La quota contributiva – che decorre dal 1996 per coloro che avevano meno di 18 anni di contributi alla fine del 1995, o dal 2012 per coloro che avevano almeno 18 anni di contributi entro il 1995 – sarà calcolata sulla base dei coefficienti di trasformazione vigenti al momento della domanda, superando di fatto la criticità che era emersa dalle schede dell’Inps dove si precisava che l’importo sarebbe stato pari a quello della pensione futura. Infatti, a causa degli adeguamenti legati alla speranza di vita che comportano la rideterminazione dei coefficienti (in riduzione), non è possibile stabilire quali saranno quelli vigenti dal 1° gennaio 2019, quando è fissato il nuovo adeguamento. Pertanto l'intera cifra dell'APE sociale sarà determinata in base alla misura spettante al momento della domanda. Questo meccanismo comporta che al momento del pensionamento di vecchiaia la misura della prestazione spettante potrebbe risultare leggermente superiore a quella calcolata al momento dell'accesso a causa dell'attivazione di coefficienti trasformazione superiori (per la maggiore età anagrafica) rispetto a quelli vigenti al momento della domanda. Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni previdenziali (AGO, fondi sostitutivi od esclusivi, gestioni speciali dei lavoratori autonomi e gestione separata dell'Inps) il lavoratore potrà mettere assieme tale contribuzione al fine di ragguagliare i 30 o i 36 anni di contributi. In questa ipotesi ai fini del calcolo dell’APE sociale il computo della rata mensile di pensione sarà effettuato pro-quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Resta inteso, invece, che la prestazione non porterà contribuzione figurativa sul conto assicurativo dell'interessato.
Unica nota positiva è il regime di tassazione dell'indennità che viene considerato alla stregua di un reddito da lavoro dipendente con l'applicazione, pertanto, delle detrazioni fiscali riconosciute per i lavoratori. Si tratta di una precisazione che consente di agguantare un importo netto leggermente superiore a quello corrispondente ad una prestazione pensionistica. L'APE sociale, inoltre, non essendo una pensione comporterà anche l'impossibilità di corrispondere la quattordicesima mensilità a luglio. Non ci sono, invece, particolari effetti negativi per i superstiti nel caso di scomparsa del percettore dell'indennità: costoro avranno diritto alla normale pensione indiretta senza, dunque, alcun pregiudizio.
Appronfondimenti: Chi ha diritto all'APE sociale