L'articolazione dei Posti nell'8° salvaguardia
La bozza offre in particolare una ciambella di salvataggio a 8mila lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale. A differenza della precedente salvaguardia i lavoratori devono risultare cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 (la settima ammetteva anche i lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2014, dunque c'è una limitazione degna di nota) e perfezionare, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 36 mesi dalla fine dei menzionati periodi (erano 12 nella 7^ salvaguardia), i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Novità anche per gli altri profili di tutela la cui articolazione ricalca il testo della precedente salvaguardia pensionistica. L'unica differenza è l'allungamento da uno a due anni dei termini temporali (dal 6 gennaio 2017 al 6 gennaio 2018 o al 6 gennaio 2019) per maturare la decorrenza della pensione, con le regole ante fornero, ai quattro profili di tutela già individuati dalla legge 208/2015: cioè gli autorizzati ai volontari entro il 2011 con presenza o meno di un versamento volontario alla data del 6 dicembre 2011 (10.400 nuove posizioni), cessati dal servizio a seguito o meno di un accordo con il datore di lavoro (7.800 lavoratori), lavoratori in congedo straordinario per assistere un figlio con disabilità grave (700 posizioni) e cessati dal servizio a seguito della scadenza del contratto a tempo determinato o di somministrazione entro il 31 dicembre 2011 (800 posizioni). La tavola sottostante offre il riepilogo dei requisiti per accedere all'ottava salvaguardia.
Nello specifico per il profilo dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessato entro il 31 dicembre 2011 del contratto di lavoro a tempo determinato che non risultino occupati successivamente in contratti a tempo indeterminato e per i lavoratori autorizzati ai volontari entro il 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 1, co. 194, lettera f, legge 147/2013) il termine ultimo per maturare la decorrenza della prestazione pensionistica con le regole ante fornero è il 6 gennaio 2018 (entro cioè il 72° mese successivo all'entrata in vigore del Dl 201/2011). In tutti gli altri profili il termine è spostato al 6 gennaio 2019.
Da comprendere le altre misure che saranno abbinate alla settim
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