La questione
L'Istituto fa luce, ancora una volta, sugli effetti dell'estensione ai lavoratori iscritti presso le ex casse di previdenza amministrate dall'Inpdap (CTPS, CPDEL, CPI, CPS e CPUG) del termine di prescrizione quinquennale dei contributi di previdenza e assistenza obbligatoria, come statuito dall’articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ed applicato originariamente solo ai lavoratori dipendenti del settore privato. Con le Circolari n. 169/2017 e n. 117/2018 era stato previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2019, durante il quale i datori di lavoro, indipendentemente dalla natura giuridica pubblica o privata, con dipendenti iscritti alle casse pensionistiche pubbliche hanno avuto la possibilità di regolarizzare la contribuzione non versata.
In tale sede è precisato che per l’omissione contributiva (caduta in prescrizione) avente ad oggetto periodi di servizio prestati alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs n. 165/2001, con obbligo di iscrizione a CPDEL, CPS, CPUG e CTPS, trova applicazione il diverso regime di cui all’articolo 31 della legge n. 610/1952 secondo il quale l'onere per la costituzione della rendita vitalizia è a carico del datore di lavoro pubblico (mai del lavoratore dipendente). In base alla disposizione da ultimo richiamata il datore di lavoro (pubblico) è tenuto a finanziare l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio caduti di prescrizione secondo le regole e i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Viceversa, per i periodi di servizio con obbligo di iscrizione alla CPI, l'onere per la costituzione della rendita vitalizia rimane, in caso di inerzia del datore di lavoro pubblico, a carico del lavoratore dipendente.
Successivamente, l’articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto, per le sole Amministrazioni pubbliche, il differimento dei termini di prescrizione al 31 dicembre 2021 della contribuzione relativa ai periodi retributivi fino al 2014 (cfr. il paragrafo 4 della circolare n. 122 del 6 settembre 2019). Da ultimo, l’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (decreto legge milleproroghe 2020, in corso di conversione in legge), ha modificato il comma 10-bis dell’articolo 3 della legge n. 335/1995, prorogando al 31 dicembre 2022 il differimento dei termini di prescrizione della contribuzione, includendo altresì anche i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2015 (sempre per le sole Amministrazioni Pubbliche) includendo, peraltro, anche i contributi dovuti per le prestazioni di fine servizio.
Proroga sino al 2022 per le PA
A seguito dell'ultimo intervento normativo, pertanto, le pubbliche Amministrazioni potranno continuare a regolarizzare fino al 31 dicembre 2022, con le modalità in uso nella Gestione pubblica, la contribuzione non versata per i periodi retributivi fino al 2015 di pertinenza di tutte le casse pensionistiche ex Inpdap, inclusa la CPI, fatte salve le conseguenze dell’eventuale decadenza degli effetti per la mancata conversione del richiamato D.L. n. 162/2019.
Prescrizione al via per il settore privato
Dal 1° gennaio 2020, invece, i periodi di contribuzione caduti in prescrizione prestati alle dipendenze di datori di lavoro privati ed enti che non sono annoverati tra le pubbliche Amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con obbligo di iscrizione nelle casse pensionistiche pubbliche (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) non possono più essere regolarizzati non avendo il DL 4/2019 ed il successivo DL 162/2019 annoverato questi datori di lavoro tra quelli beneficiati dalla proroga del periodo di regolarizzazione. A decorrere dal 1° gennaio 2020, pertanto, al fine di rendere utili in tutte le casse pensionistiche ex Inpdap (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) i periodi retributivi per i quali la contribuzione risulti dovuta e prescritta, è necessario costituire la rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962 (la domanda può essere presentata o dal datore di lavoro che ha omesso il versamento della contribuzione o dal lavoratore).
Per procedere in tal senso, il documento ricorda che il datore di lavoro o il lavoratore dovrà provare l’esistenza del rapporto di lavoro, la durata e la continuità della prestazione lavorativa secondo le regole generali (cfr: circolare Inps 78/2019). Dalla medesima data i datori di lavoro in questione non potranno più aggiornare/sistemare le posizioni assicurative dei propri dipendenti attraverso l’utilizzo dell’applicativo “nuova Passweb”, anche con riferimento a periodi antecedenti al 1° ottobre 2012
Documenti: Circolare Inps 25/2020