Pubblico Impiego

Pubblico Impiego

Per effetto del decreto legge di Riforma della Pubblica Amministrazione la generalità dei dipendenti pubblici potrà essere collocata a riposo d'ufficio già a 62 anni a condizione che siano stati raggiunti i requisiti per la pensione anticipata.

Kamsin Con la definitiva conversione in legge del provvedimento di Riforma della Pubblica Amministrazione sono entrate in vigore alcune misure che interessano l'età pensionabile nel pubblico impiego.

In particolare sarà piu' difficile per i lavoratori delle Pa raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia, fissati com'è noto, in 66 anni e 3 mesi di età, qualora sia stato perfezionato un diritto a pensione anticipata prima dell'età per il trattamento di vecchiaia. L'articolo 1 del Dl 90/2014 concede infatti la facoltà di procedere al collocamento a riposo d'ufficio i lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) all'età di 62 anni. La legge prescrive che la decisione della Pa dovrà essere in tal caso motivata con riferimento alle esigenze organizzative e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi e data con un preavviso di 6 mesi all'interessato. La risoluzione potrà riguardare, per esplicita indicazione, anche i dirigenti. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può anche essere esercitata, con le medesime condizioni, nei confronti dei dirigenti medici del ruolo sanitario ma in tal caso non prima dei 65 anni.

A questa misura introdotta con il Dl 90/2014 si aggiunge la novella contenuta nel Dl 101/2013 secondo cui le amministrazioni pubbliche dovranno collocare in quiescenza forzosa i lavoratori che abbiano perfezionato un diritto a pensione al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, cioè a 65 anni. In altri termini, anche laddove le Pa non attiveranno la risoluzione del rapporto a 62 anni, dovranno farlo al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, e comunque prima dell'età per la vecchiaia se - nel frattempo - il lavoratore raggiunge i requisiti per la pensione anticipata. 

Come si ricorderà infatti l’articolo 2, comma 5, del Dl 101/2013 ha interpretato autenticamente l’articolo 24 della riforma Monti-Fornero nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale – al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione – non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia; si fa eccezione, dopo il che il Dl 90/2014 ha abolito il trattenimento in servizio, solo per far conseguire all’interessato la prima decorrenza utile della pensione. Pertanto sarà possibile superare il limite ordinamentale solo per far conseguire la pensione di vecchiaia quando l'interessato non ha maturato la pensione anticipata entro il 65° anno di età.

La risoluzione unilaterale del rapporto non è attivabile in nessun caso nei confronti dei magistrati, professori universitari, Avvocati e Procuratori dello Stato. Per costoro il pensionamento d'ufficio scatterà solo al raggiungimento del 70° anno di età.

Il grafico sottostante mostra gli effetti del Dl 90/2014 sui lavoratori del comparto pubblico che hanno raggiunto un diritto a pensione anticipata prima dell'età della vecchiaia. Le parti in rosso scuro indicano l'età minima per l'esercizio della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ove ammissibile.

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Il Ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia ha dato disponibilità, pur senza rinnovi dei contratti, a rivedere il pagamento degli scatti di anzianità nei settori in cui sono previsti, e gli aumenti legati alle carriere dei singoli.

Kamsin Non ci sono ancora certezze e molto dipenderà dalle disponibilità finanziarie che saranno individuate nella prossima sessione di bilancio. Ma il Ministro della Funzione Pubblica, Marianna Madia, ha dato la sua disponibilità a rimettere in moto gli stipendi nelle Pubbliche Amministrazioni. A partire dal prossimo anno. Il Ministro, secondo quanto si apprende dalle agenzie di stampa, ha indicato la possibilità, pur senza rinnovi dei contratti, che per buona parte delle Pa tornino ad essere pagati gli scatti di anzianità, nei settori in cui sono previsti, e gli aumenti legati alle carriere dei singoli.

C'è un dunque uno spiraglio per i dipendenti della pubblica amministrazione dopo l'accordo politico tra il governo e i rappresentati di forze dell'ordine e militari: una soluzione di questo tipo potrebbe farsi strada anche per le altre categorie. Le retribuzioni nel pubblico impiego sono infatti ferme dal 2010, con l'eccezione del comparto scuola in cui gli scatti sono stati parzialmente recuperati.

Intanto l'8 Novembre si terrà la manifestazione nazionale dei lavoratori dei servizi pubblici. L'iniziativa mette insieme i vari comparti di Cgil, Cisl e Uil (scuola, sanità, sicurezza e soccorso pubblico e privato, università, ricerca, funzioni pubbliche, privato sociale, servizi locali): "In piazza per difendere i servizi ai cittadini e il salario dei lavoratori". 

"Il prossimo 8 novembre saremo in piazza a Roma, tutti insieme - affermano - per sfidare il Governo degli illusionismi e delle divisioni; per chiedere una vera riforma delle Pa, dei comparti della conoscenza, dei servizi pubblici. E per rivendicare il diritto al contratto nazionale di lavoro tanto per i lavoratori pubblici quanto per quelli privati".

"Cinque anni di tagli lineari forsennati, di blocco delle retribuzioni, oltre dieci di blocco del turn-over, un esercito di precari senza certezze e tutele, riforme fatte in fretta e male: il sistema è al collasso, mentre la spesa continua a crescere nonostante i tagli al welfare e il caro prezzo pagato dai dipendenti pubblici, oltre 8 miliardi di euro in cinque anni. Qui non è in gioco solo il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori, ma quello dell'intero Paese" rimarcano i sindacati.

"Come pensa il Governo Renzi di garantire salute, sicurezza e soccorso, istruzione, prevenzione, assistenza, previdenza, ricerca e sviluppo senza fare innovazione, senza investire nelle competenze, nella formazione, nel lavoro di qualità, senza aver messo in campo un progetto?". Per questo, "saremo in piazza l'8 novembre" concludono i sindacati. "Ma prima ancora saremo in tutti i posti di lavoro, in tutte le città e in tutti i territori per spiegare a lavoratori e cittadini una per una le bugie del Governo. Una mobilitazione in difesa del diritto dei cittadini italiani a servizi efficienti e ad una migliore qualità del sistema di istruzione e ricerca, che per essere tali hanno bisogno di un adeguato finanziamento, adeguata formazione e adeguato salario per i lavoratori che li offrono".

Zedde

Per la mobilità volontaria occor­re il consenso dell'amministrazio­ne da cui si dipende. Il bando dovrà essere pubblicato per almeno 30 giorni e contenere i "requisiti e le competenze professionali" del personale che si intende assumere.

Kamsin Con il decreto di riforma della pubblica amministrazione la possibilità per un dipendente pubblico di ottenere lo spostamento volontario in un'altra amministrazione cambia pelle. Innanzitutto la legge precisa ora che la mobilità volontaria può essere svolta tra Pa che ap­partengono a comparti diversi, ma non può più interessare il per­sonale non contrattualizzato, ossia le categorie a cui non si applica la privatizzazione del rapporto di la­voro. Com'è noto i principali settori in cui non contrat­tualizzati sono: forze armate e dell'ordine, ruoli diplomatici e pre­fettizi, magistrati, docenti univer­sitari. Il persoale di questi comparti quindi è escluso dalla possibilità di essere trasferito nei comparti privatizzati come ad esempio i mini­steri e gli enti locali.

Per il trasferimento servirà inoltre il consenso dell'amministrazio­ne in cui si lavora, consenso che può essere evitato solo per i passaggi tra sedi centrali di ministeri ed enti pubblici nazionali "se l'ammini­strazione ricevente ha una percen­tuale di posti vacanti superiore a quella cedente".

Inoltre il provvedimento chiede che tutte le Pa fissino preventivamente i criteri per l'esame delle domande e garantiscano una adeguata pubblicità alla volontà di assume­re personale in mobilità. A tale scopo il bando - nel quale l'ente deve rendere noti i "requisiti e le competenze professionali" che de­vono essere possedute dal perso­nale che si intende assumere in mobilità - deve essere pubblicato per almeno 30 giorni contro i 15 giorni attuali. La disposizione lascia un'am­pia autonomia alle singole ammini­strazioni sulle procedure selettive da adottare: esse possono spazia­re dalla presentazione dei curricu­la, allo svolgimento di un collo­quio motivazionale o di una prova selettiva.

Zedde

Con la conversione in legge del Decreto sulla Pubblica Amministrazione le amministrazioni pubbliche non potranno piu' conferire incarichi a soggetti che sono stati già collocati in pensione.

Kamsin Le pubbliche amministrazioni non potranno piu' conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito.  E' quanto prevede l'articolo 6 del decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione (Dl 90/2014). Il divieto trova applicazione per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e sarà esteso anche agli incarichi o cariche presso organi costituzionali.

Nello specifico le pubbliche amministrazioni, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della Pa così come individuati dall'Istat, le autorità indipendenti e la Consob non potranno attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Agli stessi soggetti non potranno essere conferiti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni in parola e degli enti e società da esse controllati. Sono salvi i componenti delle giunte degli enti territoriali e i componenti o titolari degli organi elettivi di ordini e collegi professionali, nonché di enti aventi natura associativa.

Gli incarichi e le collaborazioni sono tuttavia consentiti a titolo gratuito e per la durata massima di un anno. Non sono previste né proroghe, né rinnovi e i rimborsi spese eventualmente corrisposti dovranno essere rendicontati. Tali disposizioni troveranno comunque applicazione agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014). Il divieto riguarda anche gli organi costituzionali, che si adeguano a quanto previsto nell'ambito della propria autonomia.

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Lavoratori dei servizi pubblici in piazza l'8 novembre. Cgil, Cisl e Uil promuovono una "grande manifestazione nazionale" unitaria che chiamera' alla protesta gli addetti di scuola, sanita', sicurezza e soccorso pubblico e privato, universita' ricerca, funzioni pubbliche, privato sociale e servizi locali "in difesa dei servizi pubblici e dei settori della conoscenza, l'unico argine a una crisi che impoverisce le persone e aumenta le diseguaglianze".  Kamsin"Il prossimo 8 novembre saremo in piazza a Roma, tutti insieme, per sfidare il Governo degli illusionismi e delle divisioni - si legge nel comunicato sindacale - per chiedere una vera riforma delle Pa, dei comparti della conoscenza, dei servizi pubblici. E per rivendicare il diritto al contratto nazionale di lavoro tanto per i lavoratori pubblici quanto per quelli privati".

"Cinque anni di tagli lineari forsennati, di blocco delle retribuzioni, oltre dieci di blocco del turn-over, un esercito di precari senza certezze e tutele, riforme fatte in fretta e male: il sistema e' al collasso, mentre la spesa continua a crescere nonostante i tagli al welfare e il caro prezzo pagato dai dipendenti pubblici, oltre 8 miliardi di euro in 5 anni. Qui non e' in gioco solo il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori, ma quello dell'intero Paese" rimarcano i sindacati. "Come pensa il Governo Renzi di garantire salute, sicurezza e soccorso, istruzione, prevenzione, assistenza, previdenza, ricerca e sviluppo senza fare innovazione, senza investire nelle competenze, nella formazione, nel lavoro di qualita', senza aver messo in campo un progetto?".

"Per questo saremo in piazza l'8 novembre" concludono i sindacati. "Ma prima ancora saremo in tutti i posti di lavoro, in tutte le citta' e in tutti i territori per spiegare a lavoratori e cittadini una per una le bugie del Governo. Una mobilitazione in difesa del diritto dei cittadini italiani a servizi efficienti e a una migliore qualita' del sistema di istruzione e ricerca, che per essere tali hanno bisogno di un adeguato finanziamento, adeguata formazione e adeguato salario per i lavoratori che li offrono".

Zedde

Trasferimenti senza vincoli sino a 50 chilometri. Necessario il consenso del dipendente solo per chi ha figli sotto i tre anni o disabili.

Kamsin I dipendenti delle Pa potranno essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti.

Per il trasferimento non servirà il loro consenso a meno che questi abbiano figli di età inferiore a tre anni (con diritto quindi alla fruizione del congedo parentale) o se fruiscono dei permessi lavorativi retribuiti per l'assistenza di un parente o di un affine disabile in situazione di gravità, se non ricoverato a tempo pieno. E' quanto prevede il nuovo articolo 4 del Dl sulla Pa dopo le modifiche entrate in vigore a seguito della sua definitiva conversione avvenuta con la legge 114/2014.

Cambiano dunque le regole per il trasferimento dei dipendenti nelle Pa. Tra le principali innovazioni che sono entrate in vigore c'è la pubblicazione sul sito istituzionale della Pa, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che le amministrazioni intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni - previa fissazione dei requisiti e competenze professionali richiesti; la possibilità, in via sperimentale (fino all’introduzione di nuove procedure per la definizione dei fabbisogni standard), di operare trasferimenti tra sedi centrali di ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza, a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell’amministrazione di provenienza; l’istituzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di un portale per l’incontro tra domanda e offerta di mobilità.

Diventa poi possibile trasferire i dipendenti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti, anche al di fuori delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive con il definitivo superamento della nozione della "medesima unità produttiva".

Secondo criteri da definirsi con successivo decreto ministeriale - previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata, e previa consultazione con le confederazioni rappresentative - si prevede inoltre che possano realizzarsi passaggi diretti di personale tra amministrazioni anche in assenza di accordo tra queste, quando sia necessario sopperire a carenze di organico per l'esercizio delle funzioni istituzionali. Ma servirà il consenso degli interessati qualora siano dipendenti con figli di età inferiore a tre anni aventi diritto al congedo parentale o assistano persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Per quanto riguarda il personale scolastico, è stato previsto che ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo (di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).

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