Il richiamo da parte del legislatore al lavoro effettivo dovrebbe comportare che questo periodo possa essere coperto da contributi obbligatori versati, o anche riscattati purché corrispondenti a lavoro effettivo (periodi non coperti per omissioni contributive o lavorati all’estero ad esempio). Mentre tale requisito non potrebbe essere integrato da contribuzione derivante dal riscatto di periodi diversi da quelli lavorativi (es. un periodo di studio). I 12 mesi (o 52 settimane) di lavoro effettivo dovranno essere "ricercati" nel periodo precedente il raggiungimento del 19° anno di età: ad esempio per un lavoratore nato il 5 giugno 1960 bisognerà verificare tutta la contribuzione derivante da lavoro presente sul proprio conto assicurativo sino al 4 giugno 1979.
C'è da dire che il requisito contributivo agevolato di 41 anni di contributi verrà adeguato ai futuri adeguamenti alla speranza di vita Istat. Ciò significa che dal 1° gennaio 2019 l'uscita si sposterà in avanti di 4 o 5 mesi (il dato sarà confermato entro fine anno) e successivamente seguirà gli adeguamenti biennali della speranza di vita. Per il raggiungimento del predetto requisito contributivo le uniche maggiorazioni all’anzianità contributiva applicabili saranno quelle stabilite in favore degli invalidi e dei sordomuti (cioè i 2 mesi per ogni anno di lavoro svolto in condizione di invalidità superiore al 74%). Oltre a raggiungere il requisito dell'anzianità contributiva i lavoratori dovranno identificarsi in uno dei seguenti profili di tutela:
a) siano lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (ex art. 7, della legge 604/1966), hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
b) siano lavoratori dipendenti o autonomi che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3 della legge 104/1992.
c) siano lavoratori dipendenti o autonomi con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
d) siano lavoratori dipendenti compresi nelle undici professioni sotto indicate che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo oppure siano lavoratori dipendenti addetti a mansioni usuranti o a lavoratori notturni come già individuati dal Dlgs 67/2011 (si veda: lavori usuranti).
Le condizioni devono essere rispettate entrambe e quindi, ciò significa che chi è stato impiegato in attività gravosa, usurante, risulta disoccupato, invalido o assista il familiare disabile ma non ha svolto almeno 12 mesi di attività lavorativa prima del 19° anno di età resta tagliato fuori da beneficio, così come lo sarà pure chi ha svolto lavoro prima del 19° anno ma non rientra in uno dei quattro appena menzionati profili di tutela. Chi rispetta i requisiti suddetti potrà invece accedere alla pensione con un anticipo di un anno e 10 mesi gli uomini o di dieci mesi le donne rispetto agli attuali requisiti previsti per la pensione anticipata (che chiedono, come noto, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).
Attenzione anche ad una ulteriore condizione occulta. Il beneficio suddetto viene riconosciuto nell'ambito di programmate risorse di bilancio: 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie, la decorrenza dei trattamenti viene differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, individuati nel DPCM di prossima pubblicazione e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle risorse finanziarie.
Il citato decreto dovrà altresì determinazione le caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al punto d) sopra citato, le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio e alla relativa documentazione da presentare a tali fini nonchè alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico dovrà fornire all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio. Vale la pena ricordare che chi non rispetta le citate condizioni potrà conseguire la pensione con i requisiti generali previsti dalla legge Fornero: cioè dovrà raggiungere i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) oppure l'età di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi.
Approfondimenti: Calcola quando si va in pensione