La Riforma Fornero ha riconosciuto la possibilità di un pensionamento anticipato all'età di 64 anni per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato la vecchia quota 96 entro il 2012.

La Pensione Anticipata a 64 anni

La riforma Fornero del 2011 ha previsto alcune deroghe in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel biennio 2016-2017 possono concretizzarsi in una uscita anticipata. Si tratta della disposizione contenuta nell'articolo 24, comma-15 bis del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011 in cui si prevede che, in via eccezionale, la possibilità di conseguire la pensione anticipata al compimento di 64 anni di età in deroga alle nuove norme introdotte dalla Riforma.

Vediamo dunque di comprendere chi sono i lavoratori che possono beneficiare di questa disposizione.

Indice

I Beneficiari della Pensione a 64 anni
La stima di Vita
La Distinzione tra Comparto Pubblico e Privato

I Requisiti per la Pensione a 64 anni

L'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011 riconosce il beneficio ai lavoratori dipendenti del settore privato iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi che hanno raggiunto la quota 96 entro il 31 dicembre 2012. In altri termini gli interessati devono aver perfezionato entro il 2012 almeno 60 anni di età e 36 di contributi oppure 61 anni di età e 35 di contributi. Si ricorda che possono essere fatte valere le frazioni di quota (es. 60 anni e mezzo di età e 35 anni e mezzo di contributi). Mentre non è possibile centrare la quota, ad esempio, con la combinazione 59 anni di età e 37 di contributi. Per le donne i requisiti sono ancora più agevoli in quanto è sufficiente possedere 60 anni di età e 20 di contributi sempre entro la data del 31.12.2012 (il beneficio non è attribuibile, invece, alle donne con 15 anni di contributi).

Il concetto di attività lavorativa dipendente nel settore privato 
In un primo tempo l'Inps aveva definito il concetto di lavoratore dipendente del settore privato facendo riferimento esclusivamente alla circostanza che al 28 dicembre 2011, data di conversione del decreto legge 201/2011, gli interessati risultassero impiegati in attività di lavoro dipendente nel settore privato (cfr: Circolare Inps 35/2012 e messaggio inps 219/2013). Lasciando, pertanto, fuori dal beneficio coloro che alla predetta data risultassero privi di occupazione, avessero avviato attività di lavoro autonome o fossero transitati nelle amministrazioni pubbliche. 

La Circolare Inps 196/2016 ha mutato il quadro di riferimento includendo anche i lavoratori dipendenti del settore privato che al 28 dicembre 2011 risultassero privi di occupazione, avessero avviato attività di lavoro autonomo o, ancora, fossero passati alle dipendenze di una amministrazione pubblica. In un primo tempo l'Inps aveva precisato che, in tal caso, i requisiti contributivi sopra menzionati (cioè i 35/36 anni di contributi, 20 anni le donne) dovessero essere perfezionati utilizzando la sola contribuzione maturata in costanza del rapporto di lavoro dipendente del settore privato. La Circolare Inps 180/2017 ha aperto recentemente però anche alla valutazione dei periodi di contribuzione volontaria, periodi di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato nonchè del riscatto non correlato ad attività lavorativa ove tali periodi risultino necessari per il raggiungimento dell'anzianità contributiva minima (35/36 anni, 20 anni le donne). Qui ulteriori dettagli. Non possono essere, invece, valutati i periodi di contribuzione derivanti da attività lavorativa non svolta nel settore privato, ancorché abbia dato luogo a versamenti contributivi nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (cfr: Circolare Inps 196/2016). Così ad esempio non possono essere valutati periodi di lavoro trasferiti nel FPLD per effetto di una ricongiunzione o di una costituzione della posizione assicurativa.

Questa limitazione sui periodi contributivi utili, peraltro recentemente temperata con la Circolare 180/2017 è bene ricordarlo, vale solo per i lavoratori che al 28.12.2011 non si trovassero in condizione di lavoro dipendente nel settore privato. Mentre non sussiste per i lavoratori che al 28.12.2011 si trovassero in costanza di un rapporto di lavoro dipendente nel settore privato.

Il cumulo della contribuzione con le gestioni autonome
I lavoratori dipendenti del settore privato al 28 dicembre 2011 che abbiano svolto attività con iscrizione presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti) possono cumulare, ai sensi dell'articolo 20 della legge 613/1966, la relativa contribuzione presente in tali gestioni (evidentemente non ricongiunta nel fpld) con quella versata presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ai fini del raggiungimento del requisito minimo contributivo richiesto (Messaggio inps 219/2013). In tal caso, tuttavia, il lavoratore deve perfezionare i requisiti vigenti nella Gestione autonoma nella quale si consegue il diritto a pensione (gli uomini, in particolare, devono aver raggiunto la quota 97, con un minimo di 61 anni di età, entro il 31.12.2012; per le donne restano confermati i requisiti di 60 anni e 20 anni di contributi entro il 31.12.2012). 

La tavola sottostante riepiloga, pertanto, l'articolazione del beneficio in questione.

La Stima di Vita

Il requisito anagrafico di 64 anni deve essere adeguato alla stima di vita Istat. Pertanto dal 2016 la pensione potrà essere conseguita a 64 anni 7 mesi di età anagrafica. Ad esempio un lavoratore che ha raggiunto la quota 96 con 60 anni e 36 di contributi nel dicembre 2012 perfezionerà il requisito anagrafico utile per il conseguimento della prestazione in parola nel luglio del 2017 con 64 anni e 7 mesi di età.  Per quanto riguarda la decorrenza i lavoratori in questione hanno ottenuto la disapplicazione della finestra mobile di accesso: la decorrenza della prestazione pensionistica avviene, pertanto, il primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito anagrafico sopra indicato.

La Distinzione tra Comparto Pubblico e Privato

Il beneficio in discussione, come già detto, è attivabile solo dai lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme di essa sostitutiva ed esclusive. Si ritiene, pertanto, che il beneficio possa essere concesso anche ai lavoratori del Fondo Speciale Ferrovie dello Stato (cfr. in tal senso il messaggio inps 13399/2012) e agli iscritti al fondo di quiescenza delle Poste. Mentre sono esclusi i lavoratori del comparto pubblico (cioè gli iscritti presso le casse Ex-Inpdap). Anche se non sempre risulta semplice tracciare la linea di demarcazione tra settore privato e pubblico, soprattutto in quei settori economici in cui lo Stato si è ritirato attraverso processi di privatizzazione, è possibile fare riferimento, per una distinzione dei settori, a quanto precisato dalla Circolare Inps 149/2004.

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