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"Servono degli aggiustamenti alla Riforma Fornero come la flessibilità in uscita. Consentire cioè ai lavoratori di non essere inchiodati a all'asticella fissata dalla Fornero, che ormai è tra i 66 e i 67 anni, ma di poter uscire qualche anno prima"

Kamsin Prelievo di solidarietà sugli assegni più alti e flessibilità in uscita. Il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, promuove due punti cardine della svolta previdenziale annunciata dal presidente Inps in una intervista rilasciata oggi al Quotidiano Nazionale.

Boeri sta proseguendo nell'operazione trasparenza: ora è toccato ai ferrovieri vedere pubblicati i conti previdenziali della categoria. La valenza politica è forte... «Assolutamente sì. Sì consente ai cittadini di avere un rapporto diretto con l'Inps, sulla scia di quello che sta facendo anche il governo».

C'è il rischio di alimentare un sentimento negativo verso alcune categorie?
«Al contrario. La trasparenza è uno strumento di democrazia e consente di avere gli elementi per andare a correggere eventuali storture. Bisogna farsi carico delle conseguenze, questo è fuori discussione...».

Ad esempio applicando il contributo di equità che propone Boeri? «Dipende dalle soglie perché vanno tutelate le pensioni medio-basse. Bisogna intervenire non a tabula rasa ma solo in quelle situazioni in cui sono state percepite pensioni con un valore superiore ai contributi versati. Questo è un criterio molto corretto e di equità. L'operazione è buona ma bisogna poi vedere come applicarla».

Quale potrebbe essere una soglia ragionevole? «Su questo va fatta una discussione con una responsabilità collettiva sia delle istituzioni sia del governo».

Dopo la cura Fornero il sistema pensioni richiede altre medicine? «La struttura di fondo c'è ed è quella delle riforme fatte in questi anni. Servono però degli aggiustamenti, come la flessibilità in uscita. Consentire cioè ai lavoratori di non essere inchiodati a all'asticella fissata dalla Fornero, che ormai è tra i 66 e i 67 anni, ma di poter uscire qualche anno prima con un assegno ridotto".

Lasciare libertà di scelta è prioritario, anche tenendo conto dell'esigenza di un ricambio del mix generazionale nel mondo del lavoro». A che punto siamo? «Poletti ci sta già lavorando con il contributo attivo dell'Inps. Mi auguro che sulla flessibilità in uscita si possano prospettare ipotesi in tempi brevi».

Boeri propone anche una sorta di reddito minimo per gli over 55 governo ci sta pensando? «E un tema controverso. Bisogna evitare di depotenziare l'intervento a favore della costruzione di soluzioni  occupazionali, la parte assistenziale deve essere limitata all'emergenza vera e propria».

Si torna a parlare di spending review. Nella previdenza ci sono ancora sacche di privilegio sulle quali agire? «Il concetto privilegio è sul valore complessivo della pensione. Pensioni alte o altissime richiedono un intervento per ristabilire il massimo dell'omogeneità possibile tra le diverse situazioni. Ma è un tema che va affrontato con estrema delicatezza».

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Zedde

L'assistenza di un Caf o di un professionista sarà ancora necessaria laddove il contribuente debba apportare modifiche alla dichiarazione precompilata dall'Agenzia delle Entrate.

Kamsin Dal 15 Aprile per la prima volta lo Stato non chiederà ai cittadini informazioni già in suo possesso per la compilazione del modello 730. E questo è, sicuramente, un gran passo in avanti. Peccato manchino i dati sulle spese sanitarie, che debutteranno solo nel 2016. Dato che il 70 per cento dei contribuenti fa la dichiarazione proprio per recuperare, parzialmente, quanto speso dal medico o in farmacia in pratica due 730 precompilati su tre saranno da correggere e da rifare facendo venir meno molti dei vantaggi previsti dalla normativa in caso di accettazione sic et simpliciter della dichiarazione. In tal caso l'aiuto di un Caf o di un professionista sarà indispensabile.

Infatti, a seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia, direttamente o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf o professionista), è prevista una diversa procedura sui controlli documentali che può esporre il contribuente a determinate conseguenze. Vediamo perchè.

Se la dichiarazione è accettata dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta

Il contribuente che accetta il modello 730 precompilato, senza apportare modifiche , e lo presenta direttamente o tramite il sostituto d’imposta, ha i seguenti vantaggi:

  • -  non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali:
  • - non sarà effettuato il controllo preventivo sui rimborsi d’imposta superiori a 4.000 euro, previsto in presenza di detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente.

Si ricorda che la dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta. Per esempio, quando: quando vengono modificati i dati anagrafici, senza però modificare il comune del domicilio fiscale; se viene indicato o variato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico; se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio; se si indica di non voler versare l’acconto o di volerlo effettuare in misura inferiore a quanto calcolato.

Se la dichiarazione è modificata dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta

Se, invece, il contribuente modifica la precompilata (direttamente o tramite il sostituto d’imposta), l’Agenzia eseguirà il controllo formale su tutti gli oneri indicati, compresi quelli trasmessi dagli enti esterni (banche, assicurazioni ed enti previdenziali).

Si ricorda che la dichiarazione precompilata è trasmessa con modifiche se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, comprese le variazioni che, pur non modificando il risultato finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi del modello 730 precompilato (per esempio, l’eliminazione di un reddito o di un onere e l’aggiunta di un reddito o di un onere di altro tipo di pari importo).

Se la dichiarazione è trasmessa tramite un Caf o un professionista abilitato

Per i contribuenti che presentano il modello 730 precompilato, con o senza modifiche, tramite un Caf o un professionista abilitato, i controlli su tutti i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista; inoltre non sarà effettuato il controllo preventivo sui rimborsi d’imposta superiori a 4.000 euro, previsto in presenza di detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente.

Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale saranno inviate direttamente al Caf o al professionista. Questi ultimi, infatti, sono tenuti al pagamento di un importo pari alla somma di imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo, salvo i casi di condotta dolosa di quest’ultimo. Il vantaggio per il contribuente è dunque evidente: se ci sono delle ulteriori detrazioni da conteggiare e si commette un errore (materiale) sulla somma da versare le sanzioni saranno a carico del professionista o il Caf e non del contribuente.

Il controllo sui contribuenti. L’Agenzia può però sempre controllare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per poter fruire di detrazioni o deduzioni: di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti. Per esempio, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, può essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

Le Rettifiche. Se, dopo aver trasmesso la dichiarazione, Caf o professionisti si accorgono di aver commesso errori, dopo aver avvisato il contribuente, possono trasmettere entro il 10 novembre una dichiarazione rettificativa. Se il contribuente non intende presentare la dichiarazione rettificativa, i Caf e i professionisti possono trasmettere all’Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati corretti. In entrambi i casi gli intermediari saranno tenuti al pagamento della sola sanzione, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.

In definitiva qualora solo qualora non si debbano effettuare modifiche, il 730 precompilato può essere accettato con il fai-da-te. In tutti gli altri casi può essere utile rivolgersi ad un professionista. Almeno fin quando non entreranno nella dichiarazione anche le spese sanitarie e quelle mediche.

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Zedde

Claudio Ferolla - Ufficio studi Ordine nazionale dottori Commercialisti

Il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della Ragioneria generale dello stato valuterà le richieste di accesso al fondo e provvederà alla loro autorizzazione.

Kamsin E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 20 Dicembre 2014 con la dote di 30 milioni dal 2015 per finanziare le diverse forme di mobilità previste nel Dl 90. In sede di prima applicazione il fondo per la mobilità finanzierà prioritariamente, la mobilità degli uffici giudiziari e la mobilità connessa ai soprannumerari derivanti dall'applicazione della legge Delrio sul riordino delle province. In pratica le risorse saranno utilizzate per finanziare il trasferimento di poco piu' di mille addetti dalle amministrazioni provinciali agli uffici giudiziari.

I destinatari L'articolo 2 del Dpcm prevede che il fondo potrà essere utilizzato, sempre, però, nei limiti della disponibilità del medesimo:
1. nei casi in cui lo prevedano specifiche disposizioni di legge;
2. nell'ipotesi di «mobilità funzionale»;
3. nelle ipotesi di «mobilità volontaria» e «mobilità obbligatoria», purché riconducibili alla fattispecie della mobilità neutrale per la finanza pubblica e finalizzate a rimediare a conclamate situazioni di carenza d'organico dell'amministrazione ricevente e senza la piena disponibilità di risorse finanziarie nel proprio bilancio.

Le amministrazioni pubbliche, per accedere al Fondo, dovranno dichiarare nel bando che intendono avvalersi del Fondo della mobilità. Invece gli enti a cui appartengono i lavoratori interessati al passaggio diretto e che daranno il nulla osta dovranno, a loro volta, impegnarsi a versare al fondo le risorse corrispondenti al 50% del trattamento economico spettante al personale che sarà trasferito.

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Anche i sacerdoti iscritti al Fondo Clero subiranno dal prossimo 1° gennaio 2016 l'adeguamento alla speranza di vita di 4 mesi. E' l'effetto della legge 122/2010.

Kamsin Dal primo gennaio 2016 anche l'età di accesso alla pensione degli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica subiranno un aumento secco di altri quattro mesi. Così ha disposto la Circolare Inps 63/2015 e il decreto ministeriale del 16 dicembre 2014.

Com'è noto i trattamenti erogati dal Fondo, stante la sua particolare natura, non sono stati interessati dalla riforma pensionistica Monti/Fornero destinata all’assicurazione generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della stessa ma al Fondo è applicabile comunque la disciplina dedicata alla speranza di vita. Secondo l'Inps la speranza di vita è un provvedimento a carattere generale, valido per tutte le forme di previdenza (quindi non solo quelle sostitutive ed esclusive dell'AGO) ma dalla manovra anticrisi del 2009, il decreto 78, in seguito ritoccato dalla legge 122/2010.

Per ottenere la pensione di vecchiaia sarà dunque necessario raggiungere i 68 anni e 7 mesi unitamente ad un minimo di 20 anni di contributi oppure 65 anni e 7 mesi unitamente a 40 anni di contributi. Il Fondo, infatti, non eroga un trattamento pensionistico indipendente dall’età anagrafica come invece accade nelle forme previdenziali dell'AGO (ai sensi di quanto previsto dall'art 42 della legge 488/1999). Una volta raggiunti questi requisiti la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo.

Il Fondo Clero. Gli iscritti al Fondo sono i sacerdoti secolari e i ministri di culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica. Il Fondo, che ha una peculiarità importante, poiché non è incompatibile con l’assicurazione generale obbligatoria e con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative di questa, ha come finalità quella di gestire gli obblighi contributivi degli iscritti e di provvedere alla liquidazione delle prestazioni degli stessi, assicurando loro, al contempo, la tutela previdenziale. 

Per poter far parte del Fondo in questione, è richiesta la cittadinanza italiana e la residenza nel nostro Paese, tranne nel caso in cui i soggetti interessati siano sacerdoti italiani impegnati in missioni all’estero oppure sacerdoti stranieri con servizio pastorale in Italia. Oltre alla prestazione di vecchiaia il Fondo eroga la pensione di invalidità che viene concessa nel caso in cui l’assicurato possa far valere almeno 5 anni di contribuzione, oltre ovviamente ai requisiti sanitari; la pensione ai superstiti invece spetta ai familiari aventi diritto di colui che possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versati al Fondo, al momento del decesso. La pensione a carico del Fondo è cumulabile con le pensioni a carico degli altri ordinamenti pensionistici limitatamente ai due terzi dell’importo; tale somma, trattenuta sulla pensione, viene devoluta a favore del Fondo stesso.

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Zedde

Gianfranco Curro' - Patronato Acli

Chiarimenti per i figli iscritti agli istituti tecnici superiori equiparati ai corsi di laurea. Il diritto all'assegno spetta non oltre il 26° anno di età.

Kamsin La legge riconosce il diritto alla pensione ai superstiti ai figli che si trovino in determinate condizioni (età, convivenza, mantenimento, inabilità, attività lavorativa). Nel caso del figlio minore, il diritto sussiste a prescindere da ogni altra eventuale ulteriore condizione e cessa al compimento del diciottesimo anno di età, a meno che non prosegua negli studi.

In altri termini, il figlio orfano diventato nel frattempo maggiorenne  non inabile  potrà continuare a percepire l'assegno solo se iscritto a una scuola media o professionale entro il limite di età dei 21 anni, oppure se iscritto all'università per la durata legale del corso di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni di età.

Nell'ambito della riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, il D.1. n. 7 del 2007 ha previsto la creazione degli Istituti tecnici superiori. Questi offrono una specifica offerta formativa non universitaria finalizzata a rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche.

I percorsi Its normalmente durano quattro semestri e richiedono, quale titolo di accesso, il diploma di istruzione secondaria superiore. Per particolari figure, essi possono avere anche durata superiore, nel limite massimo di sei semestri. Al termine del percorso scolastico vengono riconosciuti crediti formativi universitari e viene rilasciato il diploma di tecnico superiore, valido ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi e all'esame di Stato per le varie professioni.

Vista la natura non universitaria di questi corsi, si è posta in più sedi la questione interpretativa se i diplomi rilasciati dagli Istituti tecnici superiori possano essere equiparati ai titoli universitari ai fini del diritto alla pensione ai superstiti. Recependo un parere del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, l'Inps ha chiarito che l'iscrizione agli Its debba essere equiparata all'iscrizione a corsi universitari e come tale è da ritenersi utile ai fini del riconoscimento del diritto e/o proroga della pensione ai superstiti.

In ogni caso, precisa l'istituto, la qualifica di studente universitario si perde con il conseguimento del diploma Its nei limiti di durata del percorso previsto dal bando, e comunque al compimento del 26° anno di età in caso di iscrizione a un successivo corso di laurea o perfezionamento.

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A cura di Paolo Ferri, Patronato Acli

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