Pubblico Impiego
Riforma Pa, transizione di tre anni per i segretari comunali
Un emendamento contenuto nel disegno di legge delega di riforma della pubblica amministrazione prevede però una fase transitoria di 3 anni.
Kamsin L'esame del ddl delega di riforma della pubblica amministrazione riprenderà domani l'iter in Aula a Palazzo Madama. Dopo sette mesi di lavoro, la commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato la scorsa settimana il testo che, rispetto alle origini, è stato profondamente modificato. Anche se si tratta solo della prima lettura, il governo, ha manifestato la volontà di chiudere tutto entro la pausa estiva.
Tra le novità che hanno ricevuto il disco verde dalla Commissione Affari Costituzionali c'è anche il tema riguardante i segretari comunali con la conferma della loro abolizione ma solo al termine di un periodo transitorio. È questa la mediazione raggiunta in Commissione Affari costituzionali, una sorta di "soluzione ponte" come ha spiegato il relatore, Giorgio Pagliari: «in sede di prima applicazione, per tre anni, le funzioni in questione verranno affidate ai dirigenti del ruolo unico provenienti dall'albo dei segretari comunali». In pratica l'abolizione dei segretari comunali e provinciali scatterà di fatto solo fra tre anni anche se formalmente i 3.669 dirigenti in questione confluiranno subito nel nuovo ruolo unico degli enti locali.
Per ora, quindi, i segretari, il cui Albo viene cancellato, continueranno a svolgere le loro funzioni per le amministrazioni di appartenenza: attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo di legalità dell'azione amministrativa, compresa l'attività di rogito per la quale sono stati cancellati i vecchi compensi.
«Sui segretari comunali c'è stata un'ampia discussione e il relatore» ha presentato «la riformulazione» di una proposta la quale «scinde tra la figura del segretario comunale, che viene abolita confluendo nel ruolo unico della dirigenza, e le sue funzioni di legalità amministrativa, che invece vengono mantenute» ha spiegato ieri il ministro della Semplificazione e della Pa, Marianna Madia. Secondo il M5S l'abolizione della figura è invece "inopportuna" in quanto il compito del segretario comunale è di presidio della legalità nonchè garanzia dell'autonomia dell'amministrazione nei confronti dell'autorità politica.
Tra le altre novità nel testo si prevede che i Comuni Capoluogo di Provincia e i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, in assenza di specifiche professionalità interne all'Ente, potranno reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, "purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali". Per contenere la spesa pubblica si prevede, inoltre, per i comuni di minori dimensioni demografiche, l'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata.
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Statali, pubblicato in Gazzetta il fondo per la mobilità
Il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della Ragioneria generale dello stato valuterà le richieste di accesso al fondo e provvederà alla loro autorizzazione.
Kamsin E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 20 Dicembre 2014 con la dote di 30 milioni dal 2015 per finanziare le diverse forme di mobilità previste nel Dl 90. In sede di prima applicazione il fondo per la mobilità finanzierà prioritariamente, la mobilità degli uffici giudiziari e la mobilità connessa ai soprannumerari derivanti dall'applicazione della legge Delrio sul riordino delle province. In pratica le risorse saranno utilizzate per finanziare il trasferimento di poco piu' di mille addetti dalle amministrazioni provinciali agli uffici giudiziari.
I destinatari L'articolo 2 del Dpcm prevede che il fondo potrà essere utilizzato, sempre, però, nei limiti della disponibilità del medesimo:
1. nei casi in cui lo prevedano specifiche disposizioni di legge;
2. nell'ipotesi di «mobilità funzionale»;
3. nelle ipotesi di «mobilità volontaria» e «mobilità obbligatoria», purché riconducibili alla fattispecie della mobilità neutrale per la finanza pubblica e finalizzate a rimediare a conclamate situazioni di carenza d'organico dell'amministrazione ricevente e senza la piena disponibilità di risorse finanziarie nel proprio bilancio.
Le amministrazioni pubbliche, per accedere al Fondo, dovranno dichiarare nel bando che intendono avvalersi del Fondo della mobilità. Invece gli enti a cui appartengono i lavoratori interessati al passaggio diretto e che daranno il nulla osta dovranno, a loro volta, impegnarsi a versare al fondo le risorse corrispondenti al 50% del trattamento economico spettante al personale che sarà trasferito.
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Pensioni, Inps: ai ferrovieri pensione piu' alta rispetto a quanto versato
L'Inps ha preso in considerazione 50mila pensioni di persone andate in pensione dopo il 2000 che rappresentano un terzo delle prestazioni erogate dal fondo.
Kamsin Il 96% delle pensioni erogate ai ferrovieri subirebbe una riduzione se calcolata col metodo contributivo, e più di una pensione su 4 una riduzione superiore al 30%. E' quanto emerge dalla terza operazione Porte aperte Inps che questa volta ha analizzato le prestazioni degli iscritti al Fondo Speciale Fs. Nel 2013 il fondo ha avuto un disavanzo di 4,2 miliardi.
Nel Fondo speciale sono iscritti i dipendenti delle Ferrovie assunti prima del 1 aprile 2000, i dipendenti della Holding delle Ferrovie (assunti anche successivamente) e gli ex dipendenti FS (trasferiti per mobilità ad amministrazioni pubbliche) che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione al Fondo speciale FS. Il Fondo - spiega l'Inps all'interno di una scheda su "Porte aperte" dopo quelle pubblicate sui piloti e sui dirigenti dell'industria, era già in rosso prima del suo passaggio all'Inps e, dal 1973, i suoi squilibri gestionali sono a carico del bilancio dello Stato. Dal trasferimento della gestione in Inps i risultati economici annuali sono stati sempre negativi anche per il progressivo peggioramento del rapporto tra iscritti e pensionati, dovuto al fatto che i lavoratori assunti dalle società appartenenti alla Holding FS dopo il 1 aprile 2000 vengono iscritti al Fondo Lavoratori Dipendenti (FPLD) e non più al Fondo speciale.
Dalla scheda Inps emerge come, a causa delle regole sul pensionamento, in passato più generose di quelle attuali, la maggioranza dei ferrovieri con pensioni liquidate tra il 2000 e
il 2014 abbia importi di pensione superiori di almeno il 20% a quello che avrebbero avuto con il calcolo contributivo. In particolare il 36% gode di un importo tra il 20% e il 30% superiore, il 19% di un importo superiore tra il 30% e il 40% mentre l’8% ha importi superiori a quelli del contributivo del 40%. Solo il 2% ha importi inferiori di più del 10% di quanto avrebbe ottenuto con il metodo contributivo.
Le deviazioni dal contributivo sono più forti per chi va in pensione prima. «Ad esempio - si legge nella scheda - un ferroviere andato in pensione nel 2010 all’età di 59 anni (era ancora possibile con le quote età e anzianità) con una pensione lorda mensile di 3.240 euro percepisce una prestazione di 583 euro più alta di quella che avrebbe ottenuto con il ricalcolo contributivo; una persona andata in pensione all’età di 63 anni nel 2013 vedrebbe il suo assegno pensionistico ridursi di circa 335 euro passando da 3.525 euro lordi a 3.190.
Per la scheda sono state prese in considerazioni 50.000 pensioni (di persone andate in pensione dopo il 2000) che rappresentano un terzo delle pensioni del fondo. Al momento il Fondo eroga 151.000 pensioni di vecchiaia e anzianità (e anticipate) con un importo medio di 25.000 euro, 1.400 pensioni di invalidità/inabilità e 67.000 pensioni di reversibilità (14.000 euro in media). Nel 2015 le nuove pensioni di vecchiaia, anzianità e anticipate saranno 1.700 per un importo medio di 32.000 euro.
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Riforma Pa, il Senato conferma l'abolizione dei segretari comunali
Lo prevede un emendamento approvato ieri in Commissione Affari Costituzionali al disegno di legge delega di riforma della pubblica amministrazione.
Kamsin I dirigenti pubblici potranno essere licenziati dallo Stato e ci saranno nuovi tetti sulle retribuzioni. Via anche i segretari comunali anche se solo dopo un periodo transitorio di tre anni. Sono queste le novità più importanti dopo il definitivo via libera della commissione Affari costituzionali del Senato che ieri ha concluso l'esame e approvato il testo della legge delega di Riforma della Pubblica Amministrazione. La discussione in aula inizierà oggi subito e il presidente del Senato Pietro Grasso ha fissato per mercoledì 8 aprile il termine per gli emendamenti alla delega. Non passano specifiche modifiche in materia pensionistica dopo la bocciatura di tutti gli emendamenti presentati in Commissione.
L'articolo dieci del ddl 1577 (così è enumerato il provvedimento), prevede che la dirigenza sarà articolata in ruoli unificati, con piena mobilità con la definitiva soppressione della tradizionale distinzione in due fasce. Ci sarà quindi un unico ruolo dove finiranno tutti i dirigenti, quelli dei ministeri, del Fisco, dell'Inps, anche dell'Istat e degli enti di ricerca. Il principio più volte espresso dal ministro Marianna Madia è che i dirigenti saranno della Repubblica e non proprietà privata delle singole amministrazioni.
Si potrà, anzi probabilmente si dovrà, passare da un'amministrazione all'altra. E la carriera dei dirigenti pubblici non si baserà più sugli automatismi ma sarà valutato in base ai risultati ottenuti ( si precisa infatti il superamento degli automatismi nel percorso di carriere che saranno calcolate solo «in funzione degli esiti della valutazione). Inoltre, è stato stabilito, gli incarichi dirigenziali avranno una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta senza ripassare per un bando e una selezione.
L'accesso alla Dirigenza. Alla dirigenza pubblica si accederà solo poi in due modi: per corso-concorso o per concorso pubblico. Nel primo caso si entrerà nell'amministrazione come funzionari, poi dopo quattro anni e dopo un esame, si potrà diventare dirigenti. Chi invece entrerà per concorso sarà assunto a tempo determinato. Dopo tre anni potrà sostenere un esame per essere stabilizzato. Per quanto riguarda la retribuzione la riforma prevede la «definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo». Un tetto, come detto, già esiste: è quello dei 240 mila euro. I decreti attuativi della delega, dunque, dovranno indicare nuovi tetti, presumibilmente più bassi di quello a 240 mila, a seconda della tipologia di incarico.
I segretari comunali saranno aboliti, ma solo al termine di una fase transitoria di 3 anni durante la quale le funzioni verranno affidate ai dirigenti del ruolo unico provenienti dall'albo dei segretari comunali. I Comuni Capoluogo di Provincia e i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, in assenza di specifiche professionalità interne all'Ente, potranno reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, "purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali" (si veda in calce all'articolo l'emendamento approvato).
La riforma prevede poi che da cinque corpi nazionali si passi a quattro (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Penitenziaria). Resta invece da decidere il destino della polizia provinciale per la quale si prevede solo un "riordino".
Quanto ai licenziamenti nel pubblico impiego, quando scatta un'azione disciplinare contro un dipendente non potranno più passare 100 giorni, e soprattutto l'istruttoria non si potrà più concludere con un nulla di fatto, altrimenti a rimetterci sarà il dirigente responsabile. Il procedimento dovrà essere condotto fino in fondo senza escludere il licenziamento. Per centrare l'obiettivo le funzioni di controllo e le relative risorse vengono trasferite dalle Asl all'Inps.
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4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicalecon compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all' articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica); in assenza di specifiche professionalità interne all'Ente, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, possibilità per i Comuni Capoluogo di Provincia e per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali;
Polizia Locale, il M5S presenta il ddl per il ripristino della pensione privilegiata
Un disegno di legge presentato dal Movimento 5 Stelle intende ripristinare la pensione privilegiata di servizio per gli operatori della polizia locale.
Kamsin Ripristinare gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata al personale della polizia locale. E' quanto prevede un ddl di iniziativa dei deputati del Movimento 5 Stelle (Catalfo e Crimi) presentato alla Camera dei Deputati nella giornata di ieri. Il disegno di legge (numero 1799) intende estendere i benefici abograti con la legge Fornero nel 2011 e attualmente riconosciuti esclusivamente nei confronti del comparto pubblica sicurezza di cui la Polizia Locale non fa parte.
La vicenda. Com'è noto per causa di servizio si intende comunemente il riconoscimento della dipendenza dal servizio di una infermità o di lesioni fisiche, contratte, appunto, a causa del servizio prestato previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in generale, gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate (nonchè alle altre categorie indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 1973).
L'individuazione di tale dipendenza da causa di servizio comporta il riconoscimento del diritto alla fruizione di particolari benefici, quali indennizzi o trattamenti pensionistici privilegiati. Al fine del riconoscimento della causa di servizio è necessario che l'infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio stesso come, ad esempio, l'ambiente e le condizioni di lavoro. Infine, la causa di servizio può essere riconosciuta anche se i fatti di servizio abbiano concorso in maniera determinante con altri fattori nell'insorgenza di infermità o lesioni.
L'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (il cd. Salva Italia) ha stabilito l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata nei confronti di tutto il pubblico impiego con l'eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e al corpo dei vigili del fuoco.
"Questa norma - ricordano i deputati - colpisce in particolare i lavoratori della Polizia locale, i quali pure ogni giorno svolgono, al pari delle forze di polizia dello Stato, appartenenti al citato comparto sicurezza, le medesime funzioni (svolte da queste ultime) di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, come previsto dall'articolo 5 della legge speciale n. 65 del 1986." "Pertanto - proseguono i deputati - la Riforma del 2011, produce una criticità oggettiva in relazione alla tutela degli operatori, che accentua altresì il divario di trattamento tra la polizia locale e le forze di polizia dello Stato che deve essere risolta".
"Si può affermare - concludono i deputati - che l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 fa venire meno le più elementari forme di tutela del lavoratore della polizia locale, creando delle evidenti discriminazioni e disparità di trattamento nell'ambito di forze di polizia, che, sebbene appartenenti ad enti pubblici diversi (Stato ed enti locali), sono chiamati a svolgere, nell'interesse primario dello Stato, le stesse funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza".
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Riforma Pa, così saranno dimezzate le Camere di Commercio
Oggi l'ultimo confronto sull'articolo 10 del testo, che contiene la riforma della dirigenza pubblica, quindi il disegno di legge sarà trasmesso all'Aula del Senato dove le votazioni dovrebbero iniziare subito dopo Pasqua.
Kamsin Le Camera di Commercio saranno dimezzate ma gli oneri per le imprese non saranno eliminati, come aveva previsto il Governo in un primo momento. Gli enti camerali passano dagli attuali 105 a non oltre 60 attraverso l'accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80 mila imprese (ma un ente camerale dovrà essere garantito a ogni Regione, a ogni città metropolitana e alla province autonome di Trento e Bolzano), salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione. Il restyling delle Cciaa è contenuto in un emendamento all'articolo 8 del relatore alla delega p.a. approvato ieri in Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama.
Il governo, quindi, porta a casa la riforma delle camere di commercio in una versione un po' soft rispetto al primo testo della Riforma che puntava ad eliminare del tutto gli enti camerali. Il compromesso raggiunto al senato, grazie a un emendamento del relatore Giorgio Pagliari (Pd), prevede la ridefinizione di compiti e funzioni eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche. Inoltre è previsto che gli amministratori di questi enti riordinati prestino gratuitamente il loro mandato, mentre per i dirigenti vale il tetto massimo già introdotto per tutte le amministrazioni.
Si prevede che le partecipazioni societarie delle Camere di Commercio saranno limitate a «quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati». Inoltre è previsto il riordino delle competenze relative alla «tenuta e valorizzazione del registro delle imprese» con particolare riguardo «alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale». Sarà ridotto anche «il numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali». Si prevede poi «il riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti».
Taglio decreti. In Commissione è stata votata anche la delega per la modificazione o il taglio dei provvedimenti non legislativi entrati in vigore dopo il 31 dicembre 2011 che risultino datati e ritenuti non più funzionali all'azione di Governo. Sarà possibile, quindi, eliminare, rimandi a provvedimenti non legislativi di attuazione, entrati in vigore dopo il 31 dicembre 2011. La sforbiciata dovrà essere messa in atto entro novanta giorni dall'approvazione della delega.
Servizi Pubblici Locali. In materia di servizi pubblici locali, la Commissione ha approvato la delega per rivedere gli incentivi e meccanismi premiali per gli enti locali «che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza». Il testo, inoltre, prevede per i servizi pubblici locali «l'abrogazione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza».
Altro via libera è arrivato su un emendamento che scorpora il Comitato paralimpico dal Coni rendendolo autonomo e prevedendo il passaggio del personale attualmente in forza al Coni servizi Spa
Dirigenza Pubblica. Da affrontare resta il nodo sulla dirigenza pubblica, contenuto nell'articolo 10 del ddl delega, il tema piu' caldo. Si tratta infatti della riforma della dirigenza, con la licenziabilità, la mobilità, il ruolo unico, il limite a tempi e rinnovi per gli incarichi, la doppia prova per l'accesso (concorso ed esame), il superamento degli automatismi di carriera, i tetti agli stipendi e il compromesso sui segretari comunali (eliminazione dopo una fase ponte di tre anni).
I principi cardine sono comuque stabiliti. Alla dirigenza pubblica si accederà solo in due modi: per corso-concorso o per concorso pubblico. Nel primo caso si entrerà nell'amministazione come funzionari, poi dopo quattro anni e dopo un esame, si potrà diventare dirigenti. Chi invece entrerà per concorso sarà assunto a tempo determinato. Dopo tre anni potrà sostenere un esame per essere stabilizzato. Scompariranno le fasce, la prima e la seconda. Ci sarà un unico ruolo dove finiranno tutti i dirigenti, quelli dei ministeri, del Fisco, dell'Inps, anche dell'Istat e degli enti di ricerca.
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