Pensioni, Stop all'arrotondamento dell'anzianità contributiva per i dipendenti pubblici

Franco Rossini Martedì, 05 Maggio 2015
L'Inps nega la possibilità di ricorrere agli arrotondamenti alla frazione di mese per anticipare la pensione dei dipendenti pubblici. La questione interesserà soprattutto i lavoratori che raggiungono i requisiti alla fine dell'anno.

Kamsin Con la riforma Fornero i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell'AGO dovranno maturare per intero l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e anticipata. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 2974/2015.

Per la determinazione dell’anzianità contributiva ed assicurativa necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica con i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 nonché con il sistema delle c.d. quote, - precisa l'Inps - non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che l’anzianità stessa deve essere interamente maturata. 

La questione era stata posta da alcune sedi territoriali dell'Inps e dai Caf e riguardava, in particolare, le sorti dell'articolo 59 della legge 449/1997 che consente, com'è noto, di arrotondare alla frazione di mese l’anzianità contributiva per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’A.G.O (cioè i dipendenti pubblici) - per i quali la contribuzione è calcolata in anni, mesi e giorni - nonchè per gli iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e al Fondo di quiescenza Poste. L'Inps precisa che, in sostanza, l'arrotondamento in parola dal 1° gennaio 2012 non può piu' operare.

Stop alla possibilità quindi, ad esempio, di chiedere la pensione anticipata arrotondando i 41 anni e 6 mesi di contributi a 41 anni 5 mesi e 16 giorni di servizio oppure i 42 anni e 6 mesi a 42 anni, 5 mesi e 16 giorni di servizio. La misura, a ben vedere, penalizzerà soprattutto quei lavoratori che con l'arrotondamento avrebbero centrato il requisito al 31 dicembre dell'anno e che ora vedranno pertanto dilatarsi il momento dell'uscita.

L’arrotondamento previsto dall’art. 59, comma 1 lettera b) della legge n. 449/1997 per la determinazione dell’anzianità continua, invece, ad operare nelle seguenti ipotesi:

  • regime sperimentale "opzione donna" di cui all’art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 e s.m. e i. (34 anni, 11 mesi e 16 giorni);
  • 40 anni di anzianità al 31 dicembre 2011 (39 anni, 11 mesi e 16 giorni);
  • per i lavoratori c.d. "salvaguardati" che raggiungono il diritto a pensione con 40 anni di contribuzione (39 anni, 11 mesi e 16 giorni) indipendentemente dall’età anagrafica
  • pensioni di inabilità, ad eccezione di quella prevista dall’art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995.

seguifb

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati