Pubblico Impiego

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Nel provvedimento non c'è la proroga del blocco sugli sfratti. Il Governo ha scelto di risolvere con due fondi l'emergenza abitativa: uno da 200 milioni di euro per gli affitti e, un secondo da 226 milioni per la morosita' incolpevole.

Kamsin E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri, il Decreto Legge 192/2014, il provvedimento prevede una ventina di slittamenti in materia di pubbliche amministrazioni, ambiente, scuola e sanità. La principale novità è la proroga di un anno dei contratti per i lavoratori precari delle province, effetto della partita che si sta giocando tra governo e sindacati sugli esuberi da ricollocare in attuazione della recente riforma Delrio.

Nel provvedimento c'è poi il prolungamento a tutto il 2015 del termine del turnover nelle Pa per assumere a tempo indeterminato a compensazione delle uscite avvenute nel 2013. Tra le misure c'è anche una disposizione per il Ministero dei Beni Culturali per il quale si prevede la possibilità di attingere fino al 2016, ai fini delle assunzioni in servizio, dalle graduatorie degli idonei a concorso. Novità anche per la giustizia con lo slittamento dal primo luglio al primo settembre 2015 del termine per la soppressione delle sedi distaccate dei Tar nei comuni senza Corte d'appello e dal primo gennaio al primo luglio 2015 della scadenza relativa all'avvio del processo amministrativo digitale.

Il Dl fissa lo slittamento alla fine del prossimo anno degli aumenti dei compensi per i manager statali che siedono nei cda, in organi di indirizzo, direzione e controllo o in organi collegiali degli enti pubblici.

Arriva , inoltre , la proroga di un anno della privatizzazione della croce rossa italiana , il posticipo al primo gennaio 2016 della remunerazione  delle farmacie , la proroga delle sanzioni legate al sistri,  il sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Novità anche sul terreno istruzione con la possibilità per il ministero di erogare agli enti locali fondi per l'edilizia scolastica anche nel corso del 2015. Senza contare che le università potranno chiamare come professori associati chi ha superato l'abilitazione.

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Il testo del Decreto Milleproroghe 2015

Le assunzioni da turnover ammesse dal decreto madia sulle cessazioni del 2013 saranno consentite anche per tutto il 2015. Arriva la proroga di un anno dei contratti per i lavoratori precari nelle province.

Kamsin Solo una ventina gli slittamenti dei termini contenuti nel decreto legge milleproroghe di fine anno approvato dal Consiglio dei Ministri della vigilia di Natale. Il provvedimento, che attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede, come principale novità, la proroga di un anno dei contratti per i lavoratori precari delle province, effetto della partita che si sta giocando tra governo e sindacati sugli esuberi da ricollocare in attuazione della recente riforma Delrio.

Nel provvedimento c'è poi il prolungamento a tutto il 2015 del termine del turnover nelle Pa per assumere a tempo indeterminato a compensazione delle uscite avvenute nel 2013. Tra le misure c'è anche una disposizione per il Ministero dei Beni Culturali per il quale si prevede la possibilità di attingere fino al 2016, ai fini delle assunzioni in servizio, dalle graduatorie degli idonei a concorso. Novità anche per la giustizia con lo slittamento dal primo luglio al primo settembre 2015 del termine per la soppressione delle sedi distaccate dei Tar nei comuni senza Corte d'appello e dal primo gennaio al primo luglio 2015 della scadenza relativa all'avvio del processo amministrativo digitale.

Il Dl fissa lo slittamento alla fine del prossimo anno degli aumenti dei compensi per i manager statali che siedono nei cda, in organi di indirizzo, direzione e controllo o in organi collegiali degli enti pubblici.

Arriva , inoltre , la proroga di un anno della privatizzazione della croce rossa italiana , il posticipo al primo gennaio 2016 della remunerazione  delle farmacie , la proroga delle sanzioni legate al sistri,  il sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Novità anche sul terreno istruzione con la possibilità per il ministero di erogare agli enti locali fondi per l'edilizia scolastica anche nel corso del 2015. Senza contare che le università potranno chiamare come professori associati chi ha superato l'abilitazione.

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Dal 1° gennaio 2015 tornano gli automatismi stipendiali per il personale del comparto difesa e sicurezza. Ma non per la dirigenza.

Kamsin Forti criticità esprime Gianni Tonelli, segretario generale del Sindacato autonomo di polizia sulla legge di stabilità. Solo una notizia positiva denuncia l'Ufficio Studi del Sap nella legge finanziaria. Dal primo gennaio 2015 verranno pagati l' assegno di funzione, gli avanzamenti di qualifica, l'indennità di omogeneizzazione e altri vari automatismi, che saranno percepiti da chi ha maturato tali voci del trattamento economico fisso nel corso degli ultimi 4 anni. Va detto, però, che da questi benefici rimane escluso chi ha un'anzianità di servizio da 0 a 4 anni, da 21 a 27 anni, da 31 a 32 anni e superiore a 36 anni.

Ancora per tutto il 2015, inoltre, rimane il blocco dell'incremento annuale Istat del trattamento economico a favore del personale dirigente e di quello direttivo con trattamento economico dirigenziale. E per lo stesso personale è prevista la proroga, per l'anno prossimo, anche del blocco della progressione automatica degli stipendi. Ma non è tutto.

Il Sap, infatti, sottolinea che la Legge di Stabilità prevede la proroga del blocco dei rinnovi contrattuali e negoziali fino al 31 dicembre del 2015. Un danno non da poco proviene, poi, da un'altra voce. Fino al 31 dicembre 2018, l'ammontare dell'indennità di «vacanza contrattuale» sarà ferma a quella in godimento al 31 dicembre 2013. Il punto è che, sempre secondo il sindacato di polizia, essendo presumibile ipotizzare per i prossimi anni una crescita dell'economia e dunque una conseguente ripresa del tasso inflattivo anche fino al 2 per cento, e siccome, come previsto nelle more del rinnovo contrattuale, deve essere corrisposto lo 0,50 per cento dell'inflazione programmata, il blocco del governo agli attuali parametri deflattivi comporta un danno di un punto
percentuale. Ciò significa che su 3mila euro lordi di stipendio medio, la perdita è di 400 euro l'anno.

Critico il Sap anche sulla norma che introduce un tetto alle pensioni. Anche se la misura necessita di un chiarimento da parte dell'Inps e del ministero del lavoro il provvedimento riguarda tutti coloro che sino al 2011 si sarebbero visti determinare la pensione con il sistema retributivo. Tra questi, dununcia il Sap, molti sono appartenenti alle forze dell'ordine che si sono arruolati prima del dicembre 1980. "Tale personale, che dal 2012 aveva continuato a maturare la pensione con il sistema contributivo, si vedrà decurtata tutta la parte eccedente il superamento la misura della pensione determinata sul massimo della base pensionabile, ovvero dell'80 per cento delle ultime retribuzioni" denuncia il sindacato.

"In soldoni, vi sarà una perdita sulla pensione per ciascun anno lavorato dal 2012 in poi di circa 2540 euro netti medi al mese. Se a ciò si aggiunge che tale personale, accedendo alla pensione con il requisito della vecchiaia, non potrà più ricorrere al cosiddetto moltiplicatore che comporta un incremento del montante contributivo di cinque volte, possiamo stimare che per molti il danno sarà tra i 500 e gli 800 euro mensili per le qualifiche di base" conclude la nota del Sap.

La Legge di Stabilità stabilisce, inoltre, anche presupposti più stringenti per il pagamento delle indennità accessorie (cambio turno, reperibilità, ecc), la diminuzione del trattamento per reparti mobili, ecc. In questo il danno stimato, secondo il Sindacato, è di circa 400 euro procapite l'anno.
Il Sap denuncia anche quello che chiama «furto legalizzato». Il riferimento è ai «50 milioni di euro sottratti dal fondo Inps, ex Inpdap, che viene incrementato dagli interessi attivi della mutualità dei pubblici dipendenti» (forme di assistenza come prestiti, mutui, borse di studio peri quali i poliziotti versano lo 0,35 per cento dello stipendio). Il risultato è di altri 400 euro procapite in meno annuali sul trattamento economico delle donne e degli uomini in divisa.

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Il Governo conferma il taglio del 50% dei costi nelle province che restano e del 30% di quelle che si trasformano in Città Metropolitane. No per ora ai prepensionamenti: i dipendenti saranno riassorbiti da Regioni, Comuni e Pubbliche Amministrazioni.

Kamsin La legge di stabilità conferma la stretta sul personale provinciale ma non concede la possibilità di prepensionamento sino al 2018 del personale in eccedenza, come chiedevano gli enti locali. Ma andiamo con ordine. Cerchiamo di comprendere le novità contenute nei commi 421 e ss dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015.

In primo luogo il Governo ha dichiarato in esubero il 50% dei dipendenti delle province e il 30% di quelli delle città metropolitane con la possibilità, tuttavia, per gli enti di deliberare una riduzione superiore. Si tratta di circa 20mila lavoratori. Entro il 1° Aprile gli enti locali dovranno individuare il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

In pratica entro tale scadenza ogni ente dovrà compilare la lista delle persone che manterrà per gestire le funzioni rimaste. Gli altri verranno messi in mobilità e si cercherà di riassorbirli, prioritariamente presso regioni, comuni o, in subordine, verso altre amministrazioni statali con la garanzia, però, di mantenere la medesima posizione giuridica ed economica maturata.

Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province, con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali sulla base di apposite convenzioni.

Se il personale interessato dalla mobilità non sarà completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si dovrà provvedere a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale delle personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Solo dal 2017, se anche l'impiego a tempo parziale non garantirà il riassorbimento delle eccedenze, partirà «il collocamento in disponibilità» con annesso taglio in busta paga del 20 per cento. Disponibilità che durerà due anni. Le eventuali cessazioni scatteranno solo dopo il 30 aprile 2019.

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il comma 421 prevede che la dotazione organica delle città metropolitane
e delle province delle regioni ordinarie (di seguito “enti”) sia stabilita in
misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore
della legge n.56 del 2014, ridotta, rispettivamente, in misura pari al 30% e al
50% (30% per le province con territorio interamente montano e confinanti con
Paesi stranieri). Gli enti possono comunque deliberare una riduzione
superiore;
il comma 422 dispone che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge venga individuato il personale che rimane assegnato agli enti e
quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di
partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente;
La proposta del Governo prevede il taglio del 50% dei costi nelle province che restano e del 30% di quelle che si trasformano in Città Metropolitane.

Kamsin Dipendenti delle Province in allarme contro la mobilità che il Governo si accinge a confermare nel ddl di stabilità in Senato. L'emendamento approvato in Commissione Bilancio (in calce all'articolo il testo) prevede infatti la riduzione del 50 per cento della dotazione organica delle Province (del 30 nel caso delle Città metropolitane). I dipendenti in sovrannumero dovrebbero essere assorbiti da Regioni e Comuni oltre che dallo Stato (in particolare per strutture come le cancellerie degli uffici giudiziari).

La misura è volta a definire gli effetti dell'approvazione, la scorsa primavera, della Riforma delle Province (cd. Riforma Delrio) che ha svuotato le funzioni degli enti territoriali. Le Regioni, secondo quanto si apprende, potranno sfruttare la propria quota di ricambio dei dipendenti pensionati (60 per cento) - dividendo però le assunzioni con i vincitori di concorso - ed anche il restante 40 per cento dedicato ai soli lavoratori in mobilità.

Il nodo principale che non va giu' ai sindacati è che se queste persone non saranno riassorbite (ed alcune Regioni hanno già manifestato l’indisponibilità a farlo) per loro scatterebbe il percorso della mobilità, che passa per la riduzione della retribuzione all’80 per cento di quella percepita e in prospettiva - porta all’interruzione del rapporto di lavoro.

Il governo ha ripetuto in queste ore che alla fine nessun dipendente perderà il proprio posto, ma le rassicurazioni non hanno per ora convinto i rappresentanti sindacali del pubblico impiego. Per questo la versione finale nella proposta potrebbe essere modificata in occasione del maxi-emendamento che l'esecutivo presenterà oggi in Senato.

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156-bis. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti potranno deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 156. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 156- ter a 156-novies.

156-ter. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 156-bis e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

156-quater. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 156-bis. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto del comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 156-quienquies e in via subordinata con le modalità di cui al 156-s exties . Si applica l'articolo 1, comma 96, lettera a),  della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni per l'anno 2015 e di 3 milioni per l'anno 2016.

156.quinquies -  Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse pèr le assinvioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di molo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese di personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa del comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

156-sexies. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della fimzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le Università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, Afam ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 156-ter interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati sul proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 156-quater, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, istituito dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle.

156-septies. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali.

156-octies. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 156-bis a 156-novies, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 156-decies ricorrendo, altresì, ove necessario all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 1 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidatante, previa convenzione con gli enti destinatari.

156-novies. Nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contribuiva. In caso di mancato completo assorbimento dei soprannumeri restano ferme le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto 165 del 2001.

156-decies. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

Secondo i sindacati in realtà la perdita secca nella busta paga degli statali è stata ancora più alta rispetto a quella evidenziata dall'Istat.

Kamsin In tre anni i dipendenti pubblici hanno perso circa, in media, 600 euro lorde in busta paga. E' quanto emerge dalle tabelle Istat sulla retribuzione lorda procapite dei dipendenti pubblici del 2013, raffrontate con le stesse tabelle relative all'anno 2010. La riduzione si spiega sia con il congelamento dei rinnovi contrattuali e lo stop degli scatti, sia con il freno al turn over nella Pa. Secondo l'istituto di statistica si è passati da 34.662 euro lordi percepiti in media nel 2010 a 34.079 euro nel 2013: cioè 583 euro in meno. Fino al 2010 non si era mai registrata una diminuzione delle retribuzioni lorde pro capite nella pubblica amministrazione. 

E con l'attuale manovra la situazione non è destinata a migliorare di molto. Il Governo ha infatti confermato il blocco del rinnovo dei contratti per il pubblico impiego, una misura contro la quale i sindacati hanno annunciato manifestazioni, proteste ed azioni legali. 

Proprio nel mese di ottobre la GildaUnams, dopo avere aderito ad un ricorso pendente davanti al Tribunale di Roma, in cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale sul blocco dei contratti, ha organizzato anche dei ricorsi collettivi in tal senso. E adesso anche Cgil e Cisl hanno promosso analoghe iniziative con il deposito di un ricorso avvenuto il 28 novembre scorso, sempre presso il Tribunale di Roma, per chiedere lo sblocco dei contratti. Anche in questo caso, le due maggiori confederazioni sindacali hanno chiesto al giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale sulle norme che prevedono il blocco.

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