Riforma Pensioni, Ncd deposita ddl per flessibilizzare il perfezionamento dei requisiti contributivi

Valerio Damiani Lunedì, 08 Giugno 2015
E' stato depositato alla Camera il Disegno di Legge promosso dall'ex ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, per introdurre maggiore flessibilità nel versamento volontario dei contributi, del riscatto e del ricorso alla totalizzazione.
Piu' flessibilità nel versamento dei volontari, riscatto dei contributi esteso per la copertura di tutti i periodi pregressi o successivi nei quali non sussista un’altra copertura contributiva, rivisitazione del sistema di calcolo e armonizzazione dei requisiti delle pensioni erogate in regime di totalizzazione, estensione della pensione supplementare anche alle gestioni esclusive e sostitutive dell'AGO.

Sono questi i punti principali del disegno di legge 3145 depositato in Commissione Lavoro alla Camera dalla pattuglia di deputati NcD (primo firmatario Sergio Pizzolante) per agevolare il raggiungimento dei requisiti per la pensione.

Il provvedimento ricalca sostanzialmente le richieste dell'Ex-ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, che aveva piu' volte annunciato la necessità di eliminare una serie di vincoli e paletti nel raggiungimento dei requisiti contributivi per la pensione in favore di coloro che non possono contare su un lavoro stabile come in passato. Si tratta di un disegno di legge che intende completare la riforma previdenziale su cui ormai anche il Governo si è convinto ad intervenire entro fine anno con l'introduzione di un meccanismo di flessibilità in uscita.

«Nel complesso - scrivono i firmatari del ddl - , si tratta di disposizioni che non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, perché individuano le flessibilità nell’ambito del metodo contri- butivo consentendo il conferimento di risparmio e di quote dello stesso trattamento di fine rapporto alla previdenza obbligatoria, in modo da integrare i periodi contributivi e il conto previdenziale individuale. Molte persone potranno salvaguardare i propri versamenti quando questi siano insufficienti a raggiungere i requisiti minimi o completarli quando sono limitati dalla discontinuità lavorativa».

Volontari. Più in particolare, si prevede che l’autorizzazione ai versamenti volontari non sia più condizionata dalla posizione assicurativa del soggetto, né dalla contestuale eventuale presenza di contribuzione obbligatoria versata in altre gestioni, ma semplicemente dalla qualità di iscritto alla gestione medesima. I versamenti volontari vengono, inoltre, resi utili anche ai fini del diritto alla pensione anticipata per gli assicurati cui si applica il sistema di calcolo contributivo, circostanza attualmente esclusa dalla legge Dini del 1995. Inoltre, in una prospettiva di flessibilità e di responsabilizzazione individuale rispetto alle scelte sul futuro previdenziale, viene lasciata la possibilità al lavoratore di scegliere l’importo da versare che parte da un minimo ad un massimo.

I versamenti in favore del lavoratore possono, inoltre, essere effettuati da fondi di solidarietà aziendale o dal datore di lavoro anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto e ad essi si applica la disciplina fiscale relativa alla contribuzione ordinaria.

Riscatto. L’istituto del riscatto dei periodi di studio viene consentito per la copertura di tutti i periodi pregressi o successivi nei quali non sussista un’altra copertura contributiva (obbligatoria o figurativa) in qualunque gestione assicurativa e a prescindere dalla sussistenza o no di un rapporto lavorativo o di una esperienza lavorativa (esempio stage , tirocini, lavori occasionali).

Totalizzazioni. Per quanto riguarda l’istituto della totalizzazione, che è lo strumento attraverso il quale il lavoratore può valorizzare gratuitamente tutti i periodi contributivi versati nelle differenti gestioni, si interviene per modificare i criteri di calcolo della pensione in totalizzazione e per applicare il principio del pro rata , prevedendo che ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sia tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Vengono, infine, applicati anche alla pensione in totalizzazione i requisiti di accesso al pensionamento previsti dalla normativa vigente cioè 66 anni e 3 mesi e 20 anni di contributi oppure 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi per le donne) con la disapplicazione della finestra mobile.

Pensioni Supplementari. Inoltre, sempre al fine di consentire la valorizzazione di tutti i contributi versati dai lavoratori, si estende l’istituto della pensione supplementare anche alle gestioni esclusive o sostitutive dell’AGO.

Documenti: Disegno di Legge 3145

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati