I cittadini possono accedere ai servizio on line - Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei matur. Nella sezione delle DICHIARAZIONI è possibile selezionare dal menù a tendina: nel campo GRUPPO, la dicitura Certificazione; nel campo PRODOTTO, la dicitura Diritto a pensione; nel campo TIPO, la dicitura Salvaguardia legge 232/2016; nel campo TIPOLOGIA la tipologia di lavoratore: 1) Lavoratori in mobilità o trattamento speciale edile; 2) Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari; 3) Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011; 4) Lavoratori cessati entro il 30/06/2012; 5) Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012; 6) Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale; 7) Lavoratori in congedo per figli con disabilità; 8) Lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011
L'Inps ricorda che i lavoratori di cui all’art. 1, comma 214, lettera c) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi dell’art. 42, c. 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro del lavoro competenti per territorio entro il 2 marzo 2017, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 41 del 29 dicembre 2016. Pertanto, la presentazione dell’istanza all’INPS non sostituisce quella da presentare, comunque, alla Direzione territoriale del lavoro competente.
I profili di tutela
L'ottava salvaguardia consentirà di mantenere in vigore le vecchie regole pensionistiche nei confronti di ulteriori 30.700 lavoratori che nel 2011 si trovano in particolari condizioni. Cinque i profili di tutela che potranno presentare istanza di accesso al beneficio a pena di decadenza entro il 2 marzo 2017: mobilità, autorizzati ai volontari, cessati dal servizio con accordi o senza con il datore di lavoro, in congedo straordinario per assistere figli con disabilità gravi, con contratto a tempo determinato. In particolare per i lavoratori in mobilità il termine per maturare il diritto a pensione, con le vecchie regole pensionistiche, viene portato dagli attuali 12 mesi a 36 mesi dopo la scadenza dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. Per accedere alla tutela il rapporto di lavoro deve essere cessato entro il 31 dicembre 2014 a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 2011. Nel caso dei lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale l'accordo non è necessario ma il lavoratore deve esibire la documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale. A tutti gli interessati viene concessa la possibilità di maturare il diritto a pensione anche attraverso il versamento dei contributi volontari ma solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine della fruizione dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile.
Per gli altri profili di tutela (autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione in possesso o meno di un versamento volontario alla data del 6 dicembre 2011, lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi, anche con incentivo all'esodo, o per via unilaterale, lavoratori in congedo straordinario per assistere figli disabili e lavoratori con contratti a tempo determinato) l'ottava salvaguardia sposta sino al 6 gennaio 2018 o al 6 gennaio 2019 (a seconda dei profili di tutela, si veda la tavola infra) il termine per maturare la decorrenza della prestazione pensionistica con le vecchie regole.
Documenti: Circolare Inps 193/2016