La questione
La questione verteva sui criteri di calcolo della pensione per quei lavoratori interessati dalla cd. finestra di accesso cioè in quei casi in cui la decorrenza della pensione non è immediata ma è soggetta ad un differimento ad un momento successivo a quello nel quale sono stati maturati i requisiti anagrafici e/o contributivi.
Tale criterio è ancora vigente per la liquidazione della pensione di anzianita' (rectius: vecchiaia anticipata) a carico della Cassa dottori Commercialisti la quale, secondo il regolamento unitario, rinvia a quanto stabilito dall'articolo 59, co. 8 della legge 449/1997 (legge di bilancio per il 1998) per la previdenza pubblica obbligatoria. La disposizione da ultimo richiamata prevede quattro finestre di accesso ogni anno (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre) a seconda di quando l'assicurato ha maturato il requisito anagrafico e/o contributivo previsto dalla Cassa per il pensionamento di anzianita'. E tale normativa è applicabile, stante il rinvio operato dal co. 20 del predetto articolo 59 della legge 449, anche nei confronti degli enti privatizzati di cui al Dlgs 509/1994.
A seguito di tale criterio al commercialista era stata riconosciuta la liquidazione della pensione con decorrenza 1° gennaio 2006 e, pertanto, la Cassa aveva utilizzato i parametri di rivalutazione delle retribuzioni vigenti nel 2006 per il calcolo della quota retributiva della pensione. Nello specifico dal 1° gennaio 2006 il periodo temporale nel quale ricercare la media delle retribuzioni pensionabili da rivalutare era salito da 18 a 20 anni e ciò aveva prodotto un nocumento per il ricorrente sull'importo della pensione. Il lavoratore aveva, perciò, chiesto la liquidazione della misura della pensione chiedendo l'applicazione del migliore criterio vigente sino al 31.12.2005 sulla base del fatto che questi aveva maturato i requisiti anagrafici e contributivi nel 2005 ed aveva pure in quell'anno prodotto la domanda di pensionamento. La domanda di riliquidazione era stata però respinta dal Tribunale e poi dalla Corte d'Appello di Brescia.
La decisione
Anche la Corte di Cassazione ha rigettato la tesi del ricorrente. La Corte ha ribadito che il sistema delle c.d. "finestre", ove previsto dalla legge, integra un elemento costitutivo del diritto pensionistico, che si perfeziona solo nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, non essendo sufficiente, per l'insorgenza del diritto, che l'assicurato abbia, in epoca anteriore, maturato i requisiti di età e di contribuzione e presentato la relativa domanda. Tale criterio, peraltro, era stato già evidenziato recentemente dalla Sentenza della stessa corte numero 16532 del 2015.
Per tale ragione, spiegano i giudici, non potendo configurarsi alcun diritto al trattamento pensionistico anticipato anteriormente alla maturazione della data di decorrenza fissata dall'art. 59, comma 8, I. n. 449/1997, è con riferimento a detta data che deve essere individuato il numero di anni da considerare ai fini del calcolo della media reddituale cui ancorare il trattamento pensionistico, giusta le previsioni Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa approvato il 14.7.2004". Secondo i giudici non "rileva in contrario che l'assicurato avesse maturato in precedenza i requisiti contributivi e di età utili ai fini della pensione, giacché la disciplina propria di quest'ultima non può individuarsi che con riferimento al tempo in cui l'assicurato viene in possesso di tutti i requisiti di legge, ivi compresa la c.d. "finestra" riservatagli dal legislatore".