Giro di vite sui requisiti della pensione anticipata contributiva, che si ottiene a 64 anni con 20 anni di contributi “effettivi” versati tutti dopo il 31 dicembre 1995. Dal 1° gennaio 2024 sale a 1.603,23€ (dai precedenti 1.496,35€) l'importo soglia per il diritto (cioè da 2,8 volte a 3 volte l'assegno sociale, salvo riduzioni alle donne con figli); è introdotta la finestra di tre mesi per l'erogazione; è previsto un limite d'importo pari a 2.993€ lordi al mese (cioè cinque volte il valore del trattamento minimo INPS) alla pensione erogata fino al raggiungimento dei 67 anni; il requisito contributivo, finora stabile a 20 anni, salirà con gli incrementi della speranza di vita dal 1° gennaio 2027. Lo rende noto l’Inps, tra l’altro, nella Circolare n. 46/2024 in cui illustra le novità introdotte dalla legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) in vigore dal 1° gennaio 2024.
Le pensioni dei «giovani»
I chiarimenti riguardano le pensioni dei giovani dal punto di vista previdenziale, cioè di coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e, per questo, ricadono esclusivamente nel sistema c.d. contributivo di calcolo. Due le novità: una positiva riguardante la pensione di vecchiaia, l'altra negativa riguardante la pensione anticipata.
La pensione di vecchiaia
Si ottiene a 67 anni e almeno 20 anni di contributi, a condizione che l'importo della pensione maturata risulti non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale (c.d. importo soglia). Non c’è l'importo soglia a 71 anni e con almeno 5 anni di contribuzione “effettiva” (in tal caso, cioè, non si valutano i soli contributi figurativi). La legge n. 213/2023 ha ridotto l'importo soglia allo stesso importo dell'assegno sociale.
Pertanto, dal 1° gennaio 2024 si potrà andare a riposo e percepire la pensione di vecchiaia contributiva:
- a 67 anni e 20 anni o più di contributi, se la pensione maturata è pari all'assegno sociale, cioè 534,41€ lordi al mese (valore valido per il 2024);
- a 71 anni e 5 o più anni di contributi “effettivi” da lavoro (qualsiasi importo di pensione maturato).
L’Inps spiega che la prestazione, per coloro che avessero già integrato i requisiti al 31 dicembre 2023, non potrà avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2024 (2° gennaio 2024 per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’AGO).
La pensione anticipata
Si ottiene a 64 anni e almeno 20 anni di contributi “effettivi” (cioè anche qui senza valutare i contributi figurativi), a condizione che l'importo della pensione maturata risulti non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale.
Dal 1° gennaio 2024 scattano quattro novità, tutte negative. In primo luogo l'importo soglia sale a 3 volte l'assegno sociale (cioè 1.603,23€ lordi al mese), ridotto a 2,8 volte alle donne con un figlio (cioè 1.496,35€ lordi al mese) e a 2,6 volte alle donne con due o più figli (cioè 1.389,46€ lordi al mese).
In secondo luogo la pensione è erogata fino all'importo pari a 5 volte il minimo dell'Inps, finché il pensionato non matura l'età pensionabile ordinaria, oggi a 67 anni. Si tratta, sostanzialmente, dello stesso taglio applicato per «Quota 103» (dove nel 2024 il tetto è sceso a quattro volte il minimo inps). Per cui dalla data di decorrenza della prestazione sino al raggiungimento dell’età di 67 anni l’importo lordo mensile a calcolo, ove superiore, non potrà eccedere i 2.993,05€ lordi al mese (valore 2024). Al raggiungimento dell’età pensionabile la prestazione sarà posta in pagamento nell’importo pieno perequato nel tempo.
Questa novità, attenzione, si applica per tutte le prestazioni aventi decorrenza dal 1° febbraio 2024 (2° gennaio 2024 per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’AGO) ancorché i requisiti (64 anni di età, 20 anni di contributi e importo soglia pari a 2,8 volte l’assegno sociale) siano stati maturati entro il 31 dicembre 2023. E si applica anche in caso di cumulo contributivo di cui al dlgs n. 184/1997 oppure in caso di computo nella gestione separata Inps.
La terza novità è l’introduzione di un meccanismo di differimento nell'erogaizone del primo rateo pensionistico pari a tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (c.d. finestra). Interessa sia i lavoratori del settore privato che del settore pubblico che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 (64 anni, 20 anni di contributi e rateo non inferiore a 3/2,8/2,6 l’assegno sociale). Pertanto questi soggetti avranno la prima decorrenza dal 1° maggio 2024 (2° aprile 2024 se iscritti ad una gestione esclusiva dell’AGO).
L’ultima novità riguarda il requisito contributivo, oggi pari a 20 anni. Dal 1° gennaio 2024 viene adeguato all’aspettativa vita (già operante, peraltro, sul requisito dell'età). Tuttavia atteso che il recente decreto ministeriale 18 luglio 2023 ha stabilito che non ci sarà nessun adeguamento anche nel biennio 2025-2026 il requisito contributivo resterà invariato almeno sino al 31 dicembre 2026.
Vecchi requisiti
L’Inps conferma che chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2023 (64 anni di età, 20 anni di contributi e importo soglia pari a 2,8 volte l’assegno sociale) potrà accedere alla prestazione con le vecchie regole. In tal caso cioè non scatta l’aumento a 3 volte né la finestra mobile trimestrale. Tuttavia, come già detto, se la prestazione ha decorrenza dal 1° febbraio 2024 (2 gennaio 2024 per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’AGO) verrà applicato il tetto pari a cinque volte il trattamento minimo Inps (cioè 2.993€ al mese) sino al raggiungimento del 67° anno di età.
Documenti: Circolare Inps 46/2024