Pubblico Impiego

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La Circolare firmata dal Ministro Marianna Madia consente la prosecuzione del rapporto oltre i limiti dell'età pensionabile quando non siano stati perfezionati i 20 anni di contributi.

Kamsin La Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 conferma l'abrograzione dei trattenimenti in servizio operata dal decreto legge 90/2014 nelle Pubbliche Amministrazioni. Dal 1° novembre 2014 nessun dipendente pubblico (con l'eccezione dei magistrati per i quali lo stop scatta dal 31 dicembre 2015) può restare in servizio al fine di maturare un assegno piu' ricco.

Come tutte le regole c'è tuttavia un'eccezione. Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita).

Si pensi al dipendente che ha 66 anni e 3 mesi e 18 anni di contributi. Se la Pa risolvesse il rapporto per raggiungimento del limite anagrafico il lavoratore non potrebbe comunque accedere alla pensione di vecchiaia. In questa ipotesi l'amministrazione dovrà invece valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di età (oltre all'adeguamento alla speranza di vita) consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In caso affermativo, l'amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l'anzianità contributiva minima.

Ebbene nel caso di specie l'amministrazione sarà tenuta, in via eccezionale, a concedere comunque la prosecuzione del rapporto sino a far acquisire al dipendente i 20 anni di contributi (cioè sino a 68 anni e 3 mesi, oltre il limite per la vecchiaia). E tale prosecuzione non costituirà un trattenimento vietato dalla legge. 

Qualora invece, nonostante la prosecuzione sino a 70 anni il lavoratore non riuscisse a maturare comunque i 20 anni di contributi, l'amministrazione dovrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro senza concedere la prosecuzione.

Per coloro che abbiano il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, peraltro, il collocamento potrà essere disposto solo se l'importo della pensione non risulterà inferiore all'importo soglia di 1,5 volte l'assegno sociale annualmente rivalutato (ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del citato decreto legge n. 201 del 2011).

I contributi nelle altre gestioni. Per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo dei 20 anni per il diritto a pensione e, quindi, la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno però essere considerati il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali. Infatti, se il totale dei 20 anni, previsto dall'articolo 24, comma 7, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, è raggiunto attraverso la somma di anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali, il dipendente potrà accedere all'istituto gratuito della totalizzazione, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, o a quello del cumulo contributivo, di cui all'articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che gli permetteranno di conseguire il requisito contributivo minimo.

In pratica se, proseguendo l'esempio precedente, il lavoratore avesse altri due anni di contributi nella gestione separata, la Pa potrebbe risolvere comunque il rapporto di lavoro perchè il lavoratore avrebbe il requisito per accedere al cumulo contributivo ex legge 228/2012 oppure alla totalizzazione e conseguire una rendita previdenziale. Peraltro, nell'ipotesi della totalizzazione, la Circolare correttamente tiene conto del regime delle decorrenze; pertanto, secondo il principio generale, il rapporto di lavoro dovrà proseguire per ulteriori 18 mesi sino alla maturazione della prima decorrenza utile proprio per evitare cesure tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.

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Botta e risposta tra il presidente del Senato, Piero Grasso, e la presidente della Camera, Laura Boldrini, sull'abolizione del vitalizio agli ex parlamentari condannati in via definitiva. Ne discutono entrambi i rami del Parlamento da circa otto mesi. Ma ancora non s'è fatto nulla. «Lo stop arriverà entro l'anno» assicura Grasso. Che, poi, attacca: «Abbiamo correttamente aspettato la Camera, ma la loro decisione non è arrivata. Decideremo ugualmente, anche senza il parere dei deputati». «La questione è stata da me posta già a giugno all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza della Camera», ribatte Laura Boldrini. «Ho sollecitato la conclusione dell'istruttoria anche nella riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 ottobre — sottolinea la presidente di Montecitorio — sono fiduciosa che l'iter si concluderà quanto prima.

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I Dipendenti pubblici che hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata potranno essere collocati in pensione forzosamente. Consentito il trattenimento in servizio sino a 70 anni solo se non sono stati raggiunti i 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia.

Kamsin Tante conferme nella Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 con la quale Palazzo Vidoni precisa le modalità di pensionamento obbligatorio per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

L'abolizione dei trattenimenti in servizio. In primo luogo la circolare conferma che il trattenimento in servizio è stato abolito dal 1° novembre 2014 come ha diposto il decreto legge n. 90/2014 (convertito in legge 114/2014). L'istituto, com'è noto consentiva ai dipendenti pubblici di continuare a lavorare per un biennio dopo il raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia. L'abolizione travolge anche i trattenimenti già disposti prima del 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del Dl 90/2014):  «Essendo già scaduto» il termine del 31 ottobre 2014, «i trattenimenti non possono proseguire», si legge nel testo della circolare pubblicata sul sito della Funzione pubblica. «A tal fine, si considerano in essere i trattenimenti già disposti ed efficaci. I trattenimenti già accordati ma non ancora efficaci al 25 giugno 2014 si intendono revocati ex lege».

Resta solo una deroga per i magistrati. "La data limite per l'efficacia dei trattenimenti in servizio, seppure ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari è il 31 dicembre 2015, data oltre la quale coloro che ne stiano fruendo devono essere collocati a riposo. Per tali categorie di personale, pertanto, è ancora possibile disporre il trattenimento, che non potrà avere durata tale da superare la predetta data». Quanto al personale della scuola, il regime «ha esaurito i suoi effetti il 31 agosto 2014. Nessun dipendente del comparto scuola, quindi, può trovarsi ancora in servizio in virtù del trattenimento eventualmente operato».

Il trattenimento sino a 70 anni
La circolare, concordata nei contenuti con il ministero del Lavoro, analizza anche le ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro che riguardano in particolare il caso in cui il dipendente non abbia maturato alcun diritto alla pensione al termine dell’eta limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Cio' si verifica quando il dipendente non ha perfezionato il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia, cioè i 20 anni di contribuzione. In tali casi, il rapporto di lavoro prosegue "per permettere al dipendente di maturare i requisiti minimi previsti per l’accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita)". Tuttavia, laddove la prosecuzione del lavoro non consentirebbe comunque di raggiungere il minimo contributivo "l'amministrazione dovrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro".

I regimi speciali
Un paragrafo è poi dedicato al regime speciale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario, per i quali continua a valere la normativa previgente che individua il limite massimo per il collocamento a riposo al compiemento del 65mo anno di età «ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, in ogni caso con limite massimo di permanenza al settantesimo anno di età». In tali casi l'amministrazione potrà accordare tale prosecuzione a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. In questo caso, la prosecuzione del rapporto non costituisce un trattenimento in servizio, ma l'applicazione di una specifica disciplina del limite ordinamentale per il collocamento a riposo.

La Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
La Circolare conferma poi la disciplina introdotta dal Dl Madia, la ridefinizione dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. In materia, la circolare specifica come il Dl 90/2014 esclude un limite temporale di applicabilità, in maniera che l'istituto è utilizzabile a regime da tutte le Pa. Ampliata anche la platea delle amministrazioni interessate, con inclusione della Autorità indipendenti. Rimangono invece fuori dall'ambito di applicazione le categorie di personale regolate da regimi di accesso al pensionamento speciali, come il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e la magistratura. In termini di procedura, la riformulazione della normativa «rende esplicita la necessità che la decisione sia motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati». Rimane invariato il termine di preavviso per il recesso, che anche la nuova normativa stabilisce in sei mesi.

Al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) le Pa potranno dunque, con decisione motivata, procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a condizione che gli interessati non siano soggetti alla penalizzazione.

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Una norma della legge di stabilità vincola tutta la spesa per le nuove assunzioni del 2015 e 2016 degli enti locali ad assumere solamente ai vincitori dei concorsi e alla sistemazione del personale in sovrannumero delle Province.

Kamsin Assunzioni a rischio nel prossimo biennio nelle Regioni e negli Enti Locali. E' l'effetto della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) che ha imposto agli enti locali nel 2015 e nel 2016 la possobilità di assumere solo i vincitori dei concorsi conclusi in precedenza e i dipendenti che le province collocheranno in sovrannumero.

Una limitazione che pesa perchè in pratica tutte le facoltà assunzionali degli enti locali per il 2015 e il 2016 devono essere indirizzate, infatti, in favore dei vincitori di concorsi non ancora nominati, ma la cui graduatoria deve essere in vigore al 1° gennaio 2015. Esauriti i vincitori, lo spazio assunzionale che rimane deve essere destinato ad assorbire i dipendenti della Provincia che non hanno trovato posto nell’area vasta o in Regione.

La vicenda. Com'è noto il comma 424 della legge 190/2014 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità dalle province presso regioni ed enti locali. La norma dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.

Il regime previsto dalla normativa vigente prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità (articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014) una percentuale di turn over pari al 60% per l'anno 2015 e dell'80% per l'anno 2016. La percentuale è fissata al 100% per gli enti sottoposti al patto la cui spesa di personale in rapporto a quella corrente è pari o inferiore al 25% (articolo 3, 5-quater, del d.l. 90/2014). Quindi la percentuale di turn over legata alle facoltà di assunzioni deve essere destinata in via prioritaria all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015. Le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà ad assumere al netto di quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta.

In sostanza il legislatore vincola gli enti a destinare il 100% del turn over alla mobilità del personale degli enti di area vasta, salvaguardando l'assunzione dei vincitori esclusivamente a valere sulle facoltà ordinarie di assunzione. Vengono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 101, della legge 244/2007.

Rinvio stabilizzazione dei Precari. L'altro effetto è il rinvio delle stabilizzazioni dei precari: il termine per la conclusione delle relative operazioni, prima scadente il 31 dicembre 2016, viene prorogato a tutto il 2018. In particolare, la disposizione proroga il termine entro il quale le amministrazioni possono (secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 6, 8 e 9, del DL n.101/2013) bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato; prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze; procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (iscritti in apposito elenco regionale secondo criteri di “priorità”);.

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Tra gli emendamenti, non concordati però con l'esecutivo, che saranno discussi in Commissione c'è la staffetta generazionale e la possibilità di concedere un'uscita anticipata a 58 anni per i macchinisti delle ferrovie dello Stato (proposta del M5S). 

Kamsin La riforma della Pubblica Amministrazione da mercoledì 11 febbraio riprenderà il suo cammino. Il disegno di legge delega è all'esame della Commissione Affari Costituzionali al Senato ormai da quest'estate e ora l'obiettivo è cominciare con il voto.  Il provvedimento tocca punti caldi, soprattutto dopo gli ultimi emendamenti nelle proposte di modifica firmate dal relatore, Giorgio Pagliari (Pd),  in accordo con l'esecutivo.

In primo luogo ci sono i licenziamenti. Si facilita l'azione disciplinare, che come sanzione più grave prevede proprio il licenziamento. Ma alle spalle di questo diventa cruciale il sistema di valutazione, sia per punire sia per premiare. Un altro punto sarà la riorganizzazione dell'accertamento medico  legale, in altre parole come accertare malattia e altri problemi legati alle assenze. Tutto dovrebbe essere attribuito all'Inps, che già è titolare assoluto nel campo privato.

Ci sono poi novità sui dirigenti che non prenderanno più "scatti" automatici di carriera,ma solo per merito. La questione è piuttosto complicata e fa distinzione tra la proposta di "rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione" con «l'esclusiva imputabilità" ai dirigenti delle «responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale». Che tradotto significherebbe che al dirigente pubblico non si può imputare una "mala gestione" se gli è stata imposta da un dirigente politico, ma va nei guai se ha male amministrato la gestione ordinaria.

Da segnalare anche l'intervento sulle partecipate: si chiede "efficienza, efficacia ed economicità", con una "ridefinizione" dei "limiti" per «la costituzione e il mantenimento di partecipazioni" pubbliche. E poi, le camere di Commercio: niente più annullamento del diritto camerale (ci si ferma a una riduzione del 50%) ma le camere dovranno dimezzarsi sul territorio nazionale. E poi, si ritorna sull'antico contesto della cittadinanza digitale. Si intitola così l'articolo uno del ddl, come modificato da Pagliari. Tra i principi volti a informatizzare la Pa ce ne è uno che sembra radicale, stabilendo che tutti i presidi dello Stato, incluse le scuole, non saranno più sconnesse, prive di un collegamento al web.

Resta fermo l'altro punto cardine del provvedimento, la promozione del part-time. Le amministrazioni, recita l'articolo 11 del provvedimento, dovranno adottare misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, per l'adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto, fissando obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di co-working e smart-working. Resta, però, tutto da decifrare gli effetti sull'assegno previdenziale di questi periodi di lavoro flessibile: il rischio è che tali periodi - coperti da minori contributi - abbiano un'influenza negativa sull'importo del trattamento pensionistico che sarà conseguito.

Tra gli emendamenti, non concordati con l'esecutivo, che saranno discussi in Commissione ricordiamo che c'è quello sulla staffetta generazionale e la possibilità di concedere un'uscita anticipata a 58 anni per i macchinisti delle ferrovie dello Stato (proposta del M5S). 

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Due interventi nel 2011 e nel 2013 hanno fatto slittare di un anno i termini di pagamento della prima rata dell'indennità di buonuscita per i dipendenti pubblici.

Kamsin Da tre mesi e mezzo ad un anno e tre mesi. Così si sono allungati i termini di pagamento dell'indennità di buonuscita nelle Pa dopo le manovre del 2011 e del 2013. Chi va lascia il lavoro nel 2015 dovrà attendere in media 12 mesi e 90 giorni per ottenere la prima rata del TFS, mentre sino al 2011 bastavano 105 giorni. Ancora peggio per chi ha presentato le dimissioni volontarie: l'attesa è triplicata passando da 9 mesi a 27 mesi.

Non solo. Dato che gli interventi del Dl 138/2011 e della legge 147/2013 hanno di volta in volta stabilito che le nuove regole non si sarebbero applicate nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore dei citati provvedimenti (13 Agosto 2011 e 1° gennaio 2014) avessero già perfezionato un diritto a pensione, il risultato è che attualmente ci sono tre discipline applicabili a seconda della data di maturazione del diritto a pensione del dipendente che lascia il posto di lavoro. Vediamo dunque di fare un pò di chiarezza.

Diritto a pensione maturato entro il 12.8.2011. Al personale che ha maturato un diritto a pensione entro il 12.8.2011 (termine che slitta al 31.12.2011 per il comparto scuola ed Afam), ai fini della liquidazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, il termine generale è di 105 giorni; solo nel caso di dimissioni volontarie il termine è di 6 mesi + 90 giorni.

Diritto a pensione raggiunto entro il 31.12.2013. Per chi, invece, matura il diritto a pensione a partire dal 01.01.2012 e fino al 31.12.2013, il tempo di attesa previsto per l’erogazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto si sono in via generale allungati. Il termine generale viene infatti portato a 6 mesi e 90 giorni e passa a 24 mesi nei casi di dimissioni volontarie dal servizio.

Diritto a pensione maturato dopo il 2013. L'ulteriore stretta si è avuta a partire dal 2014. Tutti i termini di pagamento sono stati infatti portati a 12 mesi e 90 giorni; mentre resta a 24 mesi e 90 giorni il pagamento della liquidazione in caso di dimissioni volontarie. La prima tabella riassume gli attuali termini di pagamento vigenti nelle Pa a seconda della data di perfezionamento del diritto a pensione.

La rateizzazione del Tfs. Ma non è finita. Per le liquidazioni dei trattamenti di importo lordo superiori a 90.000 €, inoltre, ai tempi di liquidazione indicati nella prima tabella bisogna considerare altri 12 mesi dalla 1/a liquidazione per percepire l’importo compreso tra i 90.000 e i 150.000 euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la liquidazione della parte della somma eccedente i 150.000 euro. Per coloro che perfezionano il diritto a pensione a partire dal 01.01.2014, i predetti limiti di rateizzazione sono portati da 90.000 a 50.000 e da 150.000 a 100.000.

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