La novità è una scelta dell'assicurato
Il comma 6 dell'art. 20 del dl 4/2019 consente il recupero degli studi universitari, successivi al 31 dicembre 1995 (da valutare con il sistema di calcolo contributivo) attraverso il versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al 33% del livello minimo imponibile annuo stabilito per gli iscritti alla gestione commercianti (15.878 euro), ovvero 5.239,74€ per ogni anno da valorizzare. Il nuovo sistema di computo dell'onere è comunque una facoltà; ove lo desideri l'assicurato può continuare ad utilizzare il precedente meccanismo (art. 2, co. 5 del Dlgs 184/1997) che prevede un calcolo dell'onere commisurato alla retribuzione percepita nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda moltiplicato per l'aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda).
Ammessi anche soggetti nel sistema misto
Nel documento di rito l'ente fornisce peraltro alcuni chiarimenti. In primo luogo, come più volte anticipato sulle pagine di questa rivista, la facoltà non richiede l'assenza di contribuzione al 31 dicembre 1995 (a differenza di quanto previsto, invece, per l'esercizio della cd. pace contributiva). Per cui può essere attivato anche dai soggetti nel sistema misto. Inoltre nel caso in cui parte del periodo da riscattare sia collocato prima del 31.12.1995 l'onere riferito a tale periodo sarà determinato con il sistema della riserva matematica mentre quello successivo a scelta, o con i criteri sopra menzionati di cui all'articolo 2, co. 5 del Dlgs 184/1997 oppure con quelli agevolati introdotti dalla novella legislativa di cui al Dl 4/2019. L'onere complessivo, in tali casi, sarà composto dalla somma dei due calcoli.
L'utilità del periodo riscattato
L'ente previdenziale conferma, inoltre, che il periodo riscattato è utile tanto ai fini del diritto alla pensione che alla determinazione della sua misura. A tal riguardo il documento chiarisce che ancorché il DL 4/2019 non lo preveda espressamente il periodo riscattato con oneri agevolati gode dello stesso trattamento riservato al riscatto ordinario dall'articolo 5, co. 5-ter del Dlgs 184/1997 con il quale il legislatore stabilì, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che tali periodi siano utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione. Considerato che la ratio dell’intervento disposto dal D.L. n. 4/2019 è quella di rendere più sostenibile, e quindi più accessibile, il riscatto in argomento e non di modificare la funzione e gli effetti tipici dell’istituto, l'Inps precisa che anche i periodi riscattati con oneri agevolati, sono utili al conseguimento del diritto a pensione.
Dal punto di vista fiscale il documento si affretta a chiarire che l'operazione "riscatto agevolato" non gode dei benefici previsti per la pace contributiva (cioè l'abbattimento del 50% dell'onere sostenuto). Per cui l'onere, al pari dei riscatti "tradizionali", resta deducibile dal reddito oppure, se esercitato dal genitore per conto del figlio a carico, è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 19% del suo ammontare.