Spesso, infatti, l'operazione è finalizzata esclusivamente ad ottenere la pensione anticipata, anche in virtu' dell'innovata facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui all'articolo 1, co. 228 e ss della legge 228/2012 come modificata dalla legge 232/2016, piuttosto che ad un incremento della misura della pensione e, pertanto, la scelta dell'interessato circa la gestione assicurativa presso la quale esercitare l'operazione è esclusivamente determinata dal costo economico.
Com'è noto il Dlgs 564/1996 ed il Dlgs 184/1997, attuativi di parte della Riforma Dini (legge 335/1995) hanno esteso e generalizzato la facoltà di riscatto in questione sia all'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa sostitutivi ed esclusivi nonchè alla gestione separata dell'Inps. Può dunque accadere che un lavoratore iscritto in più gestioni possa scegliere la gestione presso cui effettuare l'operazione alla ricerca del maggior risparmio economico. Ad esempio un lavoratore con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alla gestione speciale dei commercianti ed alla gestione separata dell'Inps potrebbe - ricorrendo le condizioni per il riscatto della laurea - scegliere di riscattare la laurea nella gestione separata dell'Inps invece che presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti o la gestione autonoma.
Risparmiando pure sul costo dato che il riscatto nella gestione separata è regolato esclusivamente secondo il sistema dell'aliquota percentuale. L'onere in questa circostanza è calcolato sul valore medio mensile dei compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria negli ultimi 12 mesi di contribuzione precedenti la domanda (in presenza di un’anzianità contributiva inferiore a 12 mesi si deve fare riferimento al valore medio mensile del minor periodo di contribuzione) moltiplicati per l'aliquota di computo (33% per i collaboratori; 25% per le partite Iva) e poi rapportato al periodo temporale nel quale effettuare il riscatto.
In sostanza se i versamenti contributivi nella gestione separata sono stati molto bassi il lavoratore potrebbe riscattare il periodo di studi con costi molto più contenuti rispetto ad un riscatto nel FPLD. E una volta riscattata l'anzianità nella gestione separata potrebbe, comunque, essere cumulata con quella versata nel FPLD ai fini di agguantare la pensione anticipata (per la quale, come noto, occorrono 42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne). Il vantaggio dell'operazione sarebbe evidente.
Le preclusioni
La facoltà di scelta tuttavia incontra taluni limiti. Secondo l'Inps, infatti, fermo restando che il riscatto può essere effettuato anche per una sola parte del periodo di durata legale del corso di studi, possono formare oggetto di riscatto nella Gestione separata esclusivamente i periodi temporalmente successivi al 31 marzo 1996, cioè quelli successivi all'introduzione dell'obbligo contributivo presso la gestione separata ad opera della Riforma Dini del 1995. Ciò in analogia al principio affermato, con la sentenza n. 18238 del 13 giugno/21 dicembre 2002, dalla Corte di Cassazione in merito alla possibilità di riscattare gli anni del corso di laurea per periodi in cui non era ancora stata introdotta l’assicurazione obbligatoria per i commercianti.
Quindi un lavoratore con carriere miste che ha conseguito la laurea nel quadriennio 80-84 non può esercitare il riscatto nella gestione separata ma dovrà farlo necessariamente presso le altre gestioni previdenziali cui risulta assicurato. E dovrà, pertanto, pagare l'onere in termini di riserva matematica, dato che si tratta di anzianità ricadenti nel sistema retributivo. Se, invece, la laurea fosse stata conseguita nel quinquennio 93-97, è possibile spezzare il periodo riscattando nella gestione separata l'arco temporale che va dal 1° aprile 1996 al 31 dicembre 1997 e la parte antecedente (1° gennaio 1993 - 31 marzo 1996) nelle altre gestioni assicurative. Sempre che voglia riscattare il periodo antecedente. La facoltà di scelta opera invece in misura piena ove il periodo da riscattare si collochi temporalmente interamente dopo il 31 marzo 1996. In tal caso il lavoratore ha piena di libertà di scegliere dove accreditare il periodo di studio. Il riscatto nella gestione separata può sempre formare oggetto di cumulo dei periodi assicurativi. Quindi è possibile sommarlo con quello versato