La quota 100 salva i lavoratori con contribuzione mista. Chi ha, infatti, contributi in più casse previdenziali potrà cumularli gratuitamente ai fini di perfezionare il requisito contributivo richiesto per l'andata in pensione. Il DL 4/2019 consente espressamente di utilizzare i versamenti non coincidenti temporalmente nell'assicurazione presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS, per raggiungere i fatidici 38 anni di contributi.
Facciamo qualche esempio per capire. Laura è una lavoratrice con 64 anni di età e 37 anni di contributi nel FPLD e altri 24 mesi di contribuzione nella gestione separata dell'Inps (non sovrapposti temporalmente). Sommando la contribuzione nelle due gestioni previdenziali raggiunge i 38 anni di contributi necessari per la pensione quota 100. Può quindi andare in pensione. Anche Alberto che ha 62 anni e 35 anni di contributi nello Stato ed altri 4 anni nel privato può andare in pensione, in quanto la somma dei periodi temporali supera ampiamente il requisito contributivo richiesto. Stessa cosa vale per Franco che ha 62 anni e 38 anni di contributi nello Stato e 2 anni nella gestione separata. Qui anche se è stato soddisfatto il diritto a pensione a quota 100 con la sola contribuzione nella Cassa Stato, Franco può decidere di farsi liquidare contestualmente anche la quota di pensione maturata sulla gestione separata. Anziché attendere l'età di vecchiaia per una pensione supplementare.
I 35 anni di contributi
Con riguardo alla facoltà di cumulo l'Inps ha fornito anche una importante precisazione. Come noto per i lavoratori dipendenti del settore privato è rimasta in vigore la norma recata dall’art. 22, comma 1, lett. b), legge 153/1969 che chiede il possesso di almeno 35 anni di contributi al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. Ai fini della liquidazione della pensione con la quota 100. Tuttavia questo requisito può essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo. Ciò significa che se un lavoratore non possiede 35 anni di contributi nel FPLD al netto al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti può computare, a tale fine, la contribuzione presente nelle altre gestioni previdenziali interessate dal cumulo. Si tratta di una precisazione degna di nota perchè può aiutare a coprire il periodo mancante richiesto dalla norma in questione.
La misura della pensione
Non ci sono novità per quanto riguarda la liquidazione della misura della pensione. Le gestioni interessate dal cumulo, ciascuna per la parte di propria competenza, determineranno il trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Per la determinazione del sistema di calcolo, l’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 sarà effettuato considerando l'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni interessate dal cumulo. Ciò significa che se ci sono 18 anni di contributi al 1995 - sommando i periodi presenti in diverse gestioni - il calcolo sarà retributivo sino al 2011. Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione. Si rammenta che ai fini della misura viene conteggiata, sempre, anche la contribuzione temporalmente coincidente.
Le casse coinvolte
Bisogna ricordare che il cumulo ai fini della quota 100 coinvolge solo l'AGO, le gestioni sostitutive ed esclusive della stessa e la gestione dei parasubordinati. Dunque il cumulo non sarà concesso per sommare i periodi di lavoro nelle casse professionali che, invece, continuano a rimanere cumulabili ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata. L'unico modo per valorizzare gli spezzoni contributivi nelle casse professionali per la quota 100 è quello di procedere ad una ricongiunzione onerosa ai sensi della legge 45/90 nelle gestioni amministrate dall'Inps.
Finestra mobile
Si tenga inoltre conto di una cosa. Se il cumulo avviene tra gestioni pubbliche (ex-inpdap) e private la decorrenza del trattamento pensionistico con quota 100 è diversificata a seconda dell'ultima qualifica lavorativa rivestita. Se l'ultima qualifica ricoperta è quella di dipendente pubblico la pensione in cumulo decorre dopo sei mesi dalla maturazione dei requisiti di 62 anni e 38 di contributi (o al 1° agosto 2019 se i requisiti sono maturati entro il 29 gennaio 2019); se l'ultima qualifica è dipendente settore privato (o autonomo) la pensione decorre dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti (o dal 1° aprile 2019 se i requisiti sono maturati entro il 2018).