Chi lo ha raggiunto entro il 2011 ed è rimasto comunque sul posto di lavoro - in prevalenza si tratta dei lavoratori che avevano agguantato la cd. quota 96 con 60 anni di età e 36 di contributi oppure 61 anni e 35 di contributi - vedrà applicarsi la disciplina all'epoca vigente, più vantaggiosa, che pagava la prima tranche della buonuscita, sino a 90 mila euro, dopo sei mesi dalla cessazione dal servizio e la seconda tranche, riguardante l'importo tra i 90 e i 150mila euro, dopo un'attesa di altri 12 mesi.
Chi invece è finito, suo malgrado, nella tagliola della legge Fornero oltre a subire una dilatazione dell'età pensionabile di 6 anni si vedrà un'ulteriore sorpresa proprio sulla data di pagamento della buonuscita dato che il termine è slittato da sei mesi a ben 2 anni dalla cessazione dal servizio. Non solo. Dal 1° gennaio 2014 sono entrate in vigore anche le nuove regole - sempre più penalizzanti - sulla rateazione del pagamento dell'indennità che vedono la prima rata fermarsi a soli 50mila euro lordi.
Termini più brevi solo per i lavoratori che restano in servizio sino ai limiti ordinamentali del rapporto (che oscillano quest'anno tra i 65 anni e i 66 anni e 7 mesi a seconda dei casi) costringendo le amministrazioni scolastiche ad esercitare la risoluzione d'ufficio del rapporto di lavoro. In tali ipotesi la buonuscita viene pagata dopo 12 mesi dalla cessazione, ottenendo un dimezzamento dei termini rispetto alle dimissioni.