Pensioni

Pensioni

Due ddl per estendere i benefici previdenziali delle vittime di amianto. Allo studio l'incremento e l'estensione dei coefficienti di maggiorazione contributiva anche in favore dei lavoratori esposti all'amianto per meno di 10 anni nonchè l'esenzione dalla legge Fornero.

Kamsin Prosegue in Commissione Lavoro del Senato la discussione dei disegni di legge abbinati (1645 e 8) in materia di revisione e concessione dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e ai loro familiari. Promossi dai Senatori Felice Casson e Puppato (Pd) il due ddl propongono una serie di agevolazioni sull'età pensionabile dei lavoratori vittime dell'amianto, patologia che è destinata nei prossimi anni a crescere sulla base delle ultime stime fornite dal ministero della Salute. Gli interventi proposti intendono agire, da un lato, sull'aumento e/o dell'estensione della maggiorazione contributiva riconosciuta dalla legge a questi soggetti nonchè,  dalla sottrazione di questo comparto dalla legge Fornero.

Il Coefficiente. Il ddl 1645 propone infatti la modifica dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 nella disciplina relativa alla maggiorazione, ai fini pensionistici, dei periodi lavorativi contraddistinti da esposizione all'amianto. La disciplina attuale ha, infatti, riformulato in termini restrittivi il beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, riducendo per tale fattispecie la misura del coefficiente da 1,5 a 1,25 ed escludendo del tutto l'applicazione di quest'ultimo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione. L'articolo 2 del ddl 1645 suggerisce la modifica di tale disposizione nel senso di prevedere che il coefficiente moltiplicatore si applichi, a scelta del lavoratore esposto o ex esposto, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche.

La Riapertura dei termini. Il provvedimento prevede, inoltre, una riapertura dei termini per poter inoltrare all'INAIL o ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque tipo impiegava amianto, domanda di rilascio delle certificazioni di esposizione per l'accesso ai benefici previdenziali. L'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ha infatti limitato alla data del 15 giugno 2005 la possibilità, per i lavoratori ex esposti all'amianto, di presentazione della domanda.  Per tali soggetti si prevede, quindi, la proroga del predetto termine ai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della nuova normativa. Inoltre a questo proposito si introduce una importante distinzione tra i lavoratori ex esposti e quelli esposti: per i primi è prevista la riapertura dei termini, mentre per i secondi non è previsto alcun termine, dando così ad essi l'opportunità di presentare la domanda in qualsiasi momento.

Lavoratori con esposizione infra-decennale. Tra le altre novità del ddl c'è l'estensione dell'applicazione del beneficio, il coefficiente di maggiorazione dell'1,25, ai lavoratori con una esposizione infra-decennale che sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno (pur con la precisazione che questo limite non si applica ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto). Piu' articolata invece la modifica proposta del disegno di legge abbinato, il numero 8. Qui si prevede una graduazione del coefficiente in funzione dell'età dell'esposizione (1,15 sino a 5 anni di esposizione; 1,25 da 5 a 10 anni e 1,5 oltre i 10 anni di esposizione). I benefici previdenziali potranno essere comunque fatti valere anche dagli eredi degli aventi diritto.

Esenzione Riforma Fornero. Nel ddl 1645 si arriva a proporre, infine, l'esenzione dalla Riforma Fornero ai lavoratori esposti o ex esposti all'amianto in modo anticipare ulteriormente l'età pensionabile. Secondo la relazione al ddl dei promotori "l'applicazione della norma contenuta nel così detto «Decreto Salva Italia» anche a questi lavoratori, crea infatti una evidente crepa interpretativa, e si pone in netto contrasto con la ratio stessa della norma di cui alla legge n. 257 del 1992. Ratio che va infatti ravvisata nella finalità di offrire ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo, un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che provocano una minore aspettativa di vita nella media di sette anni in meno, rispetto all'aspettativa di vita comune".

Altre novità riguardano l'estensione dei benefici previdenziali al personale militare delle Forze armate, al personale civile dello Stato e agli addetti alla nautica da diporto, settori che oggi non possono godere dei benefici in parola; l'istituzione di un indennizzo da corrispondersi una tantum (700 euro) nei confronti di quei lavoratori collocati in trattamento di quiescenza prima dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992; la possibilità per i lavoratori esposti all'amianto di agire per il riconoscimento dei benefici previdenziali anche in costanza di rapporto di lavoro.

Sull'iter dei disegni di legge pendono tuttavia i costi delle misure sui quali i senatori attendono la valutazione del Governo e della Ragioneria dello Stato.

seguifb

Zedde

Quasi 500 emendamenti sono caduti sotto la ghigliottina parlamentare. Non ce l'hanno fatta le proposte di estensione del contingente degli esodati salvaguardati. In pista ancora la proroga dell'opzione donna.

Kamsin Niente da fare per gli esodati con il decreto legge milleproroghe. L'emendamento presentato da Carlo Sibilia, deputato del M5S, che tentava di estendere la sesta salvaguardia di ulteriori 3.300 unità è stato dichiarato inammissibile. E' andata male anche alle altre 3 identiche proposte di modifica presentate da Lega Nord, Sel e Forza Italia che non hanno retto la tagliola del primo giudizio della Presidenza delle Commissione guidata da Francesco Paolo Sisto.

Sibilia è andato sotto anche sulla deroga per il personale della scuola alla fruizione del trattenimento in servizio, istituto abolito con il Dl 90/2014. La proposta intendeva nei fatti reintrodurre il trattenimento biennale per il personale docente e Ata che avesse maturato i requisiti pensionistici Fornero. Inammissibili pure le proposte Lauricella 1.115 e Bolognesi 1.198, che cercavano di ampliare le possibilità di usufruire dell'istituto del trattenimento in servizio agli avvocati dello Stato.

Ha retto, per ora, il primo giudizio di ammissibilità il tentativo di Sel (emendamento Nicchi 10.09) di estendere l'opzione donna fino al 2016. Passano anche gli emendamenti sulle aliquote contributive delle Partite Iva nella gestione separata e sul regime dei minimi. Una schiera trasversale di parlamentari, da Ncd a Scelta Civica, ha presentato emendamenti in serie per resuscitare il vecchio regime dei minimi, quello che prevede una tassazione «flat» del 5% per i redditi fino a 30 mila euro, e per bloccare per tutto il 2015 l'aumento dei contributi dal 27% al 30% che gli autonomi saranno chiamati a versare.

Renzi però ha già promesso che la riforma la farà il Governo nel maxiconsiglio dei ministri del 20 febbraio. Quindi gli emendamenti in materia potrebbero essere bocciati nel corso dell'esame della Commissione se il Governo darà parere negativo ad una modifica con il milleproroghe.

Seguifb

Zedde

Dal 2011 il legislatore ha introdotto una particolare penalizzazione sull'importo della pensione qualora siano stati contratti dopo il compimento del 70° anno di età e qualora la differenza di età tra i coniugi è superiore a 20 anni.

Kamsin La pensione ai superstiti è una prestazione previdenziale finalizzata a ridurre lo stato di bisogno economico sorto nel nucleo familiare per la morte del congiunto, lavoratore o pensionato. Nel caso che a mancare sia un lavoratore non ancora titolare di pensione, la reversibilità spetta ai superstiti a condizione che il dante causa, in vita, raggiungesse particolari requisiti contributivi: almeno 15 anni di contribuzione versata in qualunque epoca o, in alternativa, almeno 5 anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la morte del lavoratore.

In mancanza di queste condizioni, la legge purtroppo preclude ai familiari la possibilità di beneficiare della prestazione pensionistica. Diversamente, nel caso di defunto già titolare di pensione, i superstiti hanno diritto alla prestazione di reversibilità senza necessità di perfezionare alcun requisito contributivo. La legge individua puntualmente i soggetti beneficiari della pensione riconoscendo una particolare tutela al coniuge. Il vedovo o la vedova hanno, infatti, diritto a una prestazione pari al 60% dell'importo della pensione del dante causa. L'assegno così calcolato è, poi, soggetto a un'ulteriore riduzione che può variare dal 25 al 50% a seconda che i redditi personali del coniuge in vita superino i limiti previsti anno per anno dalla legge.

Per contenere il diffondersi di matrimoni di comodo, nel 2011 il legislatore ha introdotto una particolare penalizzazione sull'importo della pensione: se il matrimonio è stato, infatti, contratto dopo il compimento del 70° anno del dante causa, e la differenza di età fra i coniugi è superiore a 20 anni, l'aliquota percentuale deve essere ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante ai 10. Il diritto alla pensione ai superstiti cessa per il coniuge che contragga nuovo matrimonio. In questo caso, a chiusura della prestazione, l'Inps riconosce un una tantum pari a una doppia annualità di pensione, comprensiva della 13esima mensilità.

seguifb

Zedde

a cura di Paolo Ferri - Patronato Acli

Poletti: "È necessario intervenire sulla legge Fornero con strumenti flessibili di accompagnamento al pensionamento o si rischia un problema sociale".

Kamsin Dopo la bocciatura della Corte Costituzionale del referendum promosso dalla Lega, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha aperto questa settimana ad una revisione del sistema previdenziale entrato in vigore nel dicembre 2011, con la Riforma Fornero. Le modifiche dovrebbero interessare, come già anticipato da pensionioggi.it nei giorni scorsi, «quelle persone che sono vicine a maturare i diritti alla pensione e che, nella situazione di difficoltà, hanno perso il lavoro o possono perderlo e non hanno copertura di ammortizzatori sufficienti a maturare le condizioni di pensionamento».

E' bene quindi chiarire che la riforma Fornero non sarà cancellata ma solo adeguata a far fronte alle problematiche legate alla crisi economica soprattutto laddove manca il paracadute degli aiuti pubblici con gli ammortizzatori. «Sappiamo che abbiamo un problema» ha riconosciuto Poletti: indubbio pertanto che «bisognerà produrre uno strumento flessibile che aiuti queste persone a raggiungere i requisiti. In caso contrario si avrebbe un problema sociale».

Quando? Il Governo vuole prima concludere la partita sul Jobs Act: «La prima scadenza in assoluto è fare i decreti attuativi della riforma del mercato del lavoro» ha detto Poletti. Da qui a fine giugno, quando scade la delega, non c'è da aspettarsi nulla di importante, insomma. Ma dopo il cantiere dovrebbe riaprirsi.

Le ipotesi. Le ipotesi per ora sono quattro. Si va dalla cosiddetta «opzione contributivo» estesa a tutti alla «uscita flessibile con penalizzazioni» fino alla «quota 100» e al cd. prestito previdenziale. Nel primo caso si estenderebbe a tutti l'opzione valida per le donne valida a fine anno: probabilmente sarà rivisto il requisito anagrafico (che potrebbe passare da 57 anni e 3 mesi a 62 anni e 3 mesi e 35 di contributi) ma con il ricalcolo dell'assegno con il sistema interamente contributivo. Poi ci sono le proposte di Damiano: quella dei pensionamenti flessibili con 62 anni e 35 di contributi e penalizzazione (per esempio del 2%) sulla quota di pensione calcolata con il retributivo per ogni anno di anticipo; e la quota 100, un'uscita anticipata per chi raggiunge il valore 100 determinato dalla somma di anzianità contributiva ed anagrafica abbinando un'anzianità contributiva minima di 35 anni e anagrafica minima di 60 anni (costo da 2,5 miliardi nel 2015 fino a 11,4 nel 2030). 

Poi c'è l'ipotesi del cd. «prestito previdenziale» su cui aveva lavorato anche il suo predecessore, Enrico Giovannini. Lo strumento concede al lavoratore la possibilità di percepire un assegno temporaneo fino al perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia con successiva restituzione da parte del pensionato della somma complessivamente anticipata tramite micro-prelievi sull'assegno Inps. Il costo varia a secondo delle variabili proposte, a partire dalla durata dell'eventuale fase di sperimentazione ma le simulazioni realizzate dal ministero del lavoro rivelano che il «prestito previdenziale» rappresenta la soluzione di flessibilità in uscita meno onerosa in assoluto per le finanze pubbliche.

L'importo dell'assegno anticipato sarebbe di 760-800 euro (1,7 volte l'assegno sociale). L'indennità verrebbe corrisposta a coloro a cui mancano pochi anni alla maturazione del diritto a pensione con le regole Fornero, che non sarebbero ritoccate.

«Meglio tardi che mai. Finalmente, anche il ministro Poletti si è accorto che sulla questione previdenziale il governo deve intervenire per correggere tutti i guai prodotti dalla riforma Fornero» commenta la vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera, Renata Polverini di Forza Italia. «All'inizio della legislatura sono stati incardinati in Commissione Lavoro, provvedimenti a firma di tutti i gruppi parlamentari presenti che risolverebbero immediatamente e strutturalmente questo grave problema, anche reintroducendo meccanismi di flessibilità in uscita». Velocità nelle modifiche è quanto reclamano i sindacati da sempre critici verso la riforma Fornero e ancora indignati per essere stati tagliati fuori dalla definizione del provvedimento.

seguifb

Zedde

Il presidente della commissione Lavoro della Camera dei Deputati smentisce, ci sia un accanimento contro la nomina. «Assolutamente no" . Nella relazione di Pizzolante c'è apprezzamento della qualità accademica dello studioso e un rilievo sulle esperienze di carattere gestionale.

Kamsin La candidatura di Tito Boeri all'Inps è nella bufera. La questione è quella dei requisiti di Boeri, che era già stata sollevata quando Renzi lo nominò a sorpresa nel Cdm della vigilia di Natale. Il relatore di maggioranza Sergio Pizzolante (Area popolare) ha chiesto al governo di fornire chiarimenti sul requisito di «una specifica capacità manageriale e una qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente».

Le norme che regolano il funzionamento degli enti previdenziali, riviste su questo punto specifico nel 2010, prevedono che il presidente dell'Inps sia scelto «in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo». Requisiti che  in particolare per quel che riguarda l'esperienza manageriale  potrebbero non essere riconosciuti al professor Boeri, che di previdenza e politiche sociali si è sempre occupato da accademico e da economista, senza però assumere incarichi di gestione diretta di una struttura attiva nel settore, anche meno complessa di quella dell'Inps.

Il presidente della commissione Lavoro di Montecitorio Cesare Damiano (esponente della minoranza Pd), su richiesta di Renata Polverini (Fi), ha quindi convocato Boeri, che dovrebbe essere ascoltato dai deputati martedì. Anche se si dà in qualche modo per scontata un'applicazione elastica della legge che, presa alla lettera, è troppo rigida.

La nomina di Boeri era arrivata a sorpresa nel consiglio dei ministri della vigilia di Natale. Non ne sapeva niente il ministro del Lavoro Giuliano Poletti e nemmeno Tiziano Treu, commissario straordinario dell'Inps. Il comitato di vigilanza dell'istituto ha già dato il via libera all'unanimità. Entro il due febbraio le commissione Lavoro di Camera e Senato dovranno dare un parere sulla nomina, che però non è vincolante. Poi il consiglio dei ministri dovrà ratificare la nomina, che sarà effettiva dopo un decreto del presidente della Repubblica firmato, in questo caso dal presidente supplente Pietro Grasso. Intorno alla metà di febbraio Boeri potrebbe entrare all'Inps.

La nomina del vertice dell'Inps è cruciale. Appena pochi giorni fa è stato dato il via libera alla convenzione con i centri di assistenza fiscale (Caf) che avevano lamentato l'impossibilità di applicare il nuovo Isee, l'indicatore di situazione economica che è stato profondamente rivisto ed è richiesto per una serie di prestazioni assistenziali, dall'accesso agli asili nido comunali alle riduzioni delle rette universitarie. Ora altre scadenze premono, a partire dall'avvio del bonus bebè, per il quale l'istituto è chiamato ad accogliere le domande dei genitori interessati (per i figli nati o adottati tra il primo gennaio di quest'anno e il 31 dicembre 2017) e poi provvedere  con relazioni mensili  al monitoraggio della spesa relativa al progetto, per evitare che ecceda le risorse finanziarie disponibili. Poi c'è la riapertura del capitolo previdenziale, punto sul quale la nomina di Boeri all'Inps potrebbe portare alcune innovazioni.

seguifb

Zedde

I gruppi di opposizione presentano alcuni emendamenti al decreto legge milleproroghe per chiedere l'estensione della salvaguardia in favore di ulteriori 3.300 lavoratori in mobilità. Chiesta anche l'estensione del regime sperimentale donna per tutto il 2016.

Kamsin Estendere di ulteriori 3.300 soggetti la salvaguardia previdenziale in favore dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011. E' quanto prevedono quattro emendamenti presentati nella giornata ieri al decreto legge milleproroghe in Commissione Bilancio presso la Camera dei Deputati dai deputati Sibilia (M5S), Palese (Forza Italia), Pellegrino (Sel) e Fedriga (Lega Nord) (in calce il testo dell'emendamento).

Gli emendamenti, in particolare, intervengono sul comma 1, lettera a) della legge 147/2014 portando da 5.500 a 8.800 il numero dei lavoratori che può beneficiare della salvaguardia previdenziale, cioè delle regole pensionistiche ante-fornero, e spostando al 31 dicembre 2014 (dall'attuale 30 settembre 2012) il termine entro il quale tali soggetti devono aver cessato il rapporto di lavoro

Per i soggetti in parola resta la necessità di dover perfezionare, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di età o di contribuzione vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il numero complessivo dei beneficiari passerebbe quindi da 32.100 a 35.400 soggetti.

Con un altro emendamento, poi, Sel chiede la proroga dell'opzione donna di cui alla legge 243/04 sino al 31 dicembre 2016 con l'esclusione dell'applicazione della disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, e della disciplina dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita di cui alla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Per quanto riguarda il settore scolastico un emendamento proposto dal M5S chiede - con una modifica dell'articolo 1 del Dl 90/2014 - il ripristino del trattenimento in servizio biennale per i dipendenti dello Stato appartenenti al comparto scuola, di ogni ordine e grado. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

Altri emendamenti chiedono, inoltre, la rivisitazione al ribasso delle aliquote contributive dovute dalle partite Iva iscritte alla Gestione Separata.

seguifb

Zedde

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).

  1. All'articolo 1, comma 9 della legge 28 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»;
   b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Ai fini di cui al presente comma, il diritto di opzione può essere esercitato da tutte quelle lavoratrici i cui requisiti anagrafici e contributivi, ai fini dell'accesso al regime pensionistico, maturano entro e non oltre il suddetto termine del 31 dicembre 2016, e per le quali viene pertanto esclusa l'applicazione della disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, e della disciplina dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita di cui alla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
   c) al secondo periodo, le parole: «Entro il 31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2016».

  2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1, pari a 750 milioni di euro fino al 2020, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, mediante la seguente disposizione: «All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo, il seguente periodo: “A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille.”».
10. 09. Nicchi, Placido, Airaudo, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge n. 147 del 10 ottobre 2014).

  1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata il vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle salvaguardie di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e decreto ministeriale 8 ottobre 2012; all'articolo 1 comma 231, e seguenti, della legge n. 228 del 2012 e decreto ministeriale 22 aprile 2013; agli articoli 11 ed 11-bis del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013; all'articolo 1, commi 194 e seguenti, della legge n. 147 del 2013, ed in considerazione di quanto previsto dal comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che istituisce il «FONDO ESODATI» presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono apportate le seguenti modifiche alla legge n. 147 del 10 ottobre 2014:
   a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è così riformulata: a) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilita di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di età o di contribuzione vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicato dalla presente lettera;
   b) all'articolo 2, il comma 6 è così riformulato: «6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 35.400 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 220 milioni di euro per l'anno 2015, 383 milioni di euro per l'anno 2016, 368 milioni di euro per l'anno 2017, 339 milioni di euro per l'anno 2018, 249 milioni di euro per l'anno 2019, 159 milioni di euro per l'anno 2020, 70 milioni di euro per l'anno 2021, 17 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo ed il fondo di cui al comma 235 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è ridotto di 173 milioni di euro.
   c) Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2 della legge n. 147 del 10 ottobre 2014 il fondo esodati di cui al comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 36 milioni di euro per l'anno 2018, 46 milioni di euro per l'anno 2019, 31 milioni di euro per l'anno 2020, 21 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024.
1. 09. Sibilia, Ciprini, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati