Pubblico Impiego

Pubblico Impiego

Una norma del decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione prevede lo sblocco delle graduatorie degli idonei nei concorsi della Forze di Polizia indetti nel 2013. Via libera all'assunzione anche di mille vigili del fuoco.

Kamsin Viene autorizzato "in via straordinaria" lo scorrimento delle graduatorie approvate entro il 31 ottobre 2014, dei concorsi delle Forze di polizia indetti per il 2013 - in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare per l'immissione in ruolo - al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi a EXPO Milano 2015. E' questo quanto prevede una norma inserita dalla legge 114/2014 al Decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione che consentirà, dunque, l'assunzione di nuovo personale nelle Forze della Polizia di Stato per il programma Expo.

Per quanto riguarda la Polizia di Stato, le assunzioni sono disposte in parte nell'ambito delle 1000 autorizzazioni all'assunzione disposte dalla scorsa legge di stabilità, ed in questo caso decorrono dal 1° settembre 2014; in parte con l'assunzione dei vincitori del concorso per allievo agente indetto nel 2014, utilizzando le quote residue previste dal Dl 1112/2008 ed in questo caso decorrono dal 1° gennaio 2015. Lo scorrimento interessa anche il personale nel Corpo di polizia penitenziaria, le cui assunzioni già previste per l'anno 2015, saranno effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Novità anche per il personale dei vigili del fuoco. La legge prevede l'aumento di 1.030 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco. Gli oneri di spesa (130.843 euro per il 2014, 24,27 milioni per il 2015 e 42 milioni circa dal 2016) vengono coperti con la riduzione degli stanziamenti per il personale volontario dei vigili del fuoco.

Il provvedimento autorizza inoltre il Ministero della Difesa, nell'anno 2014, ad assumere, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico (di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 59 del 2007). Tale autorizzazione è espressamente disposta in deroga al divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale, attualmente previsto dalla decreto legge sulla spending review (articolo 2, Dl 95/2012). La deroga è disposta in considerazione dell'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità degli arsenali e degli stabilimenti militari dell'area produttiva industriale.

guidariformapa

Zedde

Una norma contenuta nel decreto legge di Riforma della Pubblica Amministrazione ha abolito il trattenimento in servizio. Dal prossimo 31 Ottobre i trattenimenti già concessi cesseranno i propri effetti ed il personale dovrà essere collocato in pensione.

Kamsin I trattenimenti in servizio in essere al 25 Giugno 2014 sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci a tale data sono revocati. E' questo quanto prevede l'articolo 1, comma 2 del Dl 90/2014 dopo il passaggio parlamentare che ha stabilizzato definitivamente la misura.

Con la modifica dunque viene meno quella possibilità che consentiva ai dipendenti pubblici, previo accoglimento della richiesta da parte dell'amministrazione di appartenenza in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di restare in servizio per un biennio oltre il compimento dell'età pensionabile, cioè sino all'età di 68 anni (67 anni se è stato raggiunto un diritto a pensione prima del 2012). I lavoratori che beneficiano della proroga biennale dovranno essere obbligatoriamente collocati in pensione d'ufficio dalla Pa dal prossimo 1° Novembre, prima della scadenza del biennio in oggetto.

Un temperamento è stato confermato solo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari. In loro favore si è previsto, per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, che i trattenimenti in servizio (anche quelli non ancora disposti) saranno fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 (o fino alla loro scadenza, se anteriore). La proroga non è stata invece disposta per gli Avvocati dello Stato:  anche loro dovranno lasciare entro il 31 Ottobre 2014 dopo che la Camera ha cassato la deroga che li allineava ai magistrati. 

E' saltata invece la norma sul personale militare che prevedeva, dal 31 dicembre 2015, l'abrograzione del collocamento in ausiliaria e dei richiami in servizio del personale militare. In base alla soppressione, operata nel corso della conversione in legge del provvedimento, si dovrebbe ritenere che tali istituti siano rimasti intatti.

Per quanto riguarda il personale scolastico la legge ha previsto che al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l’immissione in servizio fin dal 1° settembre i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza (se anteriore).

Riforma Pensioni, nella sanità il pensionamento d'ufficio scatta a 65 anni

Riforma Pensioni, ecco le nuove regole nelle PaZedde

Con il decreto di Riforma della Pubblica Amministrazione si allentano i vincoli del blocco del turn-over nelle amministrazioni centrali, negli enti di ricerca e nelle amministrazioni territoriali.

Kamsin La riforma della pubblica amministrazione (all'articolo 3 del Dl 90/2014) rivede le norme che disciplinano il turnover confermando il progressivo allentamento del blocco che era stato imposto in questi ultimi anni per far fronte ad esigenze di cassa. In sostanza, la disposizione riunifica il regime del turn over delle amministrazioni pubbliche prevedendo che le amministrazioni statali nel 2014 potranno sostituire il personale cessato l'anno precedente nel limite del 20%, tetto che passa al 40% nel 2015, poi al 60% nel 2016, all'80% nel 2017, per arrivare al turnover completo nel 2018.

La vera novità è però l'eliminazione a decorrere dal 2014, per le amministrazioni centrali, del vincolo relativo alla percentuale delle unità cessate nell’anno precedente (c.d. limite capitario), mantenendo solo quello  legato alla percentuale di risparmi da cessazione. In altri termini cambiano le modalità di calcolo del limite, che dall'entrata in vigore del decreto legge fa riferimento solo alla spesa e non più alle teste  pur con la specificazione (da cui potranno derivare effetti restrittivi, per quanto limitati, sulle possibilità di assunzioni), che la base di calcolo è costituita dal solo personale "di ruolo". Ne rimangono fuori tuttavia  i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comparto della scuola e le università (ha chiarito modificazione approvata dalla Camera dei deputati), cui si applica la normativa di settore.

Per gli enti di ricerca il decreto legge elimina la previsione che impedisce di calcolare, ai fini della determinazione delle risorse finanziarie da destinare a nuove assunzioni, il maturato economico delle retribuzioni del personale cessato. Anche in questo settore percentuali di copertura del turnover immutate (50% nel 2014-2015, 60% nel 2016, 80% nel 2017 e 100% dal 2018), ed una nuova condizione: potranno assumere solo gli enti la cui spesa per il personale di ruolo non supera l'80% delle entrate correnti secondo il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Altrimenti scatta il divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, analogamente a quanto disposto per le amministrazioni dello Stato, le percentuali vengono calcolate in relazione alla spesa del solo personale a tempo indeterminato di ruolo cessato nell’anno precedente.

Modifiche significative riguardano invece, come ambito soggettivo, le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno. La previsione è di semplificazione dell’attuale regime e di graduale aumento delle percentuali di turn-over e quindi di assunzioni a tempo indeterminato.  In loro favore è, infatti, previsto un significativo innalzamento della percentuale di copertura del turnover, che passa dal 40% al 60% già nel 2014 (articolo 3, comma 5 del Dl 90/2014). L'incremento è confermato nel 2015, arriva all'80% nel biennio 2016-2017 e arriva al 100% nel 2018. Non solo.

Per gli enti territoriali 'virtuosi' (cioè gli enti nei quali la spesa di personale sia inferiore al 25 per cento del totale della spesa corrente) le facoltà assunzionali sono ulteriormente ampliate: tali enti quali potranno assumere in misura pari all'80% delle cessazioni dell'anno precedente nel 2014, e nella misura del 100% delle cessazioni dell'anno precedente nel 2015 (a fronte del 60% previsto, per i medesimi anni, quale limite di carattere generale).

Inoltre, viene abrogato il discusso articolo 76, comma 7, del Dl 112/2008, che vietava le assunzioni agli enti con incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente superiore al 50%, consolidando anche le aziende speciali, le istituzioni e le partecipate.

La legge inoltre ha specificato la non applicazione dei limiti di assunzioni suddetti, alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.

Zedde

Una regola introdotta con l'ultima legge di stabilità ha allungato i termini per il pagamento della cd. buonuscita per i pubblici dipendenti.

Kamsin Con la legge di stabilità 2014, dal 1° gennaio 2014, i tempi per mettere in tasca i trattamenti di fine lavoro (tfr) e di fine servizio (tfs) dovuti a statali e dipendenti pubblici sono diventati piu' lunghi. Si deve attendere infatti un periodo variabile da circa da 3 mesi e mezzo a 27 mesi. E se la prestazione supera un certo importo, la somma viene anche frazionata in due o tre rate annuali. Vediamo in breve le novità in vigore da quest'anno.

Inabilità o decesso - Il termine piu' breve è previsto per i pensionamenti per inabilità e per decesso. La prima rata della buonuscita arriverà infatti decorsi 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio dell'interessato.

Esuberi e raggiungimento limiti di servizio - Lo spostamento sale a 12 mesi per raggiungimento dei limiti di età o dei limiti di servizio, per cessazione del lavoro a tempo determinato, o nei casi in cui la pubblica amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro al perfezionamento della massima anzianità contributiva del dipendente (cioè 42 anni e 6 mesi) secondo quanto previsto dalla disciplina vigente (articolo 1, Dl 90/2014).

Dimissioni Volontarie - Il termine di pagamento sale invece a 24 mesi nei casi di dimissioni volontarie, oppure per licenziamenti e destituzioni.

L'Inps non potrà procedere dunque al pagamento del trattamento prima che siano decorsi 12 o 24 mesi dalla data di cessazione dal servizio del dipendente. Ma scaduto il termine, all’istituto sono concessi ulteriori 3 mesi per mettere in pagamento la prestazione. Quindi in pratica il termine per il pagamento giunge rispettivamente a 15 e a 27 mesi. Decorsi questi due periodi sono dovuti gli interessi.

La Rateizzazione della buonuscita - Ma non è finita. C'è infatti una ulteriore attesa qualora la buonuscita superi i 50 mila euro lordi: se la buonuscita non supera 50 mila euro lordi il pagamento avviene in una unica soluzione; tra 50 mila e 100 mila euro il pagamento è diviso in due tranches annuali: 50 mila euro il primo anno e la restante parte dopo 12 mesi dal pagamento della prima tranche, e; oltre 100 mila euro il pagamento è in tre rate: 50 mila il primo anno, 50 mila il secondo, la rimanenza il terzo.

Ad esempio un lavoratore che si dimettesse oggi con 120 mila euro lordi di buonuscita prenderà 50 mila euro dopo 27 mesi dalle dimissioni; altri 50 mila euro dopo 12 mesi dal pagamento del primo importo e la restante parte, pari a 20 mila euro, dopo altri 12 mesi. In pratica gli ultimi 20 mila euro arriveranno dopo ben quattro anni e tre mesi (51 mesi) dalle dimissioni. Il tutto a interessi zero.

La differenza con il settore privato è dunque abissale: il Codice civile (art. 2120) impone al datore di lavoro il pagamento del tfr al momento della cessazione. Con buona pace della parità di trattamento garantita costituzionalmente.

Zedde

Una norma del decreto legge sulla pubblica amministrazione consente al personale in disponibilità nelle Pa potrà presentare istanza di ricollocamento in una posizione economica inferiore. 

Kamsin Al fine di ampliare le possibilità di ricollocamento, il personale in disponibilità delle pubbliche amministrazioni potrà presentare - nei 6 mesi anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi previsto come periodo massimo di godimento dell’indennità spettante a seguito del collocamento in disponibilità - istanza di ricollocazione, nell’ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore.

E' quanto prevede l'articolo 5 del decreto di riforma sulla Pa (dl 90/2014) che introduce una deroga ai limiti sul demansionamento previsti dalla normativa previgente nell'ottica di favorire il ricollocamento dei dipendenti pubblici in esubero.

Com'è noto, la disciplina previgente contenuta nell'articolo 2103 del Codice Civile, poneva seri limiti all'accettazione di una qualifica inferiore. Il citato articolo stabilisce infatti che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia acquisito o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Questa regola ora di fatto viene temperata con la possibilità di ricollocazione del personale in esubero nelle Pa anche su mansioni "inferiori". 

Il provvedimento precisa tuttavia che la ricollocazione del dipendente non può comunque avvenire prima dei 30 giorni anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi e che possa essere effettuata per qualifica o posizione economico di un solo livello inferiore (se di area o categoria diversa, di un solo inferiore ). In tale circostanza il personale ricollocato in qualifica o posizione inferiore non ha diritto all'indennità spettante a seguito del collocamento in disponibilità. Tale personale mantiene comunque il diritto di essere successivamente ricollocato nella originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità.

Per favorire l'assorbimento delle posizioni in disponibilità, il provvedimento prevede poi, che nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo indeterminato o determinato (per un periodo comunque superiore a 12 mesi), sono subordinate all’utilizzo del personale collocato in disponibilità.  Il personale in disponibilità può, alternativamente: a) essere assegnato, nell’ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso altre amministrazioni; b) avvalersi dell’istituto dell’aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati.  In queste circostanze il termine di 24 mesi, previsto come periodo massimo di godimento dell’indennità disponibilità, rimane sospeso.

Zedde

Una Circolare della Funzione Pubblica ha ridotto dal 1° Settembre i permessi e i distacchi sindacali per i lavoratori del pubblico impiego. Norme speciali per forze di polizia e vigili del fuoco.

Kamsin Dal 1° settembre scorso è scattata la riduzione del 50% delle prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni, fra cui permessi e distacchi. Il provvedimento, che fa parte della riforma della Pubblica amministrazione, e' stato disposto con la circolare della Funzione Pubblica 5/2014 firmata dal ministro della P.a. Marianna Madia il 20 agosto, il cui testo è qui disponibile. La riduzione, si legge sul sito del ministero, "e' finalizzata alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica".

La circolare attua l’articolo 7 del Dl 90/2014 che prevede, a decorrere dal 1° settembre 2014, la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali previsti per il personale delle pubbliche amministrazioni e al personale in regime di diritto pubblico. La legge ha previsto, peraltro, che possono essere definite forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali, purché ad invarianza di spesa.

La legge ha inoltre introdotto una disposizione specifica (comma 1-bis) relativa alla riduzione delle prerogative sindacali per le forze di polizia e per i  vigili del fuoco: ad essi la riduzione (elevata al 66%) si applica esclusivamente ai permessi speciali per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione (e non anche ai permessi ordinari, distacchi e aspettative).
Inoltre, è stato precisato che nell'ambito delle modifiche alle ripartizioni dei contingenti così ridefiniti tra le associazioni sindacali, sarà possibile definire, ad invarianza di spesa, forme di utilizzo  compensativo tra distacchi e permessi sindacali.

Riforma Pensioni, ecco le novità con il Decreto sulla Pa

Il Decreto Pa è legge. La Camera approva lo stop ai quota 96 e ai precociZedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati