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Il Governo interverrà sulle pensioni, modificando la riforma Fornero nella prossima legge di stabilità. Saranno introdotti i pensionamenti flessibili

Kamsin Flessibilità in uscita a partire dal prossimo 1° gennaio 2016 con l'abbinamento di uno strumento assistenziale per quei lavoratori vicini "alla pensione ma privi dei requisiti, non coperti da ammortizzatori sociali, che rischiano di trovarsi in una terra di nessuno". Lo ha annunciato ieri il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nel corso di una interrogazione che si svolta in Senato. Sul fronte degli ultra 55 enni senza lavoro Poletti ha ricordato "che da una parte abbiamo cercato di affrontare questo tema utilizzando l'ASDI, l'assegno di disoccupazione, cercando di prolungare questo istituto, ma il problema rimane, per cui dovremo trovare la maniera di affrontarlo". 

Le modifiche con la legge di stabilità. "Credo che il momento nel quale potremo fare questa operazione non potrà che essere l'esame della legge di stabilità" ha detto Poletti, "perché avremmo bisogno di quantificare e qualificare le risorse che saranno necessarie per gestire le scelte che andremo a fare eventualmente in quella sede. "L'Inps è impegnata in un lavoro di analisi e nella predisposizione delle opzioni possibili che devono essere efficaci ed economicamente sostenibili. Da questo punto di vista sappiamo infatti che abbiamo dei vincoli o comunque delle condizioni normative che dobbiamo tenere assolutamente in considerazione e ai quali dobbiamo fare riferimento".

Tema Flessibilità in uscita.  L'altro tema all'ordine del giorno è quello della flessibilità in uscita. "Questo è l'altro elemento sul quale ci stiamo esercitando, cioè valutare quali possono essere le modalità attraverso le quali produrre questa situazione. A questo è collegata la problematica che avete proposto: chiamiamola staffetta generazionale o come vogliamo, abbiamo comunque un tema di connessione tra uscita o ribaltamento di una logica".

Il dossier è allo studio del governo con l'obiettivo di disinnescare' possibili "problemi sociali", lo stesso Poletti ha rilanciato la proposta del "prestito pensionistico" elaborata dal suo predecessore, Enrico Giovannini: al lavoratore vicino alla pensione verrebbe data la possibilità di incassare in via temporanea un assegno pensionistico, da restituire in piccole somme alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia (si stimano oneri per meno di 1 miliardo tra il 2015 e il 2024).

Tra le ipotesi in campo sulla flessibilità in uscita vanno segnalate anche le proposte depositate dal presidente della commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano (Pd), che consentono con 62 anni di età e 35 di contributi di andare in pensione con una penalizzazione dell'8 per cento; inoltre agli uomini e alle donne si consente di andare in pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica e senza penalizzazioni (ddl 857). Oppure quella sulla quota 100, depositata proprio la scorsa settimana, che consente l'uscita a partire da 62 anni e 38 anni di contributi senza però alcuna penalità sull'assegno (ddl 2945).

Da Palazzo Chigi le obiezioni a questi progetti riguardano l'entità delle coperture finanziarie. «La prossima settimana - spiega Damiano - riprenderà il confronto sulle pensioni in commissione, esamineremo nuovi disegni di legge, per arrivare ad una proposta unitaria». Una proposta sarà poi presentata dall'Inps a giugno che ha avviato l'operazione trasparenza per far emergere le situazioni di privilegio, con assegni pensionistici solo parzialmente coperti dai contributi versati.

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Le misure sono contenute nella bozza di decreto attuativo del Jobs Act, approvato in via preliminare lo scorso 20 Febbraio dal consiglio dei ministri.

Kamsin Almeno per il 2015 i genitori potranno fruire del congedo parentale sino ai 12 anni di età del figlio (invece di otto). Lo conferma il testo del decreto sulla conciliazione vita-lavoro trasmesso dal Governo alle Commissioni Lavoro di Camera e Senato per l'acquisizione dei rispettivi pareri. 

Sempre quest'anno, i genitori avranno diritto all'indennità di congedo parentale, senza vincoli di reddito, fino all'età di sei anni (e non tre); avranno diritto all'estensione dell'indennità sino all'ottavo anno coloro che abbiano un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (circa 1255 euro). Il restante periodo (cioè dai 6 ai 12 anni nel primo caso e dagli 8 a 12 anni laddove si possa godere dell'estensione dell'indennità legata alle condizione di redddito) rimane non coperto dall'indennità di congedo.

Congedo ad Ore. Il provvedimento contiene inoltre una spinta all'utilizzo del congedo parentale a ore, possibilità introdotta dalla legge Fornero, e che doveva però essere regolamentata dalla contrattazione collettiva. Considerato che ciò fino a oggi è avvenuto in pochissimi casi, il legislatore ne consente l'uso anche senza disciplina contrattuale fissando alcune regole di carattere generale. In particolare il decreto prevede che ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. Vengono modificati anche i termini di preavviso: da 15 giorni si passa a 5 per il congedo giornaliero e a 2 in caso di congedo ad ore.

Congedo di maternità. Altre modifiche riguardano il congedo di maternità. Da un lato si concede la possibilità per la madre di sospenderlo in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata. Se pertanto il bambino viene ricoverato nel periodo previsto per la cosiddetta astensione obbligatoria (tre o quattro mesi dopo il parto) il periodo può essere sospeso e riprenderà a decorrere dopo le dimissioni del figlio, a condizione che la lavoratrice produca una attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa. Il diritto della sospensione del congedo può essere esercitato una sola volta per ogni figlio. L'altra importante novità è l'estensione del diritto a percepire l'indennità di maternità (direttamente dall'Inps) anche nel caso di risoluzione del rapporto per giusta causa, precedentemente escluso.

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La Lega Nord ha depositato oggi in Commissione Lavoro una variante al disegno di legge sulla quota 100 in grado di consentire il pensionamento anche a chi ha 60 anni e 40 anni di contributi. 

Kamsin In vista della riapertura del cantiere sulle pensioni la Lega nord ha depositato oggi in Commissione Lavoro della Camera la propria proposta per consentire ai lavoratori la libertà di scelta nell'accesso ai trattamenti pensionistici. Ne hanno dato notizia in una nota gli onorevoli Prataviera e Fedriga firmatari e promotori del provvedimento.

I contenuti. Il provvedimento propone l'accesso alla pensione a condizione che sussistano almeno 58 anni di età o 35 anni di contributi piu' il contestuale perfezionamento della quota 100, valore dato sempre dalla somma dell'età anagrafica del lavoratore unitamente ai contributi versati. Questa combinazione può essere raggiunta, specificano dalla Lega, in un range temporale molto ampio proprio per tutelare un maggior numero di situazioni lavorative.

Secondo il testo del provvedimento della Lega (qui il testo ufficiale del ddl 2955) sono otto gli incroci tra età anagrafica e anzianità contributiva in grado di centrare la quota 100 e quindi garantire il pensionamento. Si parte da un ipotetico 58 anni con 42 anni di contributi, si passa per la soglia "rotonda" dei 60 anni e 40 anni di contributi, poi per il binomio 62 anni e 38 di contributi sino a raggiugere l'altro estremo a 65 anni e 35 anni di contributi (si veda la tabella per le combinazioni possibili). La Lega, inoltre, in via transitoria, per un periodo di tre anni, intende sospendere l’adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Si arricchisce così il confronto sulle reintroduzione del pensionamento con le quote dopo che la scorsa settimana la minoranza Dem aveva depositato ufficialmente una proposta simile a firma degli onorevoli Damiano e Gnecchi (il ddl 2945), proposta in cui però erano richiesti almeno 62 anni di età (qui i dettagli nell'appronfondimento dedicato da pensionioggi.it).

La nostra iniziativa, ricordano dalla Lega, sottolinea come sia necessario mettere mano il prima possibile alla Riforma Fornero per garantire maggiore flessibilità in uscita. "E' infatti del tutto evidente come lo stravolgimento dei requisiti pensionistici causati dalla Fornero abbiano, di fatto, allungato di molto l’età lavorativa delle persone, infondendo nei lavoratori sfiducia e pessimismo in merito alla possibilità di pensionamento, che viene ora percepita più come una chimera che come un diritto. Inoltre, l’innalzamento dell’età pensionabile, prolungando la permanenza al lavoro, ha bloccato il ricambio generazionale penalizzando fortemente l’accesso occupazionale dei giovani in un mercato del lavoro già in fase recessiva per la prolungata crisi economica.

Ci auguriamo quindi che la maggioranza abbia il coraggio di portare questi disegni di legge all'esame dell'Aula e di non tenerli nel cassetto come è accaduto sino ad oggi".

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I Dipendenti pubblici che hanno maturato un diritto a pensione entro il 2011 dovranno essere collocati in pensione forzosamente al compimento dei 65 anni.

Kamsin I lavoratori nelle pubbliche amministrazioni che hanno raggiunto un diritto a pensione entro il 2011 (cioè prima dell'entrata in vigore della Legge Fornero) dovranno obbligatoriamente lasciare il posto allo scoccare dei 65 anni. L'articolo 2, comma 4 del decreto legge 101/2013 convertito con la legge 125/2013 è infatti tassativo nello stabilire che chi ha raggiunto i requisiti per la pensione entro il 2011 non possa, neppure su domanda, chiedere di restare in servizio sino alle nuove età pensionabili introdotte con la Riforma Fornero.

Questa norma, sino all'estate scorsa, era in parte temperata dalla possibilità di chiedere comunque il trattenimento in servizio per un biennio - e quindi si poteva arrivare sino a 67 anni - ma il decreto sulla pa (il decreto legge 90/2014) ha mandato in soffitta anche questa "opportunità". Oggi quindi bisogna lasciare obbligatoriamente al compimento dei 65 anni, età che corrisponde al limite ordinamentale per la permanenza in servizio nella maggior parte delle amministrazioni pubbliche. 

Interessati da questa disposizione sono i lavoratori che hanno raggiunto i 40 anni di contributi entro il 31 dicembre 2011, la quota 96 (60 anni di età e 36 anni di contributi; oppure 61 anni e 35 di contributi), le lavoratrici che hanno raggiunto i 61 anni e 20 di contributi sempre entro il 2011.

Un esempio può aiutare a comprendere: si immagini un lavoratore che ha raggiunto 60 anni ad ottobre 2011 con il contestuale perfezionamento di 36 anni di contributi. Questi potrà rimanere in servizio sino ad ottobre 2016 e dal 1° novembre dello stesso anno sarà collocato in pensione d'ufficio da parte della sua amministrazione. Non gli sarà, in altri termini, consentito di raggiungere i 66 anni e 7 mesi previsti dalla legge Fornero per la pensione di vecchiaia.

Chi invece è soggetto alla legge Fornero, cioè non ha perfezionato un diritto a pensione entro il 2011, può continuare a restare in servizio sino alle nuove eta' fissate dalla Riforma del 2011 e cioè sino a 66 anni e 3 mesi per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi dal 2016). C'è solo un limite introdotto dall'articolo 2, comma 5 del Dl 101/2013: se il dipendente perfeziona la massima anzianità contributiva, cioè 41 anni e mezzo di contributi le donne e 42 anni e mezzo gli uomini, prima dell'età per la vecchiaia, la Pa dovrà risolvere il rapporto di lavoro purchè il lavoratore abbia raggiunto o superato i 65 anni.

Risoluzione facoltativa. Per quanto riguarda, invece, la risoluzione facoltativa, quella cioè "discrezionale" da parte delle pubbliche amministrazioni (istituto comunque poco utilizzato), la Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 precisa che chi ha maturato un diritto a pensione prima del 2011 possa essere mandato a casa già con 40 anni di contributi; chi invece è soggetto alle regole fornero può essere congedato non prima dei 62 anni al compimento dei requisiti contributivi previsti per avere diritto alla pensione anticipata (articolo 1 del decreto legge 90/2014). In tal caso l'amministrazione deve dare un avviso motivato almeno sei prima della risoluzione. 

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A cura di Paolo Ferri - Patronato Acli

I contribuenti potranno sempre procedere alla compilazione della dichiarazione tramite il sistema tradizionale cioè con il 730 o con il modello Unico.

Kamsin Siamo vicini alla partenza della dichiarazione dei redditi precompilata. A partire dal prossimo 15 aprile i contribuenti potranno accedere al modello precompilato elaborato dalla Entrate con le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia  (codice Pin e password), oppure della Carta Nazionale dei Servizi o delle credenziali Inps e decidere se accettarlo o integrarlo.

Il 730 precompilato si tratta di una vera e propria dichiarazione dei redditi nella quale l'Agenzia delle Entrate ha già inserito i dati su redditi, ritenute, versamenti e alcune spese detraibili o deducibili. Il contribuente deve solo verificare se i dati inseriti sono corretti. Quindi, a seconda dei casi, può accettare la dichiarazione senza fare modifiche, rettificare i dati non corretti, integrare la dichiarazione per inserire, ad esempio, altre spese deducibili o detraibili.

La precompilata è comunque facoltativa. È infatti sempre possibile presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (modello 730 o modello Unico). Il contribuente potrà quindi scegliere tra due strade. Prendere per buono il 730 precompilato e, se lo ritiene opportuno, integrarlo, oppure procedere alla dichiarazione dei redditi alla vecchia maniera. Una delle differenze principali sta però nei controlli: se si accetta il precompilato senza integrarlo non ce ne saranno. Inoltre, se il contribuente lo farà direttamente, senza dover ricorrere ad un CAF non dovrà sostenere alcun ulteriore costo aggiuntivo.

Non è in alcun modo invece possibile spedire il 730 per raccomandata o consegnarlo all'Agenzia delle Entrate, si può utilizzare esclusivamente il canale telematico o direttamente o attraverso intermediario abilitato CAF o un commercialista. I costi degli intermediari saranno comunque più elevati perché diventano responsabili di tutte le incongruenze documentali risultanti dalla dichiarazione stessa.

Occhio però alle scadenze. Se si vuole utilizzare il modello precompilato la presentazione della dichiarazione dovrà avvenire tra il 1° maggio ed il 7 luglio. In questo intervallo di date il contribuente può liberamente modificare e correggere il modello; alla fine è prevista una ricevuta di ritorno che certifica l'avvenuta trasmissione della dichiarazione.

I destinatari. Per il primo anno di sperimentazione, il 730 precompilato vale solo per i contribuenti che hanno percepito nel 2014 redditi di lavoro dipendente inseriti nella Certificazione Unica 2015 ed hanno presentato per il 2013 il modello 730 oppure il modello Unico o Unico Mini. Sono esclusi, quindi, i contribuenti non in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730 o che non possono presentarlo personalmente. Tra questi i contribuenti con partita Iva (tranne i produttori agricoli in regime di esonero) nonchè le colf e le badanti (in quanto le famiglie presso cui lavorano non sono considerate per legge sostituti d'imposta).

I redditi inseriti. L'Agenzia inserisce nel 730 precompilato le informazioni contenute nella Certificazione Unica (redditi di lavoro dipendente, compensi di lavoro autonomo occasionale, ritenute Irpef, addizionale regionale e comunale, dati dei familiari a carico), alcuni dati contenuti nella dichiarazione dell'anno precedente (eccedenze di imposte non richieste a rimborso, oneri detraibili in più periodi d'imposta) e altri dati presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti effettuati con il modello F24), oltre agli interessi passivi sui mutui in corso, i premi assicurativi e i contributi previdenziali e assistenziali e i contributi versati per lavoratori domestici.

Per l'anno 2014 l'Agenzia non ha ancora inserito spese sanitarie, spese per istruzione, spese funebri e assegno al coniuge separato, perchè non in possesso delle informazioni.
 
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