Pubblico Impiego

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L'Aula del Senato ha approvato il ddl di riforma della pubblica amministrazione con 144 voti a favore, nessun voto contrario e un astenuto. Il testo passa ora alla Camera

Kamsin L'Aula di Palazzo Madama ha dato oggi il primo via libera definitivo al disegno di legge delega di riforma della pubblica amministrazione. Con le votazioni finali sugli articoli 16 e 17 del provvedimento (Ac 1577) il testo passa ora alla Camera per la seconda lettura. Nella giornata di ieri sono stati approvati gli articoli 9-15 registrando alcune modifiche rispetto al testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali.

Concorsi Pubblici: nessuna corsia preferenziale per gli idonei. In particolare l'Aula ha dato il via libera all'emendamento di Vincenzo Cuomo (Pd) che prevede una corsia preferenziale per assumere i 3 mila vincitori di concorso tuttora in attesa di essere assunti dalla p.a. Restano fuori invece gli idonei. L'emendamento prevede «l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione di vincitori di procedure selettive pubbliche» qualora vi siano graduatorie approvate e pubblicate alla data di entrata in vigore della legge delega. 

Dirigenza Pubblica. Altra modifica è quella sulla durata degli incarichi dirigenziali che passa da tre a quattro anni, con la possibilità di un solo rinnovo senza concorso per ulteriori due anni, mentre la versione originaria del ddl prevedeva la possibilità di una sola proroga per tre anni. A volere la modifica, un emendamento della senatrice Pd Linda Lanzillotta, riformulato dal relatore. Dalla formula 3+3 si passa quindi a quella 4+2. Significa che l'incarico di un dirigente, che con la riforma sarà inserito in un ruolo unico, potrà durare massimo quattro anni con la possibilità di un rinnovo, senza una nuova selezione, per altri due anni. Il reincarico senza selezione potrà avvenire una sola volta.

Esauriti i sei anni complessivi, il dirigente torna al ruolo unico e per assumere un nuovo incarico dovrà superare una nuova fase selettiva. Se rimarrà inattivo per un determinato periodo, che i decreti attuativi della delega dovranno indicare, potrà essere licenziato. Stop anche all'altro piatto forte della Riforma della Dirigenza ossia gli avanzamenti di carriera automatici. Il riferimento al «superamento degli automatismi nel percorso di carriera» è stato infatti espunto dal ddl. Tra le altre novità c'è da registrare che i diplomatici sono stati esclusi dal ruolo unico dei dirigenti. 

Segretari Comunali. Sui segretari comunali è stata confermata la fase ponte di tre anni prima dell'abolizione, durante la quale chi svolge questa funzione potrà continuare a farlo ma sotto la qualifica generica di «dirigente pubblico». «Ora», ha rimarcato il ministro, «i segretari sono nominati dai sindaci, con la nostra riforma saranno scelti all'interno del ruolo unico». Nei comuni capoluogo di provincia e nei centri sopra i 100 mila abitanti, le funzioni apicali potranno comunque essere attribuite anche a un soggetto estraneo al ruolo unico, purché in possesso di «adeguati requisiti culturali e professionali». Una misura duramente contestata dalle opposizioni in quanto consentirebbe ai sindaci dei grandi comuni di attribuire le funzioni, ora svolte dai segretari, a soggetti compiacenti e vicini al potere politico.

Camere di Commercio. L'Aula ha poi introdotto un tetto per gli stipendi dei vertici amministrativi delle società controllate dalle Camere di commercio; inoltre i manager degli enti camerali transitano dal ruolo unico dei dirigenti statali a quello dei dirigenti regionali. 

Pensioni, Sì alla staffetta generazionale. Passa l'emendamento a firma del sen. Berger (Aut), che prevede la facoltà per le amministrazioni pubbliche di promuovere il ricambio generazionale mediante riduzione volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale prossimo al pensionamento, nell'invarianza della contribuzione previdenziale

Enti di ricerca. Approvato anche l'emendamento di Fabrizio Bocchino (Italia Lavori in corso) che affida un'ulteriore delega al governo da esercitare entro 12 mesi per la semplificazione e lo scorporo dalla PA degli enti pubblici di ricerca e la disciplina dello status giuridico dei ricercatori. Sarà infatti garantita maggiore autonomia, soprattutto di spesa, agli enti pubblici di ricerca, grazie a uno status speciale che tali enti avranno, pur restando nel perimetro della pubblica amministrazione.

Martedì scorso l'Aula aveva approvato l'emendamento alla delega che prevede l'assorbimento della Forestale in un'unico altro corpo, probabilmente la Polizia, con l'obiettivo di evitare la sua dispersione. Permane a questo scopo anche l'unitarietà delle funzioni attribuite. Tra le norme che sono state approvate ieri senza modifiche, la stretta sulle azioni disciplinari dei dipendenti pubblici, il passaggio all'Inps di competenze e risorse per gli accertamenti della malattie. Via libera alla stretta sulle partecipate locali, al taglio delle Prefetture, alla soppressione degli enti inutili.

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Una sentenza del Tar riconosce piena specificità ai permessi legati all'effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Kamsin I permessi che il contratto nazionale di lavoro ha stabilito per motivi personali o di famiglia, così come i permessi brevi per malattia o le ferie, non devono essere obbligatoriamente utilizzati per giustificare assenze del lavoratore per effettuare visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. E' quanto ha affermato la sentenza del TAR numero 5714 dello scorso 17 aprile 2015 con la quale i giudici amministrativi sostanzialmente accolgono un ricorso presentato dalla Cgil.

La vicenda verteva sulla corretta interpretazione del comma 5 ter dell'articolo 55 septies del D.Lgs 165/2011 con il quale è stata riconosciuta la possibilità di fruire di permessi retribuiti nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Il ministero della Funzione pubblica, con la circolare 2 del 17 febbraio 2014, nel riconoscere tale novella, tuttavia, aveva fatto rientrare tali permessi nei limiti quantitativi previsti dalla legge e regolati dai contratti collettivi di lavoro per le altre tipologie di permesso come i permessi per motivi personali, per le malattie brevi ed, infine, alle ferie comprimendo, nei fatti, i periodi di fruizione di tali periodi per il lavoratore.

La sentenza del Tar riconosce invece piena specificità ai permessi legati all'effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Che dunque possono essere fruiti senza dover comprimere i periodi di permesso riconosciuti da altre norme di legge o dai contratti collettivi di lavoro come quelli per i motivi personali o di famiglia, i permessi brevi ed ancora le ferie.

"Si tratta di permessi aggiuntivi - ricordano dal sindacato - così come sono aggiuntivi altri permessi previsti da specifiche norme di legge come quelli per la donazione del sangue. Nell'accordo quadro da stipulare all'Aran si stabilirà se tali permessi andranno computati nel limite massimo di comporto della malattia o meno ma certamente a nostro avviso non possono essere sottoposti alla decurtazione di legge previste in caso di malattia breve" concludono dalla Cgil.

"Questa sentenza rende nulli anche tutti gli atti compiuti dall’amministrazione, in attuazione della circolare 2,  laddove avessero “trasformato d’ufficio” le richieste di assenze per malattia da parte dei lavoratori in permessi retribuiti per motivi familiari o in permessi brevi per malattia, o in ferie, compromettendo di fatto la possibilità di fruizione di questi permessi per gli scopi previsti nel contratto stesso" concludono dalla Cgil.

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E' stato approvato nella Delega sulla Pa l'emendamento proposto da Hans Berger sul ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dei lavoratori prossimi al pensionamento.

Kamsin Il Senato ha approvato la staffetta generazionale nelle pubbliche amministrazioni. E' passato ieri all'esame dell'Aula l'emendamento a firma dell'Onorevole Hans Berger all'articolo 12 del disegno di legge delega sulla Riforma della Pubblica Amministrazione (numero 12.336 nel testo riformulato dal Senatore).

La misura consentirà, su base volontaria, ai dipendenti pubblici prossimi all'età pensionabile di chiedere il part-time con riduzione della base oraria di lavoro e della relativa retribuzione per far posto ai giovani.  "Si tratta di una strada facoltativa, un'opzione, ricorda il relatore al provvedimento, Giorgio Pagliari (Pd), che ha espresso parere favorevole alla novella, "in quanto non comporta nuovi oneri per lo stato".  

Scegliere questa strada, che non sarà revocabile una volta intrapresa, tuttavia avrà un costo non indifferente. Chi opterà per il part-time, oltre ad una riduzione di stipendio, dovrà infatti mettere mano al portafogli per versare la differenza dei contributi tra il part time ed il tempo pieno. L'emendamento infatti recita che il versamento del differenziale della contribuzione tra il tempo parziale e quello pieno sia garantito "attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 564 del 1996, con la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale".

In altri termini il dipendente che opti per la staffetta generazionale sarà costretto ad integrarsi i contributi mancanti tramite il riscatto o la prosecuzione volontaria al pari di quanto accade nel settore privato. Un esborso che, a ben vedere, rischia di non far decollare la misura dato che un dipendente pubblico che guadagna 1800 euro netti al mese, oltre al dimezzamento dello stipendio, sarebbe chiamato a versare circa 250 euro al mese all'Inps.

Berger precisa però come non fosse percorribile altra strada: "abbiamo dovuto riformulare l'emendamento perchè altrimenti non sarebbe passato. In occasione dei lavori in Commissione - ricorda il Senatore - avevamo indicato che il versamento del differenziale di contribuzione fosse a carico dell'amministrazione pubblica ma la Ragioneria dello Stato lo ha bocciato. Questo differenziale ora è carico del lavoratore che lo verserà alle stesse condizioni previste per i lavoratori del settore privato."

L'emendamento prevede "la facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 564 del 1996, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per redditi, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali. Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera, non deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche".

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Un emendamento al ddl delega sulla Pa proposto da Hans Berger promuove il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dei lavoratori prossimi al pensionamento. Ma costoro dovranno pagarsi i contributi.

Kamsin "Abbiamo riformulato l'emendamento che rimette in pista l'ipotesi della staffetta generazionale nelle pubbliche amministrazioni tenendo in considerazione i rilievi della Rgs". Lo ricorda in una nota diffusa in serata dal Senatore Hans Berger a proposito del lavoro svolto dal Gruppo delle Autonomie in Assemblea sul disegno di legge delega di Riforma della Pubblica Amministrazione dopo alcune indiscrezioni di stampa.

"Il governo e il relatore alla riforma della Pubblica amministrazione, Giorgio Pagliari, si sono detti disponibili a valutare la nostra proposta di staffetta generazionale perchè è facoltativa e soprattutto non comporta nuovi oneri nè a carico dell'amministrazione nè per l'Inps. Ma le votazioni sull'emendamento si svolgeranno nelle prossime sedute" precisa Berger e quindi "la misura non è stata ancora approvata".

"Ai dipendenti pubblici prossimi alla pensione diamo la possibilità di scegliere per un contratto di lavoro part-time con riduzione delle ore lavorate e della relativa retribuzione. Chi sceglie questa strada dovrà tuttavia sostenere il costo del versamento dei contributi previdenziali sino all'età di pensionamento effettivo. In cambio le amministrazioni pubbliche potranno assumere nuovo personale" conclude Berger.

L'ipotesi di Berger a ben vedere non è tuttavia molto conveniente per lo statale: se il progetto dovesse essere approvato, infatti, chi opta per la riduzione dell'orario di lavoro avrà una riduzione di stipendio e in piu' dovrà mettere mano al portafogli per versare la differenza dei contributi tra il part time ed il tempo pieno.

L'emendamento prevede "la facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 564 del 1996, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per redditi, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali. Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera, non deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche".

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Una nota del Ministero del Lavoro precisa che non è possibile effettuare stage negli uffici pubblici nell'ambito della Garanzia Giovani.

Kamsin No agli stage per i giovani destinatari del Piano Garanzia Giovani con età ricompresa tra 15 e 29 anni all'interno delle Pubbliche Amministrazioni. Lo precisa il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n.7435/2015. Nell'ambito della Garanzia Giovani sono infatti previsti appositi percorsi che prevedono la possibilità di poter fare esperienza in imprese/aziende per una durata massima di sei mesi, che si raddoppiano nei casi che si tratti di giovani diversamente abili o in sitazione di "svantaggio".

Il Ministero chiarisce però che il prinicipio per il quale l'accesso agli impieghi presso la PA debba avvenire per mezzo di concorsi, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, determina l'esclusione delle Amministrazioni Pubbliche dal poter ospitare tirocini nell'ambito del Programma suddetto proprio a causa dell'impossibilità che i periodi di tirocinio presso Soggetti/Enti Pubblici, nazionali o internazionali, consentano un successivo inserimento lavorativo come richiede il Programma. Lo scopo dei tirocini è infatti l'inserimento o reinserimento lavorativo del giovane e non può avvenire nella PA, in quanto l'unica modalità di accesso è quella del concorso pubblico.

Con la medesima nota il Dicastero di Via Veneto, sebbene non risulti una norma che lo vieti espressamente, suggerisce di fatto di non instaurare un tirocinio in presenza di un rapporto/vincolo di parentela tra il titolare dell'impresa ospitante e il tirocinante. Cio' al fine di evitare l'abuso nell'attuazione della misura.

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Al via il portale della mobilità, nella pubblica amministrazione, indispensabile per garantire la ricollocazione del personale in esubero proveniente dalle province.

Kamsin Parte formalmente sul sito www.mobilita.gov.it l'applicazione informatica con la quale le amministrazioni interessate sono tenute a rendere disponibile l'elenco dei dipendenti da mettere in mobilità ai sensi dei commi 423 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dovrebbe così entrare nel vivo una procedura che per la verità ha già subito più di un ritardo anche per la difficoltà di sincronizzare le norme della riforma Delrio, integrata dall'ultima legge di Stabilità, con l'azione delle Regioni a cui toccherebbe assorbire una quota del personale in esubero.

Manca poi un altro tassello che l'esecutivo si è impegnato a completare quanto prima, ed è quello relativo al decreto ministeriale che conterrà i criteri per la ricollocazione dei lavoratori in mobilità con le relative tabelle di equiparazione che dovrebbero fare in modo che il trasferimento da un comparto all'altro avvenga a parità di stipendio.

Con la pubblicazione dell'applicativo informativo le varie amministrazioni provinciali potranno iniziare ad indicare nome e cognome di coloro che non ritengono più necessari, data la riduzione delle proprie funzioni e il conseguente taglio del 50 per cento degli organici (limitato al 30 per cento per i grandi centri, che si stanno trasformando in città metropolitane).

Per loro i percorsi possibili saranno principalmente quattro. Chi riesce a centrare la decorrenza della pensione, calcolata con le vecchie regole, entro il 2016 potrà essere avviato al pensionamento, in deroga alla Legge Fornero (articolo 22 del Decreto legge 95/2012). Ci sono poi i dipendenti attualmente impegnati nei servizi per l'impiego, che dovrebbero essere assorbiti dalla nuova Agenzia nazionale, anche se il punto è ancora oggetto di discussione con le Regioni. Quindi i componenti della polizia provinciale, il cui destino è legato al riordino dei corpi di polizia, in via di definizione nell'ambito della legge delega di riforma della Pubblica amministrazione. Infine restano i dipendenti che dovrebbero effettivamente essere trasferiti tra enti locali e amministrazioni pubbliche, poco meno della metà dei 20 mila complessivamente interessati dal processo di mobilità. Il futuro di queste persone dipende in buona parte dalle scelte delle Regioni, chiamate a decidere con proprie leggi quali funzioni in precedenza gestite dalle Province intendano assorbire.

In relazione alla necessità di ricollocare il personale, il legislatore vincola inoltre gli enti a destinare il 100% del turn over alla mobilità del personale degli enti di area vasta (salvaguardando però l'assunzione dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015). In sostanza le regioni e gli enti locali dovranno destinare il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 (quello cioè riferito alle cessazioni 2014 e 2015) per ricollocare il personale soprannumerario proveniente dalle province. Le regioni, inoltre, valuteranno se estendere l'obbligo anche agli enti del Servizio sanitario regionale in relazione al loro fabbisogno di personale amministrativo e adotteranno al riguardo appositi atti di indirizzo per un'applicazione del comma coerente con il regime delle assunzioni degli enti del medesimo Servizio sanitario regionale.

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