Pensioni, Stop all'uscita a 58 anni per i giornalisti di imprese in crisi

Valerio Damiani Martedì, 04 Aprile 2017
Il Governo ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo che innalza i requisiti di accesso alla pensione anticipata per i giornalisti di imprese editoriali in crisi. 
Stop alla pensione anticipata per i giornalisti dipendenti di imprese editoriali in crisi. Il Governo ha licenziato lo schema di decreto legislativo, in attuazione della legge Delega sull'editoria (legge 198/2016), che interviene sulle regole di pensionamento dei giornalisti professionisti per allineare alla disciplina generale  i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di vecchiaia anticipata recati dall'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 416/1981 per i lavoratori la cui azienda editoriale risulta in stato di crisi. 

Com'è noto l’art. 37, co. 1, della L. 416/1981 concede ai giornalisti professionisti iscritti all’Inpgi, che siano dipendenti da aziende editrici di quotidiani, agenzie di stampa nazionali e periodici per i quali sia stato dichiarato, con apposito D.M., lo stato di crisi aziendale, la facoltà di optare, entro 60 giorni dall'ammissione al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta), per una liquidazione anticipata della pensione Inpgi di vecchiaia (cd. prepensionamento) a condizione che siano in possesso di specifici requisiti quali il possesso di almeno 58 anni di età 18 anni di contribuzione Inpgi oltre a non risultare titolare di altro trattamento previdenziale (anche fuori dall'Inpgi), non aver maturato il diritto ad una pensione Inpgi e risultare cessato dal rapporto di lavoro.

Il decreto legislativo approvato in via preliminare innalza da 18 a 25 anni il requisito contributivo per l'accesso alla prestazione e, con riferimento all'età anagrafica, prevede che il lavoratore debba trovarsi a non più di cinque anni rispetto all’età anagrafica stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’INPGI, che è stata recentemente innalzata raggiungendo i 66 anni per gli uomini e 64 anni per le donne con l'obiettivo di raggiungere per entrambi i 66 anni e 7 mesi entro il 2019. Si passerà, in sostanza, da 58 a 61 anni e 7 mesi più gli ulteriori adeguamenti alla speranza di vita Istat che scatteranno dal 2019 in poi, come prevede il regime pensionistico pubblico. Si conferma, infine, il divieto per i giornalisti prepensionati di mantenere rapporti di collaborazione e l’obbligo per gli editori di effettuare nuove assunzioni, nel rapporto di un nuovo assunto ogni tre prepensionamenti. Il Governo, come si ricorderà, ha rifinanziato con la recente legge di bilancio il prepensionamento per questa categoria di lavoratori. 

Integrazione salariale agganciata al regime generale 
Cambia anche la disciplina degli ammortizzatori sociali con l'estensione alle imprese editrici del regime vigente per la generalità delle imprese del comparto industriale in tema di accesso alle misure di integrazione salariale straordinaria; in particolare, vengono uniformati i requisiti di accesso, così come le causali per le quali le imprese possono chiedere i trattamenti di integrazione salariale, ovvero la riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, la crisi aziendale (qui però sono compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, che la normativa generale non prevede più dal 1° gennaio 2016), il contratto di solidarietà. La durata massima dei trattamenti di integrazione salariale sarà portata ad un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, come prevedono le regole generali per le altre imprese. Anche gli altri aspetti qualificanti dell'istituto (contribuzione figurativa per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, oneri contributivi ordinari e straordinari a carico dei lavoratoli e delle imprese) sono disciplinati in conformità a quanto prescritto per i lavoratori e per le imprese degli altri comparti; così come per quanto riguarda la consultazione con le organizzazioni sindacali e gli aspetti procedurali.

Il riconoscimento dello stato di crisi aziendale
Sarà un decreto ministeriale, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, a stabilire i criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e della crisi aziendale con particolare riferimento all'andamento negativo o involutivo dei dati economico-finanziari di bilancio riferiti al biennio antecedente la domanda di trattamento straordinario di integrazione salariale, nonchè le modalità di applicazione della nuova disciplina, la durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione per l'accesso al prepensionamento.

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