Con riferimento all’ambito di applicazione di tale norma, che consente ai lavoratori privati e alle lavoratrici private, iscritti all’AGO e alle forme sostitutive della medesima, di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, purché in possesso dei requisiti contributivi previsti dall’articolo alla data di conversione in legge del citato decreto legge (28 dicembre 2011), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di attività lavorativa svolta all’estero e totalizzazione internazionale.
In particolare, l'Inps spiega che, anche in virtù del principio di assimilazione di cui all’articolo 5 del Regolamento n. 883/2004, la disposizione di cui al comma 15 bis trova applicazione anche a coloro i quali, alla data del 28 dicembre 2011, svolgevano all’estero attività di lavoro dipendente nel settore privato.
Inoltre, il citato Ministero ha precisato che, ai sensi del principio di totalizzazione previsto dall’art. 6 del Regolamento n. 883/2004 e dalle Convenzioni di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione, i requisiti contributivi stabiliti dalla normativa de qua, possono essere perfezionati anche totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari con i quali sono in vigore Convenzioni internazionali che prevedono la totalizzazione. Pertanto, ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi di cui all’art. 24, comma 15 bis, del decreto legge n. 201/2011, si devono considerare, nei limiti di cui alle citate disposizioni già pubblicate dall’Istituto, sia i periodi assicurativi italiani che gli analoghi periodi maturati nei suddetti Stati.
In sostanza l'Inps ammette che se il lavoratore svolgeva attività dipendente all'estero alla data del 28 dicembre 2011 questi sarà considerato alla stregua di un soggetto che la prestasse in Italia e che ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi richiesti per l'uscita (35/36 o 20 anni di contributi) si può far valere la contribuzione versata all'estero in virtu' del principio della totalizzazione internazionale. Per ulteriori dettagli circa la portata della disposizione in parola si rimanda a questo apposito approfondimento.
Documenti: Messaggio Inps 2218/2017