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Jobs Act, in Gazzetta la legge Delega 183/2014. Ecco il testo
Arriva in Gazzetta Ufficiale il Jobs Act, la legge contenente le deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attivita’ ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Kamsin E' stata pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la legge 183/2014, la Delega in materia di Riforma del Mercato del Lavoro e degli ammortizzatori sociali (il cd. Jobs Act). La legge è entrata in vigore oggi, 16 Dicembre 2014. Il Jobs Act, lo si ricorda, contiene la piu' importante riforma del mercato del lavoro da diverso tempo a questa parte.
C'è il contratto a tutele crescenti, il superamento (quasi definitivo) dell’articolo 18 e quindi del reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato, le nuove regole sul demansionamento e sui controlli a distanza. La riscrittura delle norme sugli ammortizzatori sociali, il riordino dell'Aspi, i servizi per il lavoro e le politiche attive, il codice semplificato delle discipline e delle tipologie contrattuali.
Per i neoassunti con contratto a tutele crescenti - ed è questo il passaggio sul quale si sono registrate le maggiori tensioni politiche - cambierà la disciplina sulla tutela reale in caso di illegittimo licenziamento (cioè l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori).
Per produrre i primi effetti concreti, però, bisognerà attendere almeno un mese. Si tratta di un disegno di legge delega, che si limita a indicare i principi generali della riforma. Saranno poi almeno sei decreti delegati a definire i dettagli. La palla, stavolta, è direttamente nelle mani del governo. E alle Camere resta solo un parere non vincolante.
Il primo decreto delegato è atteso dal Cdm che si riunirà a metà dicembre e riguarderà il contratto a tutele crescenti; l'obiettivo è far entrare in vigore lo strumento che rivede l'articolo 18 già dal prossimo anno. Ma in ogni caso, come ha affermato il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, entro tre mesi tutti i decreti attuativi della riforma saranno pronti.
Qui il testo ufficiale della legge 183/2014
In attesa dei provvedimenti attuativi ecco l'ABC di pensionioggi.it delle novità contenute nella legge delega di riforma del lavoro. guidariformalavoro
Zedde
Riforma Pensioni, Padoan avverte: "impossibile tornare indietro"
Il Ministro dell'Economia PierCarlo Padoan difende l'impianto della Riforma Fornero del 2011. Non sarà possibile metterla in discussione in futuro.
Kamsin L'intervento sulle pensioni del 2011 è stato necessario per correggere le anomalie nell'andamento della spesa previdenziale dello Stato. Gli effetti sul bilancio, però, non erano immediati e per questa ragione si è dovuto procedere con il blocco, parziale, dell'indicizzazione degli assegni e all'aumento brusco dei requisiti anagrafici e contributivi utili per l'accesso alle prestazioni pensionistiche. E' quanto ha indicato il Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan intervenuto in mattinata al convegno organizzato alla Mefop Lecture «The clash of generations» presso la sala del Parlamentino del ministero dell'Economia.
Il Ministro ha ricordato come da allora i vari governi che si sono succeduti hanno cercato di mettere un argine ai tanti problemi creati dalla Riforma. Ad iniziare dal tema esodati su cui "anche il Governo Renzi ha approvato, di recente, un nuovo provvedimento di salvaguardia", ma il sistema nel suo complesso, anche se deve essere ritoccato, non potrà essere messo in discussione in quanto garantisce "sostenibilità da un punto di vista finanziario".
L'Italia, ha osservato Padoan, è tra i Paesi Ocse quello che presenta un numero molto elevato di riforme effettuate in materia di pensioni negli ultimi vent'anni. Dalla riforma Amato del '92 alla riforma Dini nel '95, per finire con la riforma Monti-Fornero del 2011, che ha innalzato l'età pensionabile, con annessa l'eliminazione delle pensioni di anzianità e il passaggio per tutti al contributivo: tutti interventi che garantiscono, secondo le previsioni relative ai prossimi 15-20 anni, la riduzione della spesa pensionistica di circa 1,5 punti di Pil. «Interventi che accrescono la solidità e la stabilità nel tempo del nostro sistema pensionistico e pongono il debito italiano, pur con il suo alto livello, in una situazione di sostenibilità molto superiore rispetto a quella di diversi altri Paesi».
Secondo Padoan l'innalzamento dell'età pensionabile e il passaggio per tutti al sistema contributivo sono i punti cardine del futuro su cui non si potrà tornare indietro. Il 2011 segna uno "spartiacque" chiaro sulle pensioni. L'Italia da quel momento ha scelto la strada della sostenibilità della spesa previdenziale come "certifica l'Ue" (il Ministro ha fatto esplicito riferimento alle due ultime lettere inviate alla Commissione europea in cui si apprezza l'impianto della Riforma Fornero).
Zedde
Pensioni Esodati, Pubblicato il primo report sulla Sesta Salvaguardia
Pubblicato il primo report delle domande pervenute alle direzioni territoriali del lavoro nell'ambito della sesta procedura di salvaguardia.
Kamsin Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il primo report sul monitoraggio delle domande presentate per l'accesso ai benefici della cosiddetta sesta salvaguardia prevista dalla legge 147/2014 e dal Messaggio Inps 8881/2014. Il documento diffuso mostra le istanze di accesso al beneficio nel periodo intercorrente tra il 6 novembre e l'8 Dicembre 2014 alle direzioni territoriali del lavoro sono state ben 6.928. All'appello, come nel precedente report, mancano tuttavia Sicilia e Trentino Alto Adige.
Le istanze monitorate si riferiscono esclusivamente a quei lavoratori tenuti al "passaggio" presso la DTL ai fini del riconoscimento della salvaguardia. Si tratta in particolare dei:
1) lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
2) lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
3) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
4) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;
5) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni (l'Inps ha esentato, però, dalla ripresentazione della domanda coloro che avevano già presentato domanda di accesso alla DTL nell'ambito delle procedure per la quarta salvaguardia, a condizione che la DTL non la avesse respinta);
Si segnala, in particolare, che per quanto riguarda quest'ultimo profilo di tutela le DTL hanno ricevuto ben 2.147 istanze di accesso a fronte di soli 1800 posti complessivamente disponibili. In questa categoria vanno, peraltro, aggiunti coloro che sono rimasti esclusi con la precedente salvaguardia per l'esaurimento del plafond, e che ammontano, secondo stime sindacali, a circa 2000 unità.
Fonti: il report diffuso dal ministero del Lavoro
Zedde
Riforma Pensioni, da oggi rush finale in Senato
E' ripreso oggi l'esame in Commissione Bilancio degli emendamenti alla legge di stabilità. Sui fondi pensione nodo ancora da sciogliere. Dal Governo via libera alla deroga per i lavoratori dell'Isochimica di Avellino esposti all'amianto.
Kamsin E' ripreso oggi in Commissione Bilancio del Senato l'esame agli emendamenti sulla legge di stabilità. La commissione dovrebbe ultimare i lavori mercoledì sera o al massimo giovedì mattina. Il via libera dell'Aula, con la “fiducia”, dovrebbe arrivare non oltre il 18-19 dicembre, per consentire il passaggio del testo alla Camera prima di Natale per il sì finale. Tre questioni rimangono ancora in sospeso: tassazione fondi pensione e Casse privatizzate; soglie dei “minimi” per i professionisti; ritocchi all'Irap (si prevede una franchigia per le Pmi e azzeramento costo del lavoro per tutti gli stagionale). In tutti e tre i casi la base di partenza per apportare modifiche al testo sarà quella degli emendamenti già depositati dai gruppi parlamentari sui quali il Governo opererà eventuali nuove riformulazioni.
Tutte le altre modifiche al capitolo pensioni saranno invece discusse nel corso della settimana. Si parte comunque dalle novità approvate in prima lettura dalla Camera: stop alla penalizzazione sino al 2017 per chi consegue i requisiti per la pensione anticipata e tetto sulle pensioni d'oro. A vario titolo al Senato si cerca di estendere e/o di ancorare a determinati requisiti reddituali tali innovazioni. E poi c'è il capitolo delle nuove deroghe alla Riforma Fornero con diverse proposte presentate dai partiti di opposizione (Sel, M5S e Lega), ad iniziare dai quota 96 della scuola. Vedremo nei prossimi giorni se il Governo farà qualche concessione.
Al vaglio dei senatori, dopo la scrematura tra inammissibilità e segnalazioni da parte dei gruppi, restano del resto circa 6-700 emendamenti dei 3800 iniziali, molti dei quali sugli stessi temi come, pensioni, il regime dei minimi o dell'Irap, così come sul ridimensionamento del taglio ai patronati, temi sui quali il Governo vorrebbe intervenire attraverso le proposte parlamentari.
Per ora l'unica apertura governativa è arrivata per i lavoratori dell'Isochimica di Avellino, ammalati di amianto. Sabato l'esecutivo ha presentato in Senato un emedamento che consente a tali soggetti possano mantenere le previgenti regole di pensionamento. La misura, secondo la relazione illustrativa, riguarderà circa 200 soggetti con un costo di circa 5milioni di euro annui.
Zedde
Aspi 2015, la durata varierà a seconda dei contributi
La Delega sulla Riforma del Lavoro prevede l'armonizzazione della disciplina Aspi relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi.
Kamsin Entro la prossima primavera l'esecutivo metterà mano all'Aspi, esercitando la Delega prevista nella legge sulla Riforma del Mercato del Lavoro, il cd. Jobs Act, approvata agli inizi di Dicembre dal Parlamento. La bozza di decreto legislativo potrebbe essere già licenziata durante il prossimo Cdm previsto per il 22 Dicembre e, quindi, passare all'esame delle Commissioni Parlamentari per il definitivo via libera entro Gennaio.
L'obiettivo del Governo è di avviare entro giugno la riforma delle tutele che possono essere concesse ai disoccupati e a coloro hanno perso il posto di lavoro "involontariamente". In attesa del decreto attuativo che fisserà puntualmente le condizioni e i requisiti per la nuova Aspi vediamo quali sono i punti cardine della Riforma.
In primo luogo la Delega prevede il superamento dell'attuale Aspi e mini-Aspi e l'introduzione di un unico ammortizzare sociale la cui durata sarà variabile, personalizzata, in quanto agganciata "alla pregressa storia contributiva del lavoratore". Ci sarà quindi un incremento della durata massima della nuova Aspi per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti. In sostanza non ci sarà piu' la differenza tra Aspi e l'attuale MiniAspi destinata ai precari poichè la durata dei trattamenti sarà rapportata ai contributi versati. Resteranno, comunque, esclusi dalla nuova tutela gli amministratori e sindaci.
In secondo luogo l'Aspi sarà concessa anche ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, almeno fino al loro superamento (come recita la Delega), contratti attualmente rimasti scoperti da ogni forma di garanzia con la riforma Fornero del 2012.
La Legge, inoltre, prevede genericamente una modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni - principio in base al quale le prestazioni di disoccupazione vengono erogate a prescindere dall'effettivo versamento della contribuzione da parte del committente -, prevedendo, prima dell’entrata a regime, un periodo "almeno biennale di sperimentazione a risorse definite".
Chi fruirà della nuova Aspi dovrà, inoltre, seguire particolari percorsi per trovare una nuova occupazione, con il coinvolgimento anche in attività a beneficio delle comunità locali. Nel decreto attuativo saranno adeguate le sanzioni e le modalità di applicazione, per aumentare l'effettività, secondo criteri oggettivi ed uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario del sostegno al reddito che rifiuta una nuova occupazione, o programmi di formazione o che non intenda svolgere attività a beneficio delle comunità locali.
Dopo l'Aspi un ulteriore ammortizzatore sociale - La delega conferisce mandato al Governo anche di introdurre massimali in relazione alla contribuzione figurativa e la possibilità di concedere, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti. Si tratta in pratica di un'indennità di ultima istanza, a carattere universale, che potrà essere concessa a chi ha un Isee basso, da stabilire nel provvedimento attuativo.
guidariformalavoro
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Riforma Pensioni, Damiano: ok a pensioni flessibili nel 2015
Nel 2015 il Governo dovrà garantire un sistema di pensionamenti flessibili che consenta un anticipo dell'età pensionabile di almeno 3 anni. Ma bisogna risolvere la vicenda dei quota 96 della scuola e di altri tanti errori della Riforma Fornero.
Kamsin “Condividiamo l’opinione di Tiziano Treu, commissario dell’Inps, di introdurre un criterio di flessibilita’ nel sistema pensionistico”. E' quanto ha detto Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della camera. “Su questo argomento – continua Damiano – il Partito Democratico ha depositato una proposta di legge, di cui sono primo firmatario, che prevede la possibilita’ per chi ha 35 anni di contributi di andare in pensione a partire dall’eta’ di 62 anni (cd. i pensionamenti flessibili) oppure con 41 anni di contributi indipendentemente dall’eta’ anagrafica”.
Treu nei giorni scorsi aveva indicato che tra le priorità da affrontare nel prossimo anno c'è l'ammorbidimento dei requisiti previdenziali fissati dalla Riforma del 2011. Ipotesi condivisa anche dal relatore al ddl di stabilità, Giorgio Santini (Pd), che ha aperto alla possibilità di un intervento in tal senso in occasione della Riforma della Governance dell'Inps, prevista per il primo semestre del 2015.
“Questa proposta – prosegue Damiano – di cui sono a conoscenza il governo e il ministro Poletti, consentirebbe, a mio avviso, di risolvere anche il problema delle decine di migliaia di esodati che, nonostante le sei salvaguardie, sono ancora rimasti intrappolati nella Legge Fornero”. “Ricordiamo al commissario dell’INPS che altri temi previdenziali da affrontare sono quelli delle ricongiunzioni, dell'opzione donna, dei macchinisti delle ferrovie e dei Quota 96 della scuola. Si tratta di un pacchetto di problemi causati da errori legislativi ai quali va posto riparo se si vuole perseguire un criterio di giustizia sociale”, ha detto Damiano.
Zedde
Pensioni, così cambiano gli assegni nel 2015
L'Inps dovrà recuperare lo 0,1% di rivalutazione provvisoriamente erogata durante l'anno 2014. Il tasso concesso per il 2015 è dello 0,3%.
Kamsin Nel 2015 le pensioni saranno rivalutate dello 0,3 per cento. Ma il tasso di rivalutazione definitivo per il 2014 sarà dell’1,1% invece dell’1,2% provvisorio applicato finora. E' quanto ha stabilito il decreto del ministero dell’Economia del 20 novembre 2014, pubblicato in «Gazzetta ufficiale» il 2 dicembre scorso.
La frenata dell'inflazione registrata nel corso di quest'anno, così come calcolata dall'Istat, determinerà, quindi, un contenimento della rivalutazione degli assegni previdenziali. Quale effetto delle indicazioni contenute nel decreto, il valore definitivo del trattamento minimo per il 2014 è di 500,88 euro, mentre quello dell'anno prossimo sarà di 502,38 euro. Per effetto di queste novità vediamo, quindi, nella tabella seguente come cambierà dal prossimo anno la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici.
I cinque scaglioni di rivalutazione, evidenziati nelle tabelle, sono frutto della legge 147/2013 che ha, almeno parzialmente, rimosso il blocco disposto dal Decreto legge 201/2011. La legge di stabilità 2014 ha previsto, infatti, che per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo l'adeguamento avviene in misura piena (100%); per le pensioni di importo superiore e sino a quattro volte il trattamento minimo viene riconosciuto il 95% dell'adeguamento; per quelle di importo superiore e sino a cinque volte il minimo l'adeguamento è pari al 75%; adeguamento che scende al 50 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il minimo, del 45% per le fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
Gli effetti - Per effetto della rivalutazione un pensionato che percepisce mille euro nel 2014 vedrà il proprio assegno crescere, pertanto, dello 0,30% e raggiungere i 1003 euro al mese; chi percepisce 3mila euro vedrà l'assegno salire dello 0,15% ed aggiungerà quindi 4,5 euro al mese in piu' al trattamento. Almeno in teoria. I calcoli infatti sono piu' complessi di quanto sembra perchè, il tasso dello 0,3% per l'anno prossimo non va applicato all'importo dell'assegno pagato nel 2014 sulla base dell'adeguamento provvisorio, ma sul valore definitivo, che è più basso, perché il tasso da utilizzare per il 2014 è dell'1,1% invece dell'1,2% A fine 2013, infatti, è stata data indicazione di rivalutare le pensioni dell'1,2% dal 2014 (ad un tasso provvisorio). Lo scorso 20 novembre, invece, è stato comunicato il tasso definitivo, che è pari all'1,1% e contestualmente è stato indicato quello provvisorio per il 2015 (lo 0,3%).
In altre parole, il nostro pensionato che oggi ha un assegno di 1.000 euro lordi, l'anno prossimo non incasserà 1.003 ma 1.002,01 euro.
L'aggiustamento retroattivo degli importi comporta, inoltre, anche un altro effetto negativo per i pensionati. Poiché nel 2014 il valore provvisorio dell'assegno è stato più generoso di quello definitivo, a inizio 2015 l'Inps dovrà recuperare la differenza, pari allo 0,1 per cento. In altre parole, l'ipotetico assegno di 1.000 euro lordi pagato finora sarebbe dovuto essere di 999,01 euro. Quindi a gennaio si dovranno restituire 12,87 euro (bisogna considerare infatti anche la tredicesima). Di conseguenza il nostro ipotetico pensionato l'anno prossimo percepirà 26,13 euro in più rispetto a oggi, ma subirà un conguaglio negativo riferito al 2014 di 12,87 euro e quindi l'incremento annuale "netto" (cioè i soldi in più che effettivamente metterà in tasca) sarà disoli 13,26 euro. Le modalità di recupero e gli importi esatti saranno comunicati dall'Inps nelle prossime settimane con una circolare.
Il recupero interesserà, inoltre, anche chi incassa una pensione di importo compreso fra tre e quattro volte il minimo o superiore a sei volte il minimo. L'Inps, infatti, ha pagato nel 2014 importi che devono essere rettificati sia nel tasso di rivalutazione (dall'1,2 all'1,1%), sia nell'aliquota di indicizzazione. Il risultato di questi assestamenti è che chi si colloca nella fascia tra 3 e 4 volte il minimo (per esempio 1.600 euro), avrà un beneficio maggiore perché gli sarà riconosciuta l'indicizzazione al 95% invece del 90% applicata temporaneamente finora; mentre chi percepisce oltre 3mila euro avrà un saldo negativo perchè l'aliquota di indicizzazione è scesa dal 50% al 40%.
Zedde
Riforma Pensioni, stop ai prepensionamenti sino al 2018 nelle Province
La proposta del Governo prevede il taglio del 50% dei costi nelle province che restano e del 30% di quelle che si trasformano in Città Metropolitane.
Kamsin Sabato il governo ha presentato in commissione Bilancio di Palazzo Madama la proposta per ridurre il costo del funzionamento delle province e gestire gli esuberi dei dipendenti. La misura è volta a definire gli effetti dell'approvazione, la scorsa primavera, della Riforma delle Province (cd. Riforma Delrio) che ha svuotato le funzioni degli enti territoriali.
L'emendamento (disponibile in calce) prevede la riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane e la definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni e comuni, prioritariamente, nonché verso le altre pubbliche amministrazioni - con esclusione del personale amministrativo di alcuni settori della P.A. caratterizzati da specifica professionalità - a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione. Per i dipendenti delle Province che risulteranno in esubero quindi, scatterà la mobilità verso altre destinazioni (si pensi alle cancellerie dei tribunali agli altri uffici territoriali della Pa centrale e locale).
I dipendenti dichiarati in esubero potranno, inoltre, essere collocati in prepensionamento qualora l'apertura della finestra mobile, calcolata con le norme pre-riforma Fornero, si collochi entro il 31 Dicembre 2016 (ai sensi dell'articolo 2 del Dl 95/2012) secondo le modalità ed il calendario fissato dall'articolo 4 del Dl 101/2013; in caso contrario scatterà la collocazione presso altre pubbliche amministrazioni. Nell'emendamento governativo non c'è traccia, infatti, dell'estensione dei prepensionamenti sino al 2018 (come chiedevano gli enti territoriali) e, pertanto, dovrebbero restare in vigore le regole attuali. Tali regole concedono a tutti gli enti pubblici (tra cui anche quelli territoriali) la possibilità di collocare a riposo, in via prioritaria rispetto ad altre forme di collocamento, i dipendenti dichiarati in esubero sulla base di specifici piani di riduzione delle piante organiche a condizione che maturino la decorrenza della prestazione pensionistica, calcolata con le regole ante-Fornero, entro il 2016.
Viene, inoltre, assicurato il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, consentendo alle città metropolitane e alle province di finanziare temporaneamente il personale a tempo indeterminato e la proroga dei contratti flessibili, nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale e nei limiti di 60 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al FSE di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Zedde
156-bis. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di molo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti potranno deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 156. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 156- ter a 156-novies.
156-ter. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 156-bis e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.
156-quater. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 156-bis. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto del comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 156-quienquies e in via subordinata con le modalità di cui al 156-s exties . Si applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni per l'anno 2015 e di 3 milioni per l'anno 2016.
156.quinquies - Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse pèr le assinvioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di molo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese di personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa del comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.
156-sexies. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della fimzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le Università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, Afam ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 156-ter interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati sul proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 156-quater, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, istituito dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle.
156-septies. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali.
156-octies. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 156-bis a 156-novies, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 156-decies ricorrendo, altresì, ove necessario all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 1 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidatante, previa convenzione con gli enti destinatari.
156-novies. Nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contribuiva. In caso di mancato completo assorbimento dei soprannumeri restano ferme le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto 165 del 2001.
156-decies. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.
Tasi 2015, niente aumenti per il prossimo anno
Via libera del Governo all'emendamento al ddl di stabilità che proroga il tetto per l'aliquota del 2,5 per mille sulle prime case per il 2015. Capitolo Local Tax rischia di slittare al 2016.
Kamsin La local tax slitta al 2016 e il Governo corre ai ripari presentando un apposito emendamento al ddl di stabilità per evitare che la Tasi aumenti dal prossimo anno. Infatti per il solo 2014 era operativo un tetto all’aliquota, fissato al 2,5 per mille, oltre alla regola generale per cui la somma di Imu e Tasi non può superare le vecchie aliquote massime dell’Imu (6 per mille per le abitazioni principali e 10,6 per gli altri immobili). Scaduta la norma transitoria, dal 2015 i Comuni avrebbero potuto quindi potuto far crescere fino al 6 per mille il prelievo sulle prime case: opzione non improbabile visti anche gli ulteriori tagli dei trasferimenti destinati agli enti locali.
Il prossimo anno, invece, la Tasi resterà sui valori del 2014: aliquota massima del 2,5 per mille piu' l'eventuale 0,8 per mille aggiuntivo nel caso in cui i Comuni finanzino detrazioni sulle abitazioni principali.
Anche per il canone televisivo dopo molte discussioni l’esecutivo ha abbandonato l’idea di portare avanti in tempi rapidi la riforma ha preferito stabilire che il prossimo anno la tassa sul possesso dell’apparecchio televisivo resti all’attuale livello di 113,50 euro.
Zedde
Riforma Pensioni, ecco le aperture del Governo
Riprende questa settimana l'esame in Commissione Bilancio degli emendamenti alla legge di stabilità. Dal Governo via libera alla deroga per i lavoratori dell'Isochimica di Avellino esposti all'amianto.
Kamsin La legge di Stabilità prosegue il suo iter a Palazzo Madama. Ieri il governo ha presentato in commissione Bilancio un pacchetto di 60 emendamenti che saranno esaminati a partire da domani. Gli emendamenti depositati riguardano diverse questioni importanti (si pensi allo stop dell'aumento della Tasi e del Canone Rai) ma tra le proposte mancano ancora diverse altre questioni critiche, nodi che il governo punta a sciogliere la prossima settimana.
In particolare, Palazzo Chigi sta lavorando sui fondi pensione per i quali la manovra prevede un aumento della tassazione dall'11,5 al 20% con efficacia retroattiva dal 2014 al netto dei riscatti già effettuati. Sul tema c’è un serrato dibattito interno alla maggioranza, la quale spinge il governo a moderare la leva fiscale fissando l'aliquota al 17%.
Ieri, tuttavia, il Governo ha sciolto il nodo per il personale in esubero di Province e Città Metropolitane. Si prevede la riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane e la definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni e comuni, prioritariamente, nonché verso le altre pubbliche amministrazioni - con esclusione del personale amministrativo di alcuni settori della P.A. caratterizzati da specifica professionalità - a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione. Esclusa dal testo dell'emendamento, per ora, la possibilità di procedere a prepensionamenti sino al 2018 del personale in esubero, i termini restano quelli ordinari.
E' arrivato invece il via libera alla Deroga alla Riforma Fornero per i lavoratori dell'Isochimica di Avellino, ammalati di amianto. L'emedamento governativo (in calce il testo) prevede che tali soggetti possano mantenere le previgenti regole di pensionamento qualora conseguano la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 2015. La misura, secondo la relazione illustrativa, riguarderà circa 200 soggetti con un costo di circa 5milioni di euro annui.
Tutte le altre modifiche al capitolo pensioni saranno invece discusse nel corso della settimana. Tra le principali richieste di modifica si ricorda l'eliminazione definitiva (cioè anche oltre il 2017) della penalizzazione per chi accede alla pensione anticipata (42 anni e mezzo di contributi; 41 anni e mezzo le donne). Sempre sul tema penalizzazione c'è la proposta di "depenalizzare" anche agli assegni decurtati prima del 2015 e l'ipotesi, formulata da 24 senatori Pd, di lasciare la penalizzazione solo sui trattamenti superiori a 3500 euro lordi al mese). Poi ci sono le tante deroghe a vario titolo presentate: si va dalla introduzione della deroga per i quota 96 della scuola; revisione delle norme pensionistiche per i macchinisti ferroviari; allargamento della platea degli esodati "salvaguardati"; estensione dei benefici previdenziali in materia di amianto; prepensionamento del personale delle province in esubero; revisione del tetto sulle pensioni d'oro introdotto in prima lettura del provvedimento.
Zedde
89-ter In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da Piano di Bonifica da parte dell'Ente Territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni e integrazioni."