Contratto di espansione
Dal 1° gennaio 2021 la legge n. 178/2020 ha riformato il contratto di espansione (qui i dettagli) abbassando il requisito dimensionale dell'azienda (dall'originario minimo di 1.000 unità) a un doppio requisito: almeno 250 unità lavorative nel caso dell'accompagnamento a pensione anticipata o di vecchiaia della durata massima di 60 mesi e 500 unità lavorative per l'accesso alla CIGS per un periodo massimo di 18 mesi, anche non continuativi, in deroga rispetto ai limiti massimi di fruizione nel quinquennio e priva di qualsiasi contributo addizionale a carico dell'azienda. I predetti requisiti dimensionali ridotti sono validi solo per il 2021, ultimo anno di sperimentazione della misura.
100 unità lavorative
L'articolo 39 del dl n. 73/2021 prevede che dal 26 maggio 2021 (e sino al 31 dicembre 2021) entrambi i requisiti vengano abbassati a una soglia dimensionale ancora più accessibile, pari ad almeno 100 unità lavorative. Tale limite può essere raggiunto anche come somma dell'organico di più realtà aziendali nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.
Parallelamente all'ampliamento della platea delle aziende che vi potranno fare ricorso, il dl n. 73/2021 amplia gli stanziamenti della finanza pubblica aumentando i fondi per il prepensionamento di 35 milioni di euro per il 2021, 91 milioni di euro per il 2022 e 50,5 milioni di euro per l'anno 2023, mente la CIGS in espansione (accessibile alle sole imprese in campo CIGS secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015) riceve uno stanziamento di 66,7 milioni di euro per il 2021 e 134,5 milioni per il 2022.
Resta ferma per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, e che si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui sopra, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASPI al lavoratore. A tal fine l'accantonamento sale da 3,7 milioni di euro a 30,4 milioni di euro con l'obiettivo di rafforzare il ricambio generazionale nelle imprese.