Ad esempio un lavoratore che abbia svolto 10 anni di attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato, in concomitanza per tutto il periodo lavorativo di una invalidità superiore al 74%, potrà computare gratuitamente, ai fini del raggiungimento dei 41 anni di contributi, ben un anno ed otto mesi di contribuzione (20 mesi) aggiuntiva. Mentre non risulta possibile utilizzare a tale fine altre maggiorazioni convenzionali dell'anzianità contributiva per lo svolgimento di particolari attività professionali come, ad esempio, il servizio del personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuola statale aventi particolari finalità (ex art. 63 della 312/1980), le supervalutazioni di servizio previste per i ferrovieri e, nel silenzio del legislatore, anche i quattro mesi di aumento per ogni anno di lavoro svolto dai non vedenti.
Resta esclusa, per le pensioni calcolate secondo il sistema contributivo a seguito di opzione ex articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 inoltre, l’applicazione dell’articolo 1, comma 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede la maggiorazione del 50% dei periodi di lavoro svolti prima del compimento dei diciotto anni di età.
Si rammenta che il pensionamento anticipato con 41 anni di contributi è stato introdotto dal 1° maggio 2017 in favore dei soli lavoratori che possano vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età (cd. lavoratori precoci) e che si riconoscono in determinati profili di tutela (disoccupati a seguito di licenziamento o di dimissioni per giusta causa, soggetti che assistono familiari disabili, invalidi civili almeno al 74% e lavoratori addetti alle cd. mansioni gravose che esercitano tali attività in via continuativa per almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento, oppure gli addetti ai lavori usuranti). Per la presentazione delle istanze di coloro che maturano i requisiti entro il 2017 ci sono due termini temporali per il 2017: il 15 luglio 2017 ed il 30 novembre 2017; nel 2018 le istanze dovranno essere prodotte entro il 1° marzo 2018 oppure entro il 30 novembre 2018.