Pensioni marittimi, l'Inps precisa le modalità per fruire dell'uscita anticipata a 57 anni

Davide Grasso Lunedì, 13 Aprile 2015
Un messaggio diffuso dall'Inps indica le modalità di accertamento dei requisiti contributivi ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori marittimi.

Kamsin L'Inps precisa con messaggio 2409/2015 le modalità di accertamento del requisito di almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo nei casi di marittimi che svolgano periodi di navigazione con doppia qualifica di comandante e di direttore di macchina e chiedano l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art. 31 della legge 26/07/1984 n. 413.

L'agevolazione. Al riguardo l'Inps ricorda che il predetto art. 31, come modificato dal comma 2 dell’art. 5, del Dpr 157/2013 e dalla Circolare Inps 86/2014 prevede il diritto dei marittimi al conseguimento della pensione anticipata di vecchiaia al compimento del 56° anno di età fino al 31 dicembre 2015, del 57° anno di età fino al 31 dicembre 2017 e del 58° anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018 (a questi requisiti vanno comunque aggiunti gli adeguamenti alla speranza di vita), a condizione del possesso di almeno 1040 settimane di contribuzione (con l’esclusione dei periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione), di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

Nei casi di lavoratori marittimi che abbiano ricoperto contemporaneamente diverse qualifiche, il periodo di svolgimento dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica deve essere attestata dall’azienda armatoriale con esplicita assunzione di responsabilità su quanto dichiarato, utilizzando il modello allegato. Qualora un lavoratore abbia svolto l’attività di cui sopra presso più Aziende armatoriali, le predette dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i datori di lavoro interessati.

Solo in caso di impossibilità accertata dalla sede da parte di una o più Aziende di rendere la predetta dichiarazione, quest’ultima dovrà essere sostituita con una dichiarazione del lavoratore interessato, sulla base del modello allegato.

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