La Riforma Fornero ha previsto il lento e graduale innalzamento dei requisiti per l'uscita con la pensione di vecchiaia e con quella anticipata. Il prossimo adeguamento è previsto dal 2016 e sarà pari a 3 mesi.
Kamsin Il lento incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione è una delle regole di base della riforma Monti-Fornero del 2011. Da quest'anno la pensione anticipata, cioè il trattamento pensionistico indipendente dall'età anagrafica può essere conseguito con 41 anni 6 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini. Al fine di scoraggiare l'uscita dal mondo del lavoro con età inferiori a 62 anni è rimasto, anche dopo il recente intervento del Dl 90/2014, il taglio pari all'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni, che salgono al 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60 anni.
In via transitoria e fino al 31 dicembre 2017, il DI 216/2011 ha previsto che le decurtazioni non si applicano qualora l'anzianità contributiva considerata derivi da prestazione effettiva di lavoro includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonche' per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale normativa costringe pertanto, i lavoratori che non hanno la piena anzianità contributiva richiesta a ritardare il pensionamento anticipato.
In alternativa alla pensione anticipata è possibile accedere alla pensione di vecchiaia con il requisito anagrafico di 66 anni 3 mesi e almeno venti anni di contributi (15 anni per i lavoratori beneficiari della Deroga Amato del 1992).
I requisiti appena indicati sono tuttavia "mobili", in quanto destinati ad essere incrementati sulla base dei futuri adeguamenti alla stima di vita Istat.
Regole specifiche si applicano ai dipendenti del pubblico impiego, che cessano obbligatoriamente al compimento dei 65 anni (limite ordinamentale) se a tale data hanno già maturato un qualsiasi diritto a pensione. Infatti l'eventuale perfezionamento del solo requisito contributivo per la pensione anticipata successivamente ai 65 anni comporta comunque la risoluzione del rapporto di lavoro prima del compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
Inoltre coloro che hanno perfezionato un diritto a pensione entro il 2011 (si pensi ad esempio con la quota "96" oppure con i vecchi 40 anni di contributi) dovranno analogamente lasciare il lavoro al compimento del 65esimo anno di età. Tali lavoratori non possono rimanere in servizio fino ai nuovi limiti neppure su opzione.
Zedde