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La Commissione Bilancio della Camera esamina le proposte di modifica al ddl stabilità riguardanti i lavoratori precoci, la proroga dell'opzione donna, i quota 96 della scuola, esodati e ferrovieri.

Kamsin E' ripreso oggi in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati l’esame della legge di stabilità. In Commissione si registra un duro braccio di ferro tra maggioranza e minoranza con il Governo che ha aperto alla possibilità di apportare diverse modifiche al testo. Oggi, infatti, il governo dovrebbe presentare i propri emendamenti più importanti.

«Gli 80 euro non si toccano» ha annunciato ieri il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta. Il governo sta valutando la possibilità di rendere strutturale la compensazione dei debiti delle imprese con il Fisco con i crediti da loro vantati nei confronti della Pa e di elevare l’esenzione fiscale dei buoni pasto fino a 7 euro per i ticket elettronici, a 6 per quelli cartacei, la revisione della tassazione sulla previdenza complementare e sulle Casse dei Professionisti, il taglio ai patronati. Sempre il governo ha presentato un emendamento che autorizza la Difesa a vendere gli immobili liberi di pregio all’asta riducendo il prezzo di vendita da porre a base d’asta. Ieri in commissione Bilancio è stata bocciata la proposta di trasferire le risorse della Cassa conguaglio per il settore elettrico alla Tesoreria unica.

Gli occhi, tuttavia, sono tutti puntati agli emendamenti segnalati dalle opposizioni al ddl che chiedono, in piu' punti, di modificare alcune criticità della Riforma Fornero del 2011.  In primis la possibilità di una estensione del regime sperimentale donna a tutto il 2015; la soluzione della vicenda dei quota 96 della scuola; la sterilizzazione delle penalizzazioni per i lavoratori precoci sino al 2017; alcune modifiche per i ferrovieri e gli esodati del settore edile o con alle spalle il fallimento dell'azienda. Pensionioggi.it ha già elencato le proposte emendative segnalate in Commissione per la loro votazione. Sulla vicenda si attende tra oggi e domani il parere del Governo e del relatore della maggioranza e quindi le votazioni della Commissione.

Ieri anche la sinistra del Pd ha presentato i propri emendamenti alla manovra per «correggere il segno della politica economica del governo» ha detto Stefano Fassina. Otto gli emendamenti sottoscritti da una trentina di deputati. Due riguardano il bonus bebè e il bonus Irpef. Per gli 80 euro l’idea è utilizzare l’Isee (Indicatore situazione economica equivalente) per ridefinirne l’attribuzione, tenendo conto della «composizione del nucleo familiare e di eventuali altri redditi» con un limite di reddito a 15 mila euro. Anche per il bonus-bebè varrebbe tale limite.

Zedde

Le nuove regole valgono solo per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Il Governo rinuncia alla vacatio legis per accelerare i tempi di entrata in vigore delle norme.

Kamsin In Commissione Lavoro ha retto l'accordo raggiunto all'interno del Pd sulla riforma del mercato del lavoro. Sarà esclusa per i licenziamenti economici la possibilità di reintegra sul posto di lavoro, verrà sostituita da un indennizzo certo e crescente con le anzianità di servizio. La reintegra resta per i licenziamenti nulli e discriminatori nonchè specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare con tempi, però, certi per impugnare.

La formulazione è ancora vaga, perché il Jobs act è un disegno di legge delega e quindi fissa solo i principi generali che saranno poi dettagliati dalle norme attuative ma in ogni caso il reintegro nel posto di lavoro resterà per i licenziamenti nulli e discriminatori, cioè quelli basati sul credo politico o religioso. Mentre sarà cancellato per i licenziamenti economici, legati all’andamento dell’azienda, per i quali ci sarà solo un «indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio»; resterà il reintegro per «specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato». I casi concreti verranno indicati nel primo decreto attuativo, quello sul contratto unico a tutele crescenti che il governo vuole emanare il giorno stesso dell’entrata in vigore della delega, cancellando per di più i 15 giorni di vacatio legis che di solito passano tra la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’entrata in vigore.

I nuovi indennizzi - Per quanto riguarda l'impugnazione del licenziamento economico, secondo i piani del Governo, viene previsto un indennizzo pari a 1,5 mensilità per ogni anno di lavoro del dipendente, con un tetto massimo di 36 mensilità. In caso, invece, di accordo tra le parti l'indennizzo non sarà superiore ad una mensilità per ogni anno di lavoro fino a un massimo di 24 mesi. Le nuove regole si applicheranno, com'è noto, solo ai lavoratori assunti dal prossimo anno. In caso di impugnazione inoltre le nuove regole prevedono tempi certi è più brevi di quelli attuali.

Le altre modifiche - Tra gli altri emendamenti che sono stati formulati dal governo, c'è la specificazione che i controlli a distanza saranno circoscritti ai soli impianti e agli strumenti di lavoro. Un altro emendamento, riformulato dal governo, chiarisce che le collaborazioni coordinate e continuative "sono una forma contrattuale che resterà in vigore fino al suo esaurimento".

Novità anche per la cassa integrazione: l'emendamento riformulato dal governo chiarisce che la norma che vieta la cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività aziendale o di un ramo si applica alle sole cessazioni definitive. Pertanto, se è possibile la prosecuzione dell'attività aziendale, l'erogazione non sarà arrestata. 

Zedde

La Minoranza del Partito democratico propoone per i lavoratori autonomi, titolari di posizione Iva e iscritti alla gestione separata Inps, di cancellare l’aumento di contribuzione previdenziale dal vigente 27 al 33%.

Kamsin La minoranza Dem ha presentato ieri otto emendamenti alla manovra "per aiutare il premier a risolvere i drammatici problemi del Paese". E' quanto hanno assicurato nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ieri alla Camera Gianni Cuperlo, Alfredo D’Attorre, Pippo Civati, Margherita Miotto e lo stesso Fassina, primo firmatario delle proposte di modifica. Le firme sono già una trentina e altre, sperano i promotori, arriveranno.

Tra i piu' contestati ci sono due emendamenti sul bonus bebè e sul bonus Irpef. L'idea di Fassina è di utilizzare l'ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) per ridefinire l'attribuzione degli 80 euro tenendo conto della "composizione del nucleo famigliare e di eventuali altri redditi. Il limite di 'reddito Isee' viene fissato a 15.000 euro". Si prevede inoltre la "ristrutturazione" del bonus bebè per concentrarlo anch'esso sui nuclei familiari fino a 15.000 euro di “reddito Isee”. Con i criteri proposti dalle minoranze dem le risorse recuperate consentono, ad esempio, di aiutare una famiglia monoreddito con due figli con un imponibile di 39.900 euro; oppure una famiglia con tutti e due i genitori lavoratori con un reddito complessivo di 50.250 euro con tre figli di cui uno da 0 a 3 anni.

Un terzo emendamento prevede che la decontribuzione per i contratti a tempo indeterminato riguardi solo quelli addizionali rispetto a quelli già esistenti: le risorse recuperate finanzierebbero la riforma degli ammortizzatori sociali. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione Iva e iscritti alla gestione separata Inps, viene cancellato l’aumento di contribuzione previdenziale dal vigente 27 al 33%. Le misure per la produttività e il sostegno alle micro e piccole imprese passa attraverso la ristrutturazione dello sgravio Irap. Infine parte dei proventi delle privatizzazioni viene dirottata in un fondo per la sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico. Oggi il governo dovrebbe

L’obiettivo dichiarato è cambiare verso alla politica economica del governo, ma l’operazione ha anche uno scopo politico: è la prima mossa dell’ala sinistra del Pd per provare a saldare le varie anime dell’opposizione in un fronte dei «non renziani». D’Attorre parla di «convergenza in chiave positiva, per costruire un’area di sinistra». Civati assicura che «non è un complotto». E Fassina dichiara «guerra alla povertà, alla recessione e alla precarietà, non al governo».

Le proposte di modifica 'per' e non 'contro' hanno puntualizzato Fassina e Cuperlo, che non sono un tentativo di "sabotare" la manovra economica del governo, tanto è vero che si muovono nel perimetro di misure elaborate dal Mef, correggendole in modo che, ad esempio, si possa allargare la platea dei beneficiari del bonus bebè e dei destinatari degli 80 euro. "Questo è il nostro governo - ha detto Gianni Cuperlo, respingendo le illazioni su un'azione di disturbo della minoranza nei riguardi di Renz i- non stiamo all'opposizione. Siamo un pezzo della maggioranza che sta dentro il Pd e cerca di mettere in campo delle proposte che rendano più redistributiva e espansiva la manovra economica, ma rimanendo nel perimetro stabilito dal governo".

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L'Inps pubblica il messaggio attuativo. Si completa il quadro che consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.

Kamsin L'Inps ha pubblicato oggi il messaggio 8881/2014 con cui regola le modalità attuative per l'accesso alla salvaguardia di cui alla legge 147/2014 (cd. sesta salvaguardia). 

Il provvedimento ricorda che i benefici della salvaguardia in parola sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l’anno 2014, 218 milioni di euro per l’anno 2015, 378 milioni di euro per l’anno 2016, 355 milioni di euro per l’anno 2017, 303 milioni di euro per l’anno 2018, 203 milioni di euro per l’anno 2019, 128 milioni di euro per l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno 2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022.

I profili di tutela ammessi alla salvaguardia sono i seguenti:

Lavoratori collocati in mobilità (art. 2, comma 1, lettera a) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 5.500 unità. Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero - anche mediante il versamento di contributi volontari - entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 2, comma 1, lettera b) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 12.000 unità. Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito indicati:

1)   Articolo 1, comma 194, lettera a), legge n. 147 del 2013

Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i  quali  possano  far valere almeno un contributo volontario  accreditato  o  accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2)   Articolo 1, comma 194, lettera f), legge n. 147 del 2013

Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione anteriormente  al  4  dicembre  2011,  ancorché  al  6 dicembre 2011 non abbiano  un  contributo  volontario  accreditato  o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno  un contributo accreditato derivante da  effettiva  attività  lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013  e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività  lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 2, comma 1, lett. c) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 8.800 unità.  Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori cessati in virtù di accordi o per risoluzione unilaterale di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito indicati.

1)   Articolo 1, comma 194, lettera b), legge n. 147 del 2013

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2) Articolo 1, comma 194, lettera c), legge n. 147 del 2013

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

3) Articolo 1, comma 194, lettera d), legge n. 147 del 2013

Lavoratori  il  cui  rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a  rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Lavoratori in congedo o fruitori di permessi (art. 2, comma 1, lett. d) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.800 unità. Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, vale a dire i lavoratori che, nel  corso  dell'anno  2011,  risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  e  successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi  dell'articolo  33, comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e   successive modificazioni.

I lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro (art. 2, comma 1, lett. e) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 4.000 unità. Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Presentazione delle domande - I lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) (soggetti in mobilità e prosecutori volontari), devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS entro il 5 gennaio 2015.  Al riguardo, l'Inps precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.
 
Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti. Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

I lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo o fruitori di permessi, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 5 gennaio 2015, secondo le modalità definite dalla Circolare Ministero del Lavoro 7/2014.

Zedde

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L'Inps precisa che i lavoratori rimasti esclusi dalla quarta salvaguardia non dovranno presentare nuovamente domanda per l'ammissione ai benefici.

Kamsin "I lavoratori che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all’art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola". E' quanto ha precisato l'Inps con il messaggio 8881/2014 con il quale l'istituto ha comunicato le modalità attuative della sesta salvaguardia (legge 147/2014). 

L’Istituto, precisa il messaggio, provvederà ad individuare d’ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità previsto dalla salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014. Interessati dalla precisazione in parola sono quei lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Il criterio ordinatorio delle domande per i lavoratori in parola resta quello adottato in occasione delle precedenti salvaguardie della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità (cfr: messaggio inps 522/2014). Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, connesso ai limiti finanziari,  l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in argomento.

L'Inps precisa, altresì, che l’inoltro ai soggetti beneficiari della salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014 delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia non avverrà prima del 5 gennaio 2015, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze.

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