Il diritto al trasferimento gratuito nella Gestione Stato, che tecnicamente si chiama computo dei servizi, è previsto dal Capo II del DPR 1092/1973. Nello specifico l’art. 10 del predetto D.P.R. prevede il diritto dei dipendenti statali di richiedere il computo dei servizi e dei periodi anteriori alla nomina e che tale diritto può essere esercitato in tutto o in parte.
La dichiarazione dei servizi pre ruolo
Il computo assume rilievo specifico all'interno della procedura di dichiarazione dei servizi pre ruolo prevista dall'articolo 145 del DPR 1092/1973. L'articolo da ultimo richiamato prescrive, infatti che il dipendente statale all'atto dell'assunzione in servizio dichiari per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali. La dichiarazione è importante: i servizi e i periodi non dichiarati non possono altrimenti essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza statale. Per tale ragione deve essere resa anche se non ci sono servizi e il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che il dipendente abbia prodotto tale dichiarazione (per gli insegnanti l'attestazione è fatta nel provvedimento di nomina a ordinario).
Una volta effettuata alcuni dei servizi pre ruolo vengono valorizzati ope legis senza necessità di una ulteriore domanda. Si tratta, ad esempio, dell'intero periodo del servizio militare o dei servizi per i quali siano state operate le ritenute in conto tesoro. Gli altri servizi resi allo Stato senza ritenuta in conto tesoro occorre, invece, presentare l'apposita domanda di computo per chiederne il trasferimento dal FPLD alla Gestione Stato. Si rammenta che il computo è possibile a condizione che tali periodi risultino coperti da contribuzione e che non abbiano dato luogo a pensione o a indennità. Comunque, previo trasferimento dei contributi dall’INPS o dagli altri fondi.
La domanda di computo
Ai sensi dell'articolo 147 del DPR 1092/1973 la domanda va presentata, a pena di decadenza, contestualmente alla dichiarazione dei servizi oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio (originariamente 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, ma dal 2019 si ritiene che il limite sia stato innalzato a 67 anni per entrambi i sessi). Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto tale termine, la domanda deve essere presentata, sempre a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione. Questi termini vanno osservati con attenzione. Capita talvolta, infatti, che la domanda di computo dei servizi venga prodotta solo dopo il provvedimento di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei limiti di età.
In tal caso la domanda non è valida ed il dipendente non potrà più chiedere che il proprio trattamento pensionistico tenga in considerazione, nella piattaforma di calcolo dell’assegno spettante, dei periodi contribuiti relativi al servizio pre - ruolo prestato periodicamente. Il consiglio, pertanto, è di presentare la domanda di computo il prima possibile, quando si è ancora in servizio, e di conservarne idonea documentazione.