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La Camera approva definitivamente la legge di stabilità. Confermato lo stop delle penalizzazioni sino al 2017, c'è il tetto agli assegni d'oro. Fumata nera per i quota 96 della scuola, esodati e ferrovieri.

Kamsin Tetto alla crescita dell'assegno per chi era nel retributivo nel 2011, stop alla penalizzazione sino al 2017 per tutti i lavoratori, unificazione dei pagamenti al 10 del mese per chi riceve piu' prestazioni a carico dell'Inps. Sono queste le novità sul capitolo pensioni contenute nella legge di stabilità per il 2015, il provvedimento è stato approvato, ieri, dalla Camera in via definitiva. Ma andiamo con ordine.

Stop alle penalizzazioni
La legge di stabilità mette la parola fine al taglio dell'assegno dell'1-2% per chi va in pensione prima dei 62 anni. Niente piu' penalizzazione, sino al 2017, per chi ha raggiunto 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi le donne) e non ha ancora compiuto i 62 anni. Qui l'approfondimento di pensionioggi.it sulla misura.

Tetto al cumulo del trattamento contributivo
Via libera anche allo stop ai trattamenti che fino al 31 dicembre 2011 sono calcolati con il sistema retributivo e che con il sistema contributivo, dal 1° gennaio 2012, darebbero luogo ad un assegno piu' succulento di quanto sarebbe stato corrisposto con il previgente regime.

L'emendamento approvato da Palazzo Madama indica che "il trattamento non deve eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della Riforma". Ai fini della liquidazione del trattamento si dovrà computare "l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa."

Le economie derivanti dalla misura affluiranno in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Benefici Legati all'Amianto
Passano poi diverse misure sull'amianto. In primo luogo i lavoratori collocati in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa dell'impresa potranno ottenere la maggiorazione contributiva del periodo ultradecennale di esposizione all'amianto con un coefficiente pari a 1,5 invece dell'1,25. E potranno farlo valere anche ai fini della maturazione del diritto alla pensione.

Per tutelare i lavoratori del polo siderurgico di Genova si prevede che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte di lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, i provvedimenti di annullamento delle certificazioni sull'amianto rilasciate dall'Inail per il conseguimento dei benefici connessi a tale stato non sono tenute in considerazione a meno di dolo dell'interessato accertato in via definitiva.

A seguito del passaggio in Senato è stata, poi, approvata una salvaguardia dalle nuove regole pensionistiche Fornero in favore dei lavoratori dell'Isochimica di Avellino ammalati di amianto, che potranno, pertanto, andare in pensione nel 2015 in anticipo rispetto ai requisiti attualmente previsti dalla legge (la misura, secondo la relazione illustrativa, riguarderà circa 200 soggetti con un costo di circa 5milioni di euro annui).

Si estendono (in via sperimentale per il triennio 2015-2017) le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell’amianto (nel limite delle risorse disponibili nel Fondo stesso) ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o, per esposizione familiare, ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale.

Benefici previdenziali per le vittime di terrorismo
Alle vittime di terrorismo che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, si dovrà applicare un incremento della retribuzione pensionabile corrispondente a quella della qualifica superiore, senza alcun sbarramento. Inoltre, l'aumento figurativo di 10 anni ai fini previdenziali spetterà anche al coniuge e ai figli dell’invalido non presenti al momento dell'evento, nel nel caso in cui lo stesso beneficio non sia stato attribuito ai genitori della vittima. Infine i benefici previdenziali dovranno essere applicati anche nel caso in cui le posizioni assicurative siano state aperte successivamente all'evento terroristico.

Pagamenti degli assegni
Dal primo gennaio 2015, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Inps, i trattamenti pensionistici, saranno pagati il 10 di ogni mese, o il giorno successivo in caso di festivo, gli assegni, le pensioni e indennità di accompagnamento erogate gli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'Inail. Infine, i medici dovranno inviare in via telematica i certificati di morte.

Tra le altre modifiche c'è la riduzione del taglio ai patronati: il taglio passa da 150 a 35 milioni ma si avvia una processo di riforma del settore.

Seguifb

Zedde

Fumata nera per i quota 96 della scuola, i lavoratori esodati, i macchinisti ferroviari. Nella manovra non ci sono novità neanche per quanto riguarda i pensionamenti flessibili. Per i lavoratori precoci va in soffitta, però, la penalizzazione sino al 2017.

Kamsin La legge di stabilità delude le attese di molti lavoratori sul fronte previdenziale. Nel testo del disegno di legge non passa la misura sui quota 96 della scuola (sui quali il Governo, tuttavia, ha indicato di voler effettuare un intervento in occasione della Riforma della Buona scuola a febbraio), nè le proposte volte ad estendere le salvaguardie in favore dei lavoratori cd. esodati. No anche all'anticipo sulle pensioni per i lavoratori ferrovieri e all'introduzione dei pensionamenti flessibili (su cui, però, all'inizio dell'anno potrebbe riaprirsi la partita). 

L'unica novità degna di nota, in senso positivo, che segnaliamo è l'eliminazione della penalizzazione, quel taglio dell'1-2% che colpisce gli assegni di coloro che escono con la pensione anticipata senza aver perfezionato i 62 anni. Ma il beneficio, per ora, arriverà sino al 2017. Qui l'approfondimento di pensionioggi.it sulla misura.  

Da domani sull'home page di pensionioggi.it sarà disponibile uno speciale dedicato alle novità introdotte sulle pensioni con la legge di stabilità.

Seguifb

Zedde

La legge di Stabilità ha confermato l'estensione del bonus sulle ristrutturazioni edilizie al 50%, l'ecobonus e il bonus mobili per tutto il 2015.

Kamsin Buone notizie per chi ristruttura il proprio immobile o effettua lavori per il risparmio energetico. La legge di stabilità ha confermato per tutto il 2015 l'estensione delle detrazioni sia per le ristrutturazioni edilizie che per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Esteso anche il cd. bonus mobili. Ma andiamo con ordine. 

Bonus mobili - Per quanto riguarda il bonus per l'acquisto di elettrodomestici viene confermata la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, del bonus mobili, che consiste nella possibilità di detrarre il 50% delle spese, calcolate su ammontare massimo di 10 mila euro, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Ammesse alla detrazione del 50% le spese per mobili ed elettrodomestici anche se superiori (ma sempre nel limite dei 10 mila euro) a quelle sostenute per gli interventi di ristrutturazione, a cui il bonus è collegato.

Detrazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie - Viene prorogata fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni (cioè per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali).

Detrazione per interventi antisismici - Si estende per tutto il 2015 anche la detrazione del 65% (era 50%) per la messa in sicurezza antisismica degli edifici (prime case o edifici industriali) che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex dpcm 3274/2003), per un massimo di spesa pari a 96.000 euro.

Ecobonus 65%. - C'è anche la conferma per tutto l'anno prossimo della detrazione Irpef/Ires del 65% delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico. Viene inoltre prorogata di 6 mesi, dal 31 giugno 2015 al 30 dicembre 2015, la quota detraibile del 65% anche per gli interventi relativi a parti comuni dei condomini o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Con il passaggio parlamentare della legge di Stabilità 2015, l'ecobonus 65% è stato esteso a due interventi finora esclusi. Viene infatti introdotta la possibilità di beneficiare della detrazione del 65% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, relative all'acquisto e la posa in opera di schermature solari (allegato M, dlgs 311/2006) (detrazione massima 60 mila euro); b) acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (detrazione massima 30 mila euro). 

Resta, tuttavia, l'aumento della misura della ritenuta d'acconto sui bonifici per il pagamento degli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni del 65% e del 50%. Dunque, dal 1° gennaio 2015, l'aliquota passa dal 4 all'8%.

Zedde

Il Governo conferma il taglio del 50% dei costi nelle province che restano e del 30% di quelle che si trasformano in Città Metropolitane. No per ora ai prepensionamenti: i dipendenti saranno riassorbiti da Regioni, Comuni e Pubbliche Amministrazioni.

Kamsin La legge di stabilità conferma la stretta sul personale provinciale ma non concede la possibilità di prepensionamento sino al 2018 del personale in eccedenza, come chiedevano gli enti locali. Ma andiamo con ordine. Cerchiamo di comprendere le novità contenute nei commi 421 e ss dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015.

In primo luogo il Governo ha dichiarato in esubero il 50% dei dipendenti delle province e il 30% di quelli delle città metropolitane con la possibilità, tuttavia, per gli enti di deliberare una riduzione superiore. Si tratta di circa 20mila lavoratori. Entro il 1° Aprile gli enti locali dovranno individuare il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

In pratica entro tale scadenza ogni ente dovrà compilare la lista delle persone che manterrà per gestire le funzioni rimaste. Gli altri verranno messi in mobilità e si cercherà di riassorbirli, prioritariamente presso regioni, comuni o, in subordine, verso altre amministrazioni statali con la garanzia, però, di mantenere la medesima posizione giuridica ed economica maturata.

Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province, con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali sulla base di apposite convenzioni.

Se il personale interessato dalla mobilità non sarà completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si dovrà provvedere a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale delle personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Solo dal 2017, se anche l'impiego a tempo parziale non garantirà il riassorbimento delle eccedenze, partirà «il collocamento in disponibilità» con annesso taglio in busta paga del 20 per cento. Disponibilità che durerà due anni. Le eventuali cessazioni scatteranno solo dopo il 30 aprile 2019.

Seguifb

Zedde

il comma 421 prevede che la dotazione organica delle città metropolitane
e delle province delle regioni ordinarie (di seguito “enti”) sia stabilita in
misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore
della legge n.56 del 2014, ridotta, rispettivamente, in misura pari al 30% e al
50% (30% per le province con territorio interamente montano e confinanti con
Paesi stranieri). Gli enti possono comunque deliberare una riduzione
superiore;
il comma 422 dispone che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge venga individuato il personale che rimane assegnato agli enti e
quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di
partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente;
I Lavoratori precoci potranno accedere alla pensione anticipata senza alcuna decurtazione sino al 2017. Da chiarire gli effetti sulle pensioni già decurtate.

Kamsin Passa indenne al Senato l'emendamento che mette la parola fine alla penalizzazione sino al 2017. Dal prossimo 1° gennaio si potrà andare in pensione anticipata al perfezionamento di 42 anni e mezzo di contributi (41 anni e mezzo le donne) senza dover piu' tenere d'occhio l'età anagrafica per evitare di far scattare le penalizzazioni.

Vediamo dunque di tradurre in parole chiare cosa cambierà dando per scontato che, ormai, il testo della legge di stabilità è blindato e la Camera dei Deputati non potrà apportare, quindi, ulteriori modifiche all'emendamento.

Innanzitutto bisogna delimitare il campo di applicazione della misura. Essa riguarda i lavoratori che escono con la pensione anticipata, cioè con 42 anni e mezzo di contributi (un anno in meno per le lavoratrici) indipendentemente dall'età anagrafica, sia che si tratti di dipendenti sia di autonomi. La pensione anticipata è, del resto, per sua natura svincolata dall'età anagrafica (si può accedere anche a 58 anni di età purchè si siano raggiunti per l'appunto i 42 anni e mezzo di contributi) ma per disincentivare l'ingresso alla pensione la legge Fornero del 2011 ha previsto un meccanismo secondo il quale in assenza di almeno 62 anni di età l'assegno viene decurtato.

Di quanto? Il taglio è pari all'1% per ogni anno di anticipo sino a 60 anni e del 2% per ogni anno ulteriore rispetto all'età dei 60 anni. A conti fatti pertanto un lavoratore che ha 60 anni e decide di lasciare incorre in un taglio del 2%, taglio che sale al 4% se ha 59 anni e così via. Scopo della norma è, infatti, quello di incentivare il lavoratore a restare sul posto di lavoro sino, almeno, a 62 anni e limitare l'esborso per le Casse dell'Inps.

Queste sono le regole base. Non condivisibili per molti ma, almeno, chiare. Il legislatore tuttavia le ha subito modificate, complicandole notevolmente (con l'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012), prevedendo che il sistema di penalizzazioni sopra esposto non trova applicazione, sino al 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva sia composta da sola prestazione effettiva da lavoro (piu' alcuni, ma limitatissimi e tassativi, periodi di contribuzione figurativa).

Tradotto in parole povere significa che sono graziati dalla penalizzazione solo gli "stacanovisti", quei soggetti che hanno lavorato ininterrottamente per 42 anni e mezzo (41 anni e mezzo le donne) senza mai aver perso o lasciato il posto di lavoro se non per malattia, maternità obbligatoria, servizio militare e congedi o permessi per l'assistenza di disabili. Periodi diversi da quelli predetti, se fruiti, vanno recuperati e sostituiti con periodi lavorativi. Ma questa "grazia" comunque termina il 31 Dicembre 2017.

Cosa cambia dunque con il ddl di stabilità? Che viene esteso questo beneficio a tutti i lavoratori. Dunque anche coloro che hanno periodi di contribuzione diversa da quella effettiva da lavoro potranno, dal 1° gennaio 2015, evitare la penalizzazione. Piu' semplicemente chiunque raggiungerà i 42 anni e mezzo di contributi (41 anni e mezzo per le lavoratrici) non avrà applicata la decurtazione. Ma resta, almeno per ora, il termine del 31 Dicembre 2017 con la speranza che, uscito il paese dalla crisi, un nuovo intervento elimini o sposti in avanti questo limite temporale.

La tabella sottostante mostra i cambiamenti se la modifica passerà definitivamente in Parlamento.

Restano da comprendere gli effetti di questa misura sugli assegni già decurtati prima dell'introduzione della novella. L'emendamento precisa infatti che la novità ha effetto dagli assegni con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Quanto perso dai lavoratori che hanno visto l'assegno decurtato prima dell'entrata in vigore della misura non potrà essere, dunque, recuperato. 

seguifb

Zedde

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