I lavoratori potrebbero colmare i vuoti contributivi cumulati negli anni successivi al 1996 pagando un onere calcolato sullo stipendio medio dell’anno successivo a quello per il quale si colloca il periodo da recuperare. Obiettivo della norma sarebbe quello di agevolare le uscite sia dei futuri quotisti (62 anni e 38 di contributi) sia dei giovani attraverso una sorta di pace contributiva recuperando ai fini pensionistici periodi temporali pregressi che la normativa attualmente non ne consente la valorizzazione. Per accedere al beneficio sarebbe richiesto un minimo di 20 anni effettivi di contributi. I periodi pregressi non coperti da contributi, infatti, non possono essere recuperati tramite la contribuzione volontaria ma solo tramite il riscatto e solo nei casi tassativamente previsti dal legislatore.
La norma a cui starebbe pensando il Governo estenderebbe, in sostanza, la facoltà di riscatto dei periodi non lavorati di cui agli articoli 5-7 del Dlgs 564/1996. Il Decreto Legislativo 564/1996 consente, infatti, a tutti i lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (cioè alla generalità dei lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego) di chiedere il riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o di contratto (es. aspettativa non retribuita); dei periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro; dei periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico; dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei (a condizione che il lavoratore possa provare l'iscrizione alle liste di disoccupazione). I periodi ammessi al riscatto devono collocarsi successivamente al 31 dicembre 1996. Sino ad oggi, tuttavia, questa facoltà è stata poco utilizzata per via dei numerosi paletti richiesti. Ora il Governo vorrebbe renderla più agevole eliminando queste restrizioni e prevedendo un onere economico semplificato rispetto alla riserva matematica o al meccanismo dell'aliquota percentuale.