I nuovi requisiti
Dal 1° gennaio 2019, dunque, per la pensione anticipata sarà necessario perfezionare 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi di contributi per donne pari, rispettivamente, a 2249 settimane e a 2197 settimane di versamenti, contro i 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi previsti attualmente. L'adeguamento coinvolgerà anche i cd. lavoratori precoci di cui all'articolo 1, co. 199 della legge 232/2016: costoro dovranno raggiungere 41 anni e 5 mesi di contributi (2154 settimane) dai 41 anni tondi attuali. Per la pensione di vecchiaia, fermo restando un minimo di 20 anni di contributi, occorrerà perfezionare 67 anni di età sia per gli uomini che per le donne dagli attuali 66 anni e 7 mesi attuali (si veda grafica sottostante).
L'adeguamento alla speranza di vita colpisce anche le prestazioni previdenziali dei contributivi puri, cioè di quei soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Ad esempio il requisito anagrafico per la prestazione anticipata per gli assicurati in possesso di almeno 20 anni di contribuzione effettiva passerà da 63 anni e 7 mesi a 64 anni e da 70 anni e 7 mesi a 71 anni per la vecchiaia contributiva.
Crescono poi i requisiti per accedere alla totalizzazione nazionale di cui al Dlgs 42/2006). Dal 2019 bisognerà raggiungere 41 anni di contributi (per l'accesso indipendentemente dall'età anagrafica, totalizzazione di anzianita') oppure 66 anni per la prestazione di vecchiaia. Resta fermo il criterio delle finestre mobili pari a 21 mesi per la totalizzazione di anzianità e di 18 mesi per quella di vecchiaia.
Lo slittamento di 5 mesi influenzerà anche la data di ingresso alla pensione per il comparto difesa e sicurezza e per i comparti per i quali sono attualmente previsti requisiti previdenziali diversi da quelli vigenti nell'AGO, appena esposti (si pensi ad esempio agli ex-enpals e agli autoferrotranvieri). Naturalmente sono soggetti agli adeguamenti anche i lavoratori cd. salvaguardati ma in tal caso la normativa sulla quale applicare i 5 mesi di slittamento è quella ante-fornero. L'adeguamento dal 2019 coinvolgerà pure i requisiti per il conseguimento dell'assegno sociale che slitterà dagli attuali 66 anni e 7 mesi a 67 anni.
Gli esentati
I prossimi adeguamenti
L'Inps spiega, infine, che per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018 la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022 sarà computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell’anno 2016. A decorrere dal 2023, la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento sarà computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio immediatamente precedente. A titolo esemplificativo, per il biennio 2023-2024 la variazione della speranza di vita sarà computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2019-2020 e la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018. Inoltre, a decorrere dal 2021, gli adeguamenti biennali non potranno in ogni caso superare i tre mesi.
Nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi, la parte eccedente andrà a sommarsi agli adeguamenti successivi, fermo restando il limite di tre mesi. Nel caso di diminuzione della speranza di vita l’adeguamento non viene effettuato e di tale diminuzione si terrà conto nei successivi adeguamenti, fermo restando il predetto limite di tre mesi.
Documenti: Circolare Inps 62/2018 ; Calcola Quando si Va In Pensione