Come noto la legge di Riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012) consente alle aziende e i lavoratori (a fine carriera) di concordare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro in attesa di raggiungere la pensione.
Il meccanismo, che può essere utilizzato solo da aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti in esito ad un accordo raggiunto tra azienda, Inps e sindacati dei lavoratori, consente di chiudere il rapporto di lavoro con un anticipo sino ad un massimo di 4 anni sulla pensione a patto che l'azienda esodante corrisponda, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori di importo equivalente alla pensione (l'assegno prende il nome di isopensione) per l'intero periodo di esodo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento.
Si rammenta che il predetto periodo è stato esteso a sette anni nel periodo temporale intercorrente dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 ad opera della legge n. 205/2017 e della legge di bilancio 2021.
L'operazione è particolarmente onerosa per l'azienda che, infatti, oltre all'assegno deve anche provvedere al versamento all'Inps della copertura contributiva (cioè la contribuzione correlata), utile a garantire ai lavoratori la copertura pensionistica fino al raggiungimento del diritto all'assegno di quiescenza definitivo. Senza dunque che la procedura determini alcuna penalità sulla pensione per il lavoratore.
Una delle principali problematiche per i lavoratori sta nella corretta determinazione della misura di tale assegno che, è bene ricordarlo, non è una pensione vera e propria ma assume una natura speciale al pari degli assegni straordinari di settore erogati dai Fondi settoriali. Il valore della prestazione è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.
Ad esempio si ponga il caso di un lavoratore accede all'isopensione nel 2021 con 38 anni e 10 mesi di contributi ad un'età di 58 anni. La durata dell'anticipo è complessivamente pari a quattro anni necessari per raggiungere i 42 anni e 10 mesi di contributi nel 2025 ed andare, quindi, in pensione con la pensione anticipata ad un'età di 61 anni. L'assegno di isopensione sarà determinato sulla base di 38 anni e 10 mesi di contributi con le normali regole di calcolo di una pensione applicando, per la determinazione della quota contributiva dell'assegno, il coefficiente di trasformazione previsto per l'età di 58 anni. Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni legislative (ad esempio: maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto da soggetti portatori di invalidità superiore al 74%, benefici amianto, ecc.) devono essere comunque valutati ai fini del diritto e della determinazione dell’importo pensionistico.
Una volta che il lavoratore avrà raggiunto i requisiti per la pensione anticipata la prestazione viene trasformata in pensione con riliquidazione sulla base dell'anzianità contributiva piena (cioè 42 anni e 10 mesi di contributi) e con applicazione, per la determinazione della quota contributiva della pensione, del coefficiente di trasformazione legato all'età di 61 anni. L'assegno di isopensione sarà quindi, almeno di regola, sempre di importo leggermente inferiore alla pensione che il lavoratore percepirà alla cessazione dell'assegno in quanto carente della contribuzione correlata versata dall'azienda e perchè calcolato sulla base di coefficienti di trasformazione più bassi rispetto al momento del pensionamento.
Finestra mobile
Per effetto del dl n. 4/2019 nel caso di pensione anticipata è previsto un meccanismo di differimento nell'erogazione del primo rateo pensionistico pari a tre mesi dalla maturazione del requisito (c.d. finestra mobile). Ebbene nel caso in cui la prestazione di esodo sia finalizzata, come nell'esempio sopra riportato, al conseguimento della pensione anticipata l'azienda verserà la contribuzione correlata sino al raggiungimento del requisito contributivo (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini, 41 anni e 10 mesi le donne) e non anche durante i tre mesi di finestra mobile (periodo durante il quale l'azienda verserà solo l'importo dell'assegno di esodo).
Gli aspetti Fiscali
Da notare, tuttavia, che sull’importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica (dunque l'importo non cambia per effetto dell'inflazione), non spettano i trattamenti di famiglia (ANF), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.). La prestazione, inoltre, non è reversibile ai superstiti. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione.
Dal punto di vista fiscale la prestazione di isopensione è considerata reddito da lavoro dipendente, dunque dà diritto all'applicazione delle detrazioni legate al reddito previste per il lavoro dipendente (che sono leggermente più favorevoli rispetto a quelle previste per il reddito da pensione) ed, inoltre, consente l'attribuzione anche del trattamento integrativo di 100€ (c.d. riduzione del cuneo fiscale) previsto dal Dl n. 3/2020 convertito con la legge n. 21/2020 ove, naturalmente, il reddito annuo del titolare risulti situato entro i 28 mila euro. Tale beneficio non è invece previsto per i pensionati: dunque al momento della trasformazione in pensione il titolare dell'isopensione perde tale beneficio. Anche l'isopensione, al pari della pensione, è corrisposta per 13 mensilità annue e consente al percettore di reimpiegarsi in attività di lavoro (subordinato o autonomo) senza subire alcuna decurtazione dell'importo.