Riforma Pensioni, Il Senato approva Odg sulle pensioni flessibili

Bernardo Diaz Mercoledì, 04 Novembre 2015
La Commissione Lavoro del Senato ha approvato un Ordine del Giorno che chiede al Governo l'attuazione della flessibilità in uscita e il superamento delle ricongiunzioni onerose.
Pressing della maggioranza per le pensioni flessibili. La Commissione Lavoro di Palazzo Madama ha approvato ieri un Odg a firma della Senatrice Annamaria Parente (Pd) che impegna il Governo ad un ampio intervento sulla Riforma Fornero. 

"Considerato il carattere straordinario e limitato nei soggetti beneficiari delle misure contenute nel disegno di legge di Stabilità in materia previdenziale - recita il testo del documento -, valutato che all'articolo 18 del disegno di legge n. 2111 (legge di stabilità 2016) sono previste misure per la salvaguardia dei lavoratori cosiddetti "esodati", richiamati gli annunci da parte del Governo di un prossimo intervento organico sulla stessa materia, tenuto conto del sistema "a ripartizione" - e non a capitalizzazione - che caratterizza e sostiene tanto il regime fondato sul calcolo retributivo quanto quello sul calcolo contributivo, impegna il Governo a presentare nel corso del 2016 un disegno di legge contenente disposizioni utili ad integrare e consolidare la recente riforma del sistema previdenziale sulla base dei seguenti criteri:

1) la sostenibilità inerente tanto la finanza pubblica, il cui vincolo va considerato con attenti calcoli degli effetti finanziari, quanto la coesione sociale in considerazione della mancata previsione nella riforma stessa di un regime transitorio e graduale, della divisione prodottasi nelle generazioni adulte con la giusta tutela dei cosiddetti "esodati", degli straordinari cambiamenti indotti dalle tecnologie nelle mansioni dei lavoratori, la persistente debolezza delle donne adulte e degli invalidi a vario titolo nel mercato del lavoro;

2) il rispetto delle regole vigenti per coloro che già sono titolari di prestazione previdenziale o sono prossimi a conseguirla nel nome del principio per cui ogni cambiamento deve potenzialmente consentire al cittadino un recupero operoso di reddito, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale;

3) il completamento del metodo di calcolo contributivo con la possibilità di cumulare e ricongiungere, senza oneri, tutti i contributi versati alle diverse gestioni previdenziali;

4) adeguati incentivi fiscali ai versamenti volontari tanto dei lavoratori quanto dei datori di lavoro, anche in favore degli ex dipendenti, per periodi di studio, di lavoro a tempo parziale e di non lavoro;

5) la possibilità di utilizzare a fini di versamento volontario il TFR o gli accantonamenti nei fondi complementari nei limiti consentiti dalle esigenze di loro sostenibilità;

6) il recupero di periodi di studio non solo secondo il calcolo "ora per allora", particolarmente oneroso quando riferito a periodi regolati dal metodo retributivo, ma anche  "ora per ora" con la modularità consentita dal metodo contributivo;

7)  la previsione di età di pensione moderatamente anticipate rispetto all'età ordinaria, sulla base di una prestazione penalizzata in relazione al conseguente allungamento del periodo di  corresponsione della prestazione stessa;

8)  la definizione di misure transitorie più favorevoli per le persone, con particolare attenzione alle donne e agli invalidi, che alla data di entrata in vigore della riforma avevano già raggiunto una determinata età adulta anche allo scopo di evitare disparità di trattamento rispetto ai cosiddetti "esodati" tutelati;

9) la individuazione di misure di defiscalizzazione delle somme corrisposte dai datori di lavoro ai lavoratori a titolo di integrazione del reddito o dei versamenti contributivi con lo scopo di accompagnarli all'età di pensione. 

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