Pensioni

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E' stato pubblicato il secondo ed ultimo report sulle domande pervenute alle direzioni territoriali del lavoro nell'ambito della sesta procedura di salvaguardia.

Kamsin Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato oggi il secondo report sul monitoraggio delle domande presentate per l'accesso ai benefici della cosiddetta sesta salvaguardia prevista dalla legge 147/2014 e dal Messaggio Inps 8881/2014. Il documento diffuso mostra le istanze di accesso al beneficio nel periodo intercorrente tra il 6 novembre e il 5 gennaio 2015, ultima data per presentare l'istanza di accesso, alle direzioni territoriali del lavoro. Dai dati diffusi emerge che le domande presentate 21.496. All'appello, come nel precedente report, mancano tuttavia Sicilia e Trentino Alto Adige. 

Le istanze monitorate si riferiscono esclusivamente a quei lavoratori tenuti al "passaggio" presso la DTL ai fini del riconoscimento della salvaguardia. Si tratta in particolare dei:

1) lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

4) i lavoratori con  contratto di  lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il  1° gennaio 2007 e  il 31 dicembre 2011,  non rioccupati a  tempo indeterminato;

5) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni (l'Inps ha esentato, però, dalla ripresentazione della domanda coloro che avevano già presentato domanda di accesso alla DTL nell'ambito delle procedure per la quarta salvaguardia, a condizione che la DTL non la avesse respinta);

Si segnala, in particolare, che per quanto riguarda quest'ultimo profilo di tutela le DTL hanno ricevuto ben 7.355 istanze di accesso a fronte di soli 1800 posti complessivamente disponibili. In questa categoria vanno, peraltro, aggiunti coloro che sono rimasti esclusi con la precedente salvaguardia per l'esaurimento del plafond.

Il numero delle domande è stato superiore ai posti disponibili anche per gli altri profili di tutela. Per i lavoratori di cui al punto 4, sono pervenute 4.455 domande a fronte di una capienza complessiva di 4mila posti. Per i primi tre profili, invece, le domande pervenute sono state 9.686 a fronte di una capienza complessiva di soli 8.800 posti.

Fonte: il report diffuso dal ministero del Lavoro

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L'Inps si accinge al pagamento delle somme spettanti ai lavoratori destinatari del decreto interministeriale 85708 dello scorso 24 Ottobre 2014.

Kamsin Dal prossimo 2 febbraio l'Inps procederà d'ufficio all'accredito delle somme spettanti ai lavoratori esodati ante-2010 destinatari del Decreto ministeriale 24 Ottobre 2014 numero 85708, con il quale, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 bis, del Dl 78/2010 è stato concesso il prolungamento degli interventi di sostegno del reddito relativo all'anno 2014. Le procedure dovrebbero concludersi entro il mese di marzo. E' quanto si apprende da fonti sindacali.

Com'è noto il citato decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 Dicembre 2014, dispone la proroga del sostegno al reddito per quei lavoratori la cui finestra di decorrenza, calcolata secondo le disposizioni antecedenti al Dl 78/2010, si colloca tra il 1° gennaio ed il 31 Dicembre 2014. Si tratta di 3.806 lavoratori che hanno visto slittare, per effetto del citato decreto legge, la data di ingresso alla pensione e che si riconoscono nei seguenti profili:

a) i lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) i lavoratori collocati in mobilita'  lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) i lavoratori che al 31 Maggio 2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della  legge  23 dicembre 1996, n. 662.

La durata - Nel decreto si specifica che il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, come accaduto nell'anno precedente, sarà concesso per il solo periodo di competenza relativo all'anno 2014. Il beneficio sarà infatti riconosciuto "per un numero di mensilità non superiori al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del DL 78 2010 e la data della decorrenza del medesimo trattamento computata sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12 del citato decreto legge, e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2014".

Pertanto i lavoratori la cui la finestra mobile, calcolata con le regole introdotte dall'articolo 12 del Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010, slitta nell'anno 2015 dovranno attendere, a completamento della copertura del periodo di slittamento, un ulteriore provvedimento (che sarà addottato verosimilmente nel primo semestre del 2015). 

Un esempio - Si immagini un lavoratore che abbia raggiunto il diritto a pensione (es. la quota 97) nel marzo 2014 e che avrebbe, pertanto, visto l'apertura della finestra fissa di accesso al 1° luglio 2014, data in cui termina l'assistenza dell'indennità di mobilità ordinaria (o lunga) o l'assegno straordinario di sostegno al reddito a carico dei fondi di solidarietà di settore. Per effetto della legge 122/2010 ora la sua pensione verrà erogata il 1° Aprile 2015. E quindi avrà un vuoto economico di quasi un anno.

Il decreto interministeriale 85708 gli consentirà di ottenere, seppur in ritardo rispetto alle reali necessità, la copertura delle mensilità tra agosto 2014 ed il 31 dicembre 2014. Per le mensilità del 2015 dovrà, invece, attendere un ulteriore provvedimento (che sarà adottato l'anno prossimo).

Per l'accesso al beneficio il Dm ribadisce che i lavoratori, come accaduto con i precedenti provvedimenti, devono presentare domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del DL 78/2010.

Il testo del Dm 85708/2014

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Il Segretario Camusso (Cgil): "Non so se la sentenza della Corte renda più facile o difficile un percorso di correzione della legge ma carica di responsabilità il Governo, che non può più rinviare la decisione su come e quando correggere quella legge, i cui effetti ingiusti sono evidenti".

Kamsin La Cisl rimane in attesa di conoscere le motivazioni della Consulta sull'inammissibilita' del referendum abrogativo della legge Fornero e predisporra' una propria proposta di riforma del sistema previdenziale". Lo ha affermato in una nota il segretario confederale della Cisl, Maurizio Petriccioli, in merito alla decisione della Corte Costituzionale di non ammettere al voto popolare il referendum abrogativo della legge Fornero. "La scelta politica di considerare solo gli obiettivi di finanza pubblica, in contrapposizione ai bisogni delle persone - ha continuato - e' stata sbagliata e si e' rivelata fallimentare. Ora occorre riaprire il capitolo della riforma previdenziale, perche' dietro ai bilanci ed ai numeri della finanza pubblica esistono i problemi delle persone".

"La decisione della Consulta non elimina la responsabilita' del Governo e del Parlamento che devono avviare un'ampia ed approfondita riflessione con le parti sociali - ha concluso Petriccioli - per trovare una nuova, piu' equa ed efficace sintesi che tenga insieme le ragioni della sostenibilita' finanziaria e quelle della sostenibilita' sociale".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche la Camusso. La decisione della Corte costituzionale, che ha detto no al referendum per abrogare la legge Fornero sulle pensioni, proposto dalla Lega Nord, "carica di responsabilità il Governo"."Non so se la sentenza della Corte renda più facile o difficile un percorso di correzione della legge - ha detto Camusso - ma carica di responsabilità il Governo, che non può più rinviare la decisione su come e quando correggere quella legge, i cui effetti ingiusti sono evidenti".

Il numero uno della Cgil ha sollecitato l'esecutivo ad aprire "rapidamente" un confronto con le parti sociali perché ormai è "necessario" modificare parti di quella riforma che hanno prodotto guasti come nel caso degli esodati. Camusso ha inoltre confermato che ci saranno "occasioni di incontro" con Cisl e Uil perché sul tema delle pensioni "anche ieri abbiamo detto cose molto simili. È chiaro che fosse così perché sul tema della previdenza abbiamo una piattaforma comune. Vedremo nei prossimi giorni come questa posizione si tradurrà in iniziative"

Fornero: Darei un 7 alla mia Riforma
Un voto alla mia riforma sulle pensioni? Beh, io direi 7”. Lo ha detto l’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero ai microfoni di 24 Mattino su Radio 24, parlando della riforma del sistema pensionistico prodotta dal suo ministero durante il governo Monti. “E’ stato dimenticato con troppa facilità - ha spiegato Fornero  - che quella riforma ha dato una grandissima mano non solo a uscire dal baratro finanziario nel quale rischiavamo di precipitare, ma ha sottratto un grosso debito alle generazioni future. E questo riequilibrio, l’interpretazione della riforma in questa chiave, dovrebbe far dire ‘beh, la riforma è importante’. Dopodiché le cose che non vanno si correggono con buona volontà, in Parlamento, che dovrebbe avere anche gli strumenti tecnici”.

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Le pensioni dell'ex Inpdap aventi decorrenza da gennaio 2015 dovranno riportare la dicitura che "la liquidazione è da considerarsi provvisoria".

Kamsin In considerazione dei tempi tecnici necessari all'attuazione dell'art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, la presente liquidazione è da considerarsi «provvisoria». E' questa la dicitura che accompagnerà le nuove pensioni d'importo elevato penalizzate dalla legge di Stabilità 2015. Lo ha indicato l'Inps con il messaggio n. 211/2015.

La precisazione viene all'indomani dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 che prevede una limitazione dei trattamenti pensionistici erogati nei confronti di quei lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi e che per effetto dell'introduzione del sistema contributivo dal 1° gennaio 2012, beneficiano di un trattamento pensionistico più generoso rispetto a quello calcolato con le vecchie regole del sistema retributivo. Infatti, grazie al sistema contributivo, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori che già avevano un'anzianità contributiva elevata o avevano già raggiunto i 40 anni di contributi alla fine del 2011, riescono a valorizzare anche gli anni eccedenti, maturando un trattamento superiore a quello che sarebbe stato loro corrisposto con le vecchie regole. In parole semplici, nonostante i continui versamenti contributivi, non si può avere una pensione superiore all'80% della media degli ultimi stipendi. Dopo che saranno emanate le istruzioni operative, le sedi Inps dovranno procedere alla ricostruzione d'ufficio delle pensioni liquidate provvisoriamente.

Il limite si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della legge. Norma questa che per molti è a rischio incostituzionalità. Infatti, per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte costituzionale ha sempre escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente.

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Messaggio Inps 211/2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

L’articolo 1, comma 707, della citata legge ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il testo coordinato dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato: “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.

Al riguardo si chiarisce che la norma interessa i soggetti iscritti all’AG.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012).

Pertanto, nelle more della diramazione delle istruzioni operative relative all’applicazione della norma in oggetto, i trattamenti pensionistici spettanti ai predetti soggetti ed aventi decorrenza da gennaio 2015 devono essere liquidati in via provvisoria.

Sarà cura delle Sedi informare gli interessati e tenere in apposita evidenza le relative pratiche al fine di procedere alla ricostituzione d’ufficio delle pensioni provvisoriamente liquidate.

A tale fine, per la Gestione Dipendenti Pubblici, si dispone che sia apposta nel provvedimento di pensione la seguente annotazione: “In considerazione dei tempi tecnici necessari all’Istituto per l’attuazione dell’art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria”.

 

I sindacati e buona parte delle forze politiche tornano a chiedere con forza un sistema più flessibile e meno rigido, individuando nell'innalzamento repentino dell'età pensionabile una delle cause principali del mancato turn over lavorativo e dunque dell'insostenibile tasso di disoccupazione giovanile.

Kamsin La decisione della Consulta allontana le ipotesi di intervento a breve sulla Riforma Fornero. E' questo l'effetto indiscutibile della bocciatura del referendum promosso dalla Lega Nord. Per i primi mesi del 2015 non c'è quindi da aspettarsi molto. In primis i tempi non sono favorevoli. Il Parlamento è intasato tra riforme istituzionali ed elezioni presidenziali, ci sono poi i decreti fiscali, i decreti del Jobs Act, il decreto Concorrenza, la Riforma della Scuola. Insomma, le pensioni per ora sono in coda.

Da dove ripartirà l'iniziativa del Governo sul fronte previdenziale lo si capirà nei prossimi mesi. Tra le ipotesi in campo citate recentemente da Yoram Gutgeld, consigliere di Matteo Renzi, c'è invece il cosiddetto «prestito pensionistico», ovvero la possibilità di anticipare la pensione a certe categorie di lavoratori in difficoltà (a 2-3 anni dal pensionamento) con successiva restituzione graduale dell'anticipo stesso con micro-prelievi sulle pensioni a regime. Misura comunque onerosa e che andrà vagliata nel quadro delle compatibilità di finanza pubblica. Allo studio c'è anche la possibilità di fare andare in pensione gli ultracinquantenni, ma con assegno ridotto, calcolato col metodo contributivo e non retributivo. 

Il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano (Pd), ha ribadito invece le sue proposte di maggiore flessibilità in uscita: «A partire dai 62 anni di età con 35 di contributi per consentire l'accesso alla pensione, oppure l'adozione di "quota 100"». Mentre il suo collega presidente della Commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, Ap (Ncd-Udc), ha osservato che ora «si tratta di agire contemporaneamente su una corretta e generalizzata possibilità di cumulare tutti i versamenti contributivi, su una più forte agevolazione dei versamenti volontari non solo del lavoratore ma anche del datore di lavoro per coprire periodi non lavorati o recuperare periodi di laurea, sulla opzione in favore di uscite anticipate necessariamente onerose».

Possibile anche un limitato ed ulteriore intervento in favore degli esodati per tutelare specifici casi rimasti fuori dalle tutele, dopo le sei salvaguardie messe in campo negli ultimi tre anni per tutelare oltre 170mila soggetti. Irrisolti anche i nodi dell'opzione donna, i quota 96 della scuola, l'età pensionabile dei macchinisti ferroviari.

La Decisione della Consulta - Il quesito su cui la Lega aveva raccolto molto più delle canoniche 500mila firme e che è stato uno degli strumenti populistici che ha rilanciato il movimento e la figura di Matteo Salvini, chiedeva l'abrogazione dell'articolo 24 del decreto salva-Italia che fece piangere Elsa Fornero mentre spiegava che cosa sarebbe successo agli anziani italiani: blocco della rivalutazione e innalzamento dell'età pensionabile di almeno cinque anni con sostanziale abolizione delle pensioni di anzianità. In più da quel giorno il sistema di calcolo dell'assegno è diventato contributivo, producendo un calo generalizzato con punte insostenibili per le giovani generazioni precarie. La sentenza, che sarà depositata nei prossimi giorni, quasi certamente poggerà sulla constatazione che quella riforma faceva parte di una manovra economica ed è quindi assimilabile a norme tributarie.

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L'Inps sospende, in via cautelativa, l'applicazione della penalizzazione per tutti coloro che accedono alla pensione anticipata prima di aver compiuto i 62 anni.

Kamsin Le pensioni liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2015 non subiranno l'applicazione, in via cautelativa, delle riduzioni dell'1-2% sull'importo dell'assegno qualora non siano stati perfezionati i 62 anni di età. E' quanto ha precisato il messaggio inps 417/2015 (di seguito il testo del messaggio) in attesa che l'istituto pubblichi le istruzioni operative sulla portata delle innovazioni contenute nella legge di stabilità 2015. 

Messaggio Inps 417/2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

L’articolo 1, comma 113, della citata legge così dispone: "Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017»".

Com’è noto, l’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi (vedi circolari n. 35, punto 2 e n. 37, punto 8, del 2012).

Inoltre, l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come modificato dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha stabilito che le disposizioni di cui al citato articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (vedi messaggi n. 219, punto 5, del 4 gennaio 2013 e n. 5280 dell’11 giugno 2014).

Ciò posto, in attesa che vengano diramate le istruzioni operative relative all'applicazione della norma in oggetto, con effetto sulle pensioni anticipate nel sistema misto decorrenti dal 1º gennaio 2015, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, le Sedi avranno cura di non applicare le disposizioni in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata di cui ai citati articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, e articolo 6, comma 2-quater.

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