Pensioni, Opzione al Contributivo con maglie strette dopo la Legge Fornero

Franco Rossini Martedì, 15 Marzo 2016
Il decreto legge 355/2001 e poi la Legge Fornero hanno ampiamente ridotto le possibilità per i lavoratori nel sistema misto di migrare al sistema contributivo. 
Opzione per il calcolo contributivo dell'assegno con diversi paletti. La possibilità per i lavoratori nel sistema misto prevista dall'articolo 1, comma 23 della legge 335/1995 di optare per la liquidazione dell'assegno interamente con il sistema di calcolo contributivo è stata, infatti, fortemente compressa dal legislatore in questi ultimi anni limitando la migrazione di coloro che avrebbero vantaggi dal passaggio al sistema contributivo.

Non sempre, infatti, al contrario di quanto comunemente si pensa l'opzione per il contributivo porta un peggioramento dell'assegno. Nel sistema contributivo si valorizza l'entità complessiva dei versamenti effettuati nell'arco della vita lavorativa a differenza del sistema retributivo in cui, per la determinazione della misura dell'assegno, si prende a riferimento la media degli ultimi 5 o 10 anni di retribuzione percepita. Ecco dunque che chi può vantare carriere lavorative con retribuzioni medio alte all'inizio della carriera e poi man mano decrescenti negli ultimi anni di lavoro potrebbe ottenere, addirittura, un miglioramento dell'assegno con il passaggio al sistema contributivo. Si tratta di una situazione sempre più frequente rispetto al passato, come ci segnalano molti lettori, dato che la crisi ha costretto diversi lavoratori, dopo aver perso l'occupazione principale, ad accettare lavori meno remunerativi proprio negli ultimi anni di vita lavorativa. Senza contare che il sistema contributivo prevede sconti specifici sull'età pensionabile, soprattutto per le lavoratrici madri.

I Requisiti vigenti dal 2012. Chi tuttavia si accinge a seguire questa strada deve conoscere che ci sono diversi limiti e condizioni per l'accesso. In primo luogo bisogna confrontarsi con una materia oggetto di numerosi interventi normativi, spesso schizofrenici, che ne hanno modificato l'impianto iniziale. Dopo questi interventi, è risultato che coloro che avevano esercitato la facoltà di opzione entro il 1° ottobre 2001 hanno potuto ottenere la pensione contributiva, sia che avessero più o meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Le domande presentate dal 2 ottobre 2001 in poi, da assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, sono state invece respinte. In definitiva attualmente possono esercitare l'opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo solo ed esclusivamente coloro che hanno meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 unitamente al possesso di almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 nel sistema contributivo, cioè versati successivamente al 31 dicembre 1995. Dal 2011, inoltre c'è un'altra condizione: i requisiti per l'esercizio dell'opzione (15 anni di contributi di cui 5 nel contributivo) devono essere maturati successivamente al 31 dicembre 2011. 

I requisiti di pensionamento. In secondo luogo la Riforma Fornero ha inoltre stabilito, per i lavoratori optanti, l'applicazione dei medesimi requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. In sostanza gli optanti possono uscire con 66 anni e 7 mesi di età (65 anni e 7 mesi le donne lavoratrici dipendenti, 66 anni ed un mese le autonome) a condizione di possedere almeno 20 anni di contributi; oppure al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contribuzione (41 anni e 10 mesi le donne) indipendentemente dall'età anagrafica. Mentre non è possibile invocare l'uscita a 63 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contribuzione effettiva prevista per i contributivi puri. 

Bisogna ricordare che l'opzione per il calcolo al sistema contributivo non va confuso con l'opzione donna (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) che, invece, consente alle sole lavoratrici di accedere alla pensione con 57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2015. 

La salvaguardia. Pare utile ricorda che qualora al 31 dicembre 2011 il lavoratore avesse maturato sia i requisiti per l'esercizio del diritto di opzione (cioè 15 anni di contributi di cui 5 nel sistema contributivo) sia i requisiti per il pensionamento contributivo secondo la disciplina ante Fornero viene concessa comunque la facoltà di opzione anche successivamente al 31 dicembre 2011. In questa situazione si trovano i lavoratori che hanno maturato entro la predetta data il diritto alla pensione nel sistema contributivo cioè: 1) 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini, unitamente al requisito contributivo di almeno 5 anni di contribuzione effettiva previsto dalla Legge 335/1995; 2) 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica, requisito che deve essere perfezionato escludendo i contributi versati volontariamente e moltiplicando per 1,5 i contributi da lavoro versati prima del 18° anno di età; 3) perfezionamento della quota 96 con almeno 35 anni di contributi e 60 anni di età. In questo caso se la pensione è richiesta da un soggetto di età inferiore a 65 anni, deve essere perfezionato anche il requisito di "importo" del trattamento pensionistico che deve risultare non inferiore ad 1,2 volte l'assegno sociale.

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