Come noto negli ultimi anni è cresciuto il numero di lavoratori e lavoratrici che aderiscono al sistema di calcolo contributivo. L'opzione prevista dall'articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995 è stata riscoperta per diverse ragioni; in primo luogo consente alle donne di anticipare la pensione con la cd. opzione donna con 58 anni di età unitamente a 35 anni di contribuzione se entrambi i requisiti sono maturati entro il 31 dicembre 2020; in secondo luogo consente sia agli uomini che alle donne di procedere al riscatto agevolato della laurea di periodi temporali da accreditare prima del 31.12.1995.
Quest'ultima facoltà è stata sdoganata dall'INPS solo lo scorso anno e sta riscuotendo un certo successo dato che consente di centrare l'uscita anche con quota 100 e/o con la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni e 10 mesi le donne; + finestra mobile di 3 mesi). In entrambi i casi il calcolo è penalizzante (ma sempre meno rispetto al passato posto che progressivamente l'anzianità presente al 31.12.1995 si riduce) e, pertanto, i lavoratori devono mettere in conto un abbattimento della rendita come contropartita dell'uscita anticipata.
Il calcolo della pensione per gli optanti differisce dal calcolo contributivo tradizionale per la necessità di far rientrare nella logica del “montante” anche i periodi di contribuzione accreditata prima del 1996, ossia le anzianità maturate prima della legge n. 335/1995. Per questa ragione la pensione viene determinata attraverso la somma di due distinte quote, la prima rappresentata dalle anzianità contributive maturate dal lavoratore entro il 31.12.1995; la seconda sulle anzianità maturate dal 1° gennaio 1996.
Ebbene se per determinare la prima quota di pensione nella gestione privata si utilizza il decennio antecedente al 31.12.1995 (cioè le ultime 520 settimane contributive maturate a ritroso dal 31.12.1995) nelle gestioni esclusive dell’AGO la prassi amministrativa INPDAP considera solo il periodo temporale maturato tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 (perchè sino al 1992 le amministrazioni non comunicavano i dati retributivi per il calcolo della pensione). Ciò significa che i periodi di lavoro prestati nelle pubbliche amministrazioni tra il 1993 ed il 1995 assumono una particolare rilevanza nel calcolo della pensione per coloro che esercitano l'opzione al sistema contributivo.
Il suddetto meccanismo comporta, tuttavia, che se non è presente almeno un contributo versato tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non può accogliere la domanda di opzione al contributivo in quanto non è possibile effettuare il calcolo della rata di pensione (o meglio della prima quota di pensione, riferita a tutta l'anzianità maturata al 31.12.1995). In questa situazione si trovano sia quei lavoratori che hanno contributi anteriori al 1993 nella gestione pubblica ed un buco tra il 1993 ed il 1995 (es. si pensi ad un soggetto che ha iniziato a lavorare nel pubblico impiego nel 1998 ed ha riscattato una laurea risalente alla metà degli anni '80) sia coloro che, pur dovendo ricongiungere periodi assicurativi, non hanno alcun contributo accreditato in altre gestioni previdenziali da far valere in quel periodo temporale.
Sino a pochi anni fa il numero di persone che si trovavano in questa situazione erano poche sia perché l'opzione non era molto richiesta sia perché i più anziani avevano una carriera lavorativa più stabile. Ora, tuttavia, la questione si presenta con maggiore frequenza. Sul punto sarebbe, pertanto, opportuno un chiarimento amministrativo da parte dell'INPS e/o del Ministero del Lavoro.