L'Inps ha reso disponibile il modulo «AP139», attraverso il quale i pensionati quota 100 devono comunicare la percezione di redditi da lavoro dipendente o autonomo con la pensione. L'adempimento ricade sui soggetti che, avvalendosi dell'opportunità introdotta quest'anno per il triennio 2019/2021 dal dl n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, si sono pensionati in anticipo con «quota 100», cioè con un'età non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 38 anni. La pensione così ottenuta, però, è soggetta al divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5 mila euro lordi annui. Il divieto vige dal giorno di decorrenza della pensione fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 31 dicembre 2022).
I soggetti tenuti alla dichiarazione
La dichiarazione all'Inps è dovuta da tutti i pensionati quota 100, durante il periodo compreso tra la decorrenza della pensione con quota 100 e il compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia in un anno hanno percepito e/o prevedono di percepire: A) redditi da lavoro autonomo o dipendente incumulabili con la Pensione Quota 100; B) redditi da lavoro autonomo occasionale superiori a 5.000 euro annui lordi; C) redditi da lavoro espressamente previsti come non influenti ai fini del divieto di cumulo; D) redditi derivanti da attività da lavoro svolte in periodi precedenti la decorrenza della Pensione Quota 100 (in questo caso deve essere indicato anche il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa che ha prodotto il reddito).
Sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli comunque ricollegabili ad un'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali. I lavoratori autonomi occasionali che superano i 5 mila euro annui lordi di compensi nel corso dell'anno devono dichiarare il reddito percepito nelle stesse modalità del reddito autonomo. I redditi da lavoro autonomo e d'impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Istituto per costituire la propria posizione previdenziale.
La compilazione
Con riferimento ai soggetti di cui al punto A e B non c'è molto da aggiungere: il pensionato dovrà inviare la dichiarazione se percepisce redditi da lavoro autonomo o dipendente (o da lavoro autonomo occasionale superiore a 5mila euro), compilando la sezione 2 del modulo indicando la data di inizio di percezione del reddito (mm/aaaa). Da questa data la pensione con quota 100 sarà sospesa sino alla cessazione del reddito o alla maturazione della pensione di vecchiaia (67 anni).
I soggetti di cui al punto C dovranno compilare la sezione 4 del modulo. Si tratta, precisa l'Inps, dei pensionati che percepiscono dei redditi cumulabili ai sensi delle indicazioni di cui alla Circolare Inps 117/2019 (es. indennità percepite dagli amministratori locali, compensi per i giudici onorari, tributari e di pace, sacerdoti eccetera). La sezione non contiene chi percepisce redditi da lavoro autonomo occasionale non superiori a 5mila euro pertanto si può ritenere che questa fascia sia esente dalla dichiarazione reddituale.
I soggetti di cui al Punto D (cioè percezione di redditi anteriori alla decorrenza della pensione con quota 100) dovranno compilare la sezione 3 del modulo facendo attenzione a precisare la data di prestazione dell'attività lavorativa (inizio e fine). La dichiarazione è importante perchè in mancanza, l'Istituto provvederà ad imputare all'intero anno il reddito da lavoro risultante dai moduli fiscali presenti in Anagrafe Tributaria con il rischio di una sospensione della pensione per un periodo più ampio rispetto a quello dovuto (resta salva la facoltà dell'interessato di dimostrare, anche mediante la produzione di idonea documentazione, l'imputabilità di tali redditi) al periodo precedente la decorrenza della pensione. Questa sezione va, in sostanza, compilata da coloro che percepiscono la pensione con quota 100 per parte dell'anno dovendosi, in tal caso, stabilire - in caso di percezione di redditi - in ciascun mese la vigenza dell'incumulabilità.
Assenza di reddito
Infine va presentata la «dichiarazione d'assenza di redditi nell'anno in corso» (modulo 1) qualora nell'anno precedente siano stati percepiti reddti incumulabili che hanno dato luogo alla sospensione della pensione (e che la dichiarazione di assenza di redditi permette di riattivare). Negli altri casi, i pensionati che non prevedono di percepire né hanno percepito redditi non devono presentare alcuna dichiarazione. La dichiarazione va trasmessa con il servizio «Domanda di ricostituzione pensione» presente sul portale Inps o delegando al compito un patronato.
Documenti: Il Modello Ap139