Ambito di applicazione
Il Regolamento disciplina, in maniera organica, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Si applica ai procedimenti di competenza dell'Inps avviati a domanda di parte o d'ufficio, con esclusione, come già nel passato, di quelli in autotutela, di quelli su ricorso, di quelli relativi alla gestione del personale e all'acquisizione di lavori, servizi e forniture. A differenza del passato i nuovi termini non si applicano ai procedimenti amministrativi nei quali i beneficiari sono stati selezionati per bando o concorso (come in particolare quelli a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali) e per tutti i procedimenti per i quali i termini di conclusione siano previsti da fonte legislativa o regolamentare anche interna all’Istituto.
Il Regolamento, in particolare, individua le ipotesi per le quali i termini di conclusione sono diversi da quello di 30 giorni fissato in via generale dalla legge n. 241/1990, stabilendone anche la decorrenza che, in di principio, coincide con la data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Inps. Nella tabella sottostante sono indicati, pertanto, i principali termini di adozione dei provvedimenti come individuati nell'allegato A al Regolamento. Nello specifico per la trattazione di una domanda di pensione (vecchiaia, quota 100 o anticipata) l'attesa può arrivare sino a 55 giorni, termini che salgono a 90 giorni se la medesima istanza va liquidata in regime di cumulo dei periodi assicurativi o di totalizzazione nazionale. Per la trattazione delle domande di riscatto o ricongiunzione l'attesa può raggiungere gli 85 giorni.
Le novità del Regolamento
Tra le novità del Regolamento la comunicazione di avvio del procedimento all'interessato che dovrà indicare le modalità attraverso cui sia possibile la visione degli atti, l'accesso al fascicolo informatico e l'esercizio dei diritti previsti dalla legge n. 241/1990 in via telematica e la sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti (in luogo della precedente interruzione dei termini) nel caso di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Si prevede, inoltre, la sospensione dei termini nei casi in cui sia necessaria l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità, provenienti da istituzioni estere, non attestati in documenti già in possesso dell'Inps. Lo stop è possibile una sola volta e per un termine non superiore a 30 giorni.
Se il termine finale per l'adozione del provvedimento spira inutilmente, incluso l'eventuale termine di sospensione, l'interessato può rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale deve concludere il procedimento entro un termine pari alla metà dell'originario. Allo stato attuale, precisa l'Inps, l'interessato può rivolgersi al Direttore centrale/regionale/di coordinamento metropolitano competente per territorio. Infine, il Regolamento sancisce l'obbligo per l'Istituto di risarcire il danno ingiusto, derivante da un ritardo colposo o doloso per il mancato rispetto del termine per l'adozione del provvedimento escludendo i casi riferibili all'inerzia o al ritardo ascrivibili alle Istituzioni estere parti del procedimento.
Documenti: Circolare Inps 55/2021