalizzazione mantenendo il sistema di calcolo retributivo sulla quota di pensione liquidata dall'Ago. Resta inteso che gli altri 4 anni in gestione separata saranno liquidati secondo il sistema contributivo.

Con la totalizzazione, infatti, i contributi non vengono trasferiti da una gestione previdenziale all'altra ma vengono unicamente utilizzati per il raggiungimento del diritto alla pensione. In altri termini l'importo del trattamento pensionistico "totalizzato" viene calcolato da ciascun ente previdenziale sulla base dei contributi accreditati presso l'ente stesso.  Si ricorda che, per la determinazione del sistema di calcolo, l’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato tenendo presente la contribuzione complessiva maturata dall’interessato nelle gestioni interessate alla totalizzazione, computando tutti i contributi utili e non utili al diritto a pensione che l’interessato possa far valere, purché non sovrapposti temporalmente.

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