Dal 31 dicembre 2021 non è più possibile ottenere i requisiti della pensione con la «quota 100», vale a dire con la maturazione di una "quota" ottenuta sommando l'età (pari ad almeno 62 anni) e i contributi (almeno 38 anni). Resta peraltro valida la facoltà di conseguire la pensione in «quota 100» anche successivamente al 31 dicembre 2021 in favore di quanti abbiano conseguito il requisito anagrafico e contributivo entro la stessa data.
A differenza di quanto a volte si è portati a credere, pertanto, chi ha i requisiti non ha alcun obbligo di uscire entro il 31 dicembre 2021, non si perde cioè il diritto a pensionarsi. Rinviare l'uscita può poi essere conveniente per due ordini di ragioni: a) si può maturare una pensione di importo più alto grazie ad ulteriori contribuzioni successive alla maturazione dei requisiti minimi e all'attivazione di coefficienti di trasformazione più elevati in considerazione della maggiore età anagrafica alla decorrenza; b) per i dipendenti pubblici si riduce il tempo per la liquidazione della prima rata della buonuscita per la maggiore vicinanza alla data di pensionamento «naturale».
Riscatti retroattivi
Come ribadito dall'Inps nella recente Circolare n. 38/2022, inoltre, i requisiti contributivi per la quota 100 (ma anche per la quota 102), cioè i 38 anni di contributi, possono anche essere raggiunti retroattivamente tramite un riscatto di periodi assicurativi. Infatti i periodi di riscatto vengono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando gli effetti come se fossero stati tempestivamente versati (cioè acquisiti alla posizione assicurativa dell'interessato).
Di conseguenza, il lavoratore che perfezioni i requisiti per la pensione «quota 100» tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 grazie ad una domanda di riscatto (ad esempio del corso universitario) presentata dopo il 31 dicembre 2021 potrà conseguire la pensione in un qualsiasi momento, anche successivo alla scadenza del 31 dicembre 2021. Resta fermo che, in tal caso, la prestazione non potrà prendere decorrenza anteriore alla domanda di riscatto fermo restando il rispetto degli altri requisiti (es. cessazione del rapporto di lavoro dipendente). In sostanza si può rimettere in carreggiata la «quota 100» anche presentando una domanda di riscatto e versando il relativo onere dopo il 31 dicembre 2021.
Gli stessi identici criteri, peraltro, si applicano alla «quota 102» conseguibile nel solo 2022 con un'età anagrafica minima di 64 anni e 38 di contributi. È opportuno evidenziare che, nel disciplinare la «quota 102», la Legge di Bilancio per il 2022 ha inciso direttamente sul testo dell'art. 14, D.L. n. 4/2019, che già regolava la pensione in «quota 100». Ne deriva che, per le parti non interessate dalla modifica legislativa, sono conservate le disposizioni di legge, le precisazioni e le indicazioni operative già emanate dall'ente previdenziale in riferimento al pensionamento con «quota 100».