Pensioni, Domande entro il 1° Marzo per i benefici sull'amianto

Vittorio Spinelli Lunedì, 22 Febbraio 2016
Interessati all'adempimento i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati alla esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dell'amianto.
Un giorno in più per presentare le istanze di accertamento per il conseguimento della maggiorazione contributiva relativa all'esposizione all'amianto prevista dall'articolo 1, comma 277 della legge 208/2015. Lo ha indicato l'Inps rivedendo la precedente data del 29 Febbraio 2016 fornita con il messaggio Inps 587/2016. Tenuti all'adempimento sono i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati alla esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dell'amianto.

Questi lavoratori dovranno presentare istanza diretta al riconoscimento dei benefici previdenziali, a pena di decadenza, quindi entro il 1° marzo 2016, alle strutture dell'Inps territorialmente competenti.

L'istanza è volta all'accertamento del diritto a fruire dei benefici previdenziali e si presenta online tramite l'applicativo webDom selezionando il nuovo prodotto denominato "verifica del diritto alla maggiorazione amianto ex lege 208/2015". Nell'istanza, comunica l'Inps, dovrà essere indicato il sito produttivo ed il periodo temporale di esposizione alla sostanza cancerogena, Alle domande è anche possibile allegare eventuale documentazione in formato PDF. 

Le domande, ricorda l'Inps, potranno essere esaminate però solo la pubblicazione del decreto interministeriale Lavoro-Economia che dovrà stabilire le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 277 della legge di stabilità, con particolare riferimento alla assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti. Pertanto, in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale, le sedi territoriali dovranno limitarsi solo a ricevere le istanze e a conservarle in apposita evidenza sino alla regolamentazione degli accertamenti in parola.

Si ricorda che i benefici indicati nel comma 277 recano una maggiorazione contributiva del 25%, - utile ai soli fini della misura della pensione ai sensi di quanto già riconosciuto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni - del periodo di lavoro svolto da lavoratori senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione individuale contro l'esposizione alle fibre di amianto sino al termine della bonifica. 

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La legge di stabilità porta in dote un mix di interventi chirurgici per consentire il pensionamento anticipato ad alcune categorie di lavoratori esposti all'amianto coinvolti in processi di crisi aziendali.

Maggiorazione contributiva specifica per i lavoratori delle ferrovie esposti alle polveri di amianto e prepensionamenti estesi a tutti i lavoratori dell'Isochimica di Avellino esposti alla sostanza cancerogena anche negli anni 2016, 2017 e 2018. Sono queste alcune delle novità contenute nella legge di stabilità per il 2016 nel testo emendato dopo il passaggio in Commissione Bilancio alla Camera. Viene di fatto riconosciuto ai lavoratori delle ferrovie il diritto alla pensione anticipata come “risarcimento” per il lavoro usurante svolto in siti produttivi particolari e sprovvisti dei necessari equipaggiamenti contro le polveri di amianto sul luogo di lavoro. Inoltre è stato ampliato il Fondo Vittime amianto ed è stato riconosciuto ai lavoratori che hanno perso il lavoro il diritto di esposizione all’amianto fino a dicembre 2016.

La novità principale riguarda il riconoscimento ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione individuale contro l'esposizione alle fibre di amianto, il beneficio previdenziale (già riconosciuto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni) secondo cui l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25, per l'intero periodo di esposizione senza utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Si dispone, inoltre, che i suddetti benefici siano riconosciuti, a domanda, nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (pari a 5,5 milioni di euro per il 2016, 7 mln per il 2017, 7,5 mln per il 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019) le cui risorse dovranno essere assegnate tramite un apposito decreto ministeriale.

Un'altra serie di modifiche riguarda i lavoratori nell'ex-Isochimica di Avellino che già lo scorso anno avevano beneficiato di una normativa per rimettere in pista regole di pensionamento più agevoli. Si dispone infatti che la maggiorazione contributiva di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 257 del 1992 (pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto per l’accesso al trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto), riconosciuta agli ex lavoratori, occupati nelle imprese esercenti attività di decoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata, si applica ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico non solo nel corso del 2015, come previsto dalla normativa vigente, ma anche nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 (senza la corresponsione di ratei arretrati). Potranno fruire del beneficio anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.

Coloro che non riescono a centrare la pensione in virtu' dei suddetti benefici saranno tutelati attraverso l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per l’accompagnamento alla quiescenza, entro il 2018. Sarà un apposito decreto ministeriale (da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità) a determinare le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo (pari a 2 milioni di euro per ciascun anno dal 2016 al 2018) tra i lavoratori aventi diritto.

L'emendamento approvato mette poi in campo una serie di interventi chirurgici per limare alcune storture emerse dopo l'approvazione della precedente legge di stabilita'. In particolare si posticipa al 31 dicembre 2016 (in luogo del 30 giugno 2015) il termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l’esposizione all’amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dell’attività lavorativa. 

Infine si istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto, che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non). La dotazione del suddetto Fondo (le cui prestazioni si aggiungono ai diritti generali e speciali riconosciuti in materia dall’ordinamento) è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

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