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La parlamentare modenese del Pd Manuela Ghizzoni, componente della Commissione Istruzione della Camera, chiede chiarimenti al Governo con un’interrogazione sulla questione “Quota 96 scuola”.

Kamsin Dopo la sentenza del Tribunale di Salerno che ha riconosciuto a 42 professori del cd. "movimento quota 96", la possibilità di andare in pensione in deroga alla Riforma Fornero del 2011, la deputata Manuela Ghizzoni, che già si era battuta piu' volte in passato per la vicenda, presenta una interrogazione parlamentare al ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Lo ha annunciato la stessa deputata dal suo blog ricordando che "se su questa vertenza si lascia la parola ai vari Tribunali, il rischio è che lo Stato perda credibilità e 4mila lavoratori la parità di diritto e trattamento".

La vicenda, è nota da tempo, e riguarda i circa 4mila lavoratori del comparto scuola, tra docenti e personale ATA, che pur avendo maturato i requisiti per il pensionamento nel corso dell’anno scolastico 2011/2012, sono rimasti sul posto di lavoro. "Dal gennaio 2012 - ricorda la deputata - sul pensionamento del personale “Quota96″ sono intervenuti diversi gruppi parlamentari con atti, proposte di legge ed emendamenti  che non hanno conseguito esito positivo, poiché i diversi Governi che si sono succeduti non hanno voluto trovare una soluzione, a partire dalle coperture finanziarie. Ora la vicenda è passata nelle mani dei Tribunali e ancora una volta gli organi giudiziari decidono al posto di quelli legislativi.

La giustizia però, nell’incertezza della materia e in mancanza di un dettato governativo, sta rispondendo con sentenze diverse e spesso opposte, creando una disparità di trattamento tra lavoratori con gli stessi diritti al pensionamento, ai quali viene così negata sia una risposta politica che un giusto processo”.

Da qui la richiesta di un chiarimento governativo. Di seguito pubblichiamo il testo dell'interrogazione:

Zedde

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro della Funzione pubblica, per sapere –

premesso che:

la riforma pensionistica nota come riforma Fornero, introdotta dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, non ha tenuto conto della specificità del comparto scuola nel quale, l’accesso al pensionamento è concesso un solo giorno all’anno, il 1 settembre, in considerazione della continuità didattica che deve essere garantita agli studenti;

più specificatamente, l’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, vincola la cessazione del servizio nel comparto scuola «all’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata»; al contempo, l’articolo 59 della legge n. 449 del 1997, tuttora vigente, dispone che per “il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione del servizio ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico e accademico con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno”. Inoltre, a normativa Fornero vigente, anche nella circolare n. 2 dell’8.3.2012 del dipartimento Funzione Pubblica al punto 6) si fa riferimento alla particolarità del comparto scuola, affermando espressamente che rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze di servizio;

l’assenza di una disposizione riferita alla specificità della scuola nella riforma Fornero, che non era mai mancata nella normativa pensionistica precedente, ha prodotto effetti negativi su circa 4.000 lavoratori del comparto scuola, tra docenti e personale ATA – noti come “Quota96Scuola” – che avrebbero maturato i requisiti per il pensionamento nel corso dell’a. s. 2011/2012 e che avrebbero quindi avuto diritto alla quiescenza a far data dal 1 settembre 2012, ma che invece sono rimasti e restano in servizio;

considerato che:

dal gennaio 2012 sul pensionamento di questo personale sono intervenuti diversi gruppi parlamentari con atti di sindacato ispettivo, proposte di legge ed emendamenti a testi in esame delle Camere che però non hanno conseguito esito positivo, poiché i diversi governi, succedutisi nel frattempo, non hanno convenuto sulle coperture finanziarie individuate dai parlamentari per dare soluzione alla questione;

preso atto che:

con la sentenza numero 31595 del 3 novembre 2014, il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, dr.ssa Ippolita Laudati, ha accolto il ricorso di 42 docenti salernitani appartenenti alla suddetta platea dei “Quota96Scuola”, accertando e dichiarando “il diritto dei ricorrenti tutti ad esser collocati in quiescenza alla data dell’1.9.2012″. Nella sentenza, il giudice fonda il proprio pronunciamento proprio sulla richiamata specificità della scuola “laddove il DPR n. 358/98 stabilisce una sfasatura tra data di maturazione del diritto e data di collocamento a riposo che coincide con la fine dell’anno scolastico, ossia il 31.8.2012 nel caso di specie”. Al contempo egli ravvede una incongruenza insita nella citata circolare n. 2 dell’8.3.2012 del dipartimento della Funzione Pubblica che “non sembra invece preoccuparsi dei problemi relativi ad eventuali sfasature temporali tra il momento in cui si verificano i fatti costitutivi del diritto (età-anzianità contributiva) ed il termine dal quale si può far valere tale diritto (cessando di fatto la prestazione lavorativa). La circolare della quale si sta discorrendo distingue la data di maturazione del diritto dai termini di cessazione dei servizio, ossia distingue i fatti costitutivi del diritto a pensione dai momento afferente la decorrenza. Dunque, se la legge nuova non si occupa della decorrenza, avendo presente come discrimen il momento di maturazione dei requisiti di età/anzianità, il termine di decorrenza è regolato dalla vecchia normativa… Poiché per evitare un disservizio e garantire la continuità didattica al docente viene “imposto” di continuare a lavorare fino al 31.8.2012, appare irragionevole che proprio in forza di questa esigenza egli subisca gli effetti (negativi o positivi poco importa) di leggi successive che modificato il suo diritto già acquisito e non ancora esercitato”;

ad analoghe considerazioni era giunto nel 2012 il giudice dr.ssa Baroncini del Tribunale di Roma, collocando in quiescenza due docenti in deroga alla vigente riforma Fornero, senza che il M.I.U.R. proponesse specifico ricorso in appello;

altri giudici del Lavoro si sono espressi differentemente da quelli di Roma e Salerno: in taluni casi hanno respinto la richiesta dei ricorrenti; in altri si sono dichiarati incompetenti per materia e hanno rinviato alla Corte dei Conti; in altri, ancora, hanno rinviato alla Corte Costituzionale per eventuali profili di incostituzionalità. La detta Corte si è espressa sull’inammissibilità del ricorso per la sua formulazione: conseguentemente, due ricorsi sono stati ripresentati (da parte dei tribunali di Siena e Ragusa) e sono in attesa di sentenza della Corte stessa. Si ricorda, inoltre, che inizialmente era stato presentato ricorso anche al Tar del Lazio e che anch’esso aveva dichiarato la sua incompetenza, dando così inizio alla serie di rinvii alle varie giurisdizioni – a cui si è fatto accenno – che di fatto, dopo tre anni, privano dei cittadini anche del diritto della certezza di una sentenza, positiva o negativa che sia;

valutato che:

le sentenze di Roma e Salerno sanciscono liceità, correttezza, validità e fondatezza della aspettativa del personale della scuola denominato “Quota96Scuola” che, in presenza di requisiti economici, professionali, giuridici ed anagrafici identici e speculari a quelli dei colleghi mandati in pensione dal giudice del lavoro ritengono di dover ottenere una estensione degli effetti delle sentenze richiamate;

l’incertezza nell’individuazione del giudice naturale così come l’eccessiva alternanza di sentenze opposte tra loro e la collocazione in pensione da tre anni di due docenti in esecuzione di sentenza, nonché  la mancata approvazione di una soluzione politica – attesa da tre anni ma mai conseguita nonostante le iniziative parlamentari e i pronunciamenti dei diversi governi in favore di una risoluzione alla questione – esprimono una situazione di grave pregiudizio al diritto dei cittadini di avere un “giusto processo”, testimoniando una disparità di trattamento tra lavoratori con identici titoli e medesimi diritti al pensionamento, ed accentuano il senso di distacco dalle Istituzioni, le quali creano aspettative senza poi assumere adeguate decisioni in merito;

riconoscere e garantire la specificità della scuola in relazione ai requisiti per il pensionamento come descritto in premessa, consentirebbe di incrementare le immissioni in ruolo di personale giovane, riducendo il precariato e contrastando un’anomalia propria dell’Italia, che risulta essere il Paese dell’Unione europea con la percentuale più alta di insegnanti ultra cinquantenni e quella più bassa di insegnanti al di sotto dei 30 anni;

la “finestra fissa” per il pensionamento dei lavoratori della scuola è stata dettata dalla salvaguardia della qualità e continuità del servizio scolastico e per questo non un privilegio di pochi ma un esigenza legata ad un bene comune: l’istruzione dei nostri alunni;

uno Stato che si dica affidabile e credibile agli occhi dei cittadini non può non provvedere alla correzione di errori che pesano sulla vita delle persone. –

quali iniziative o atti il Governo intenda assumere – concretamente e con la sollecitudine dovuta dopo tre anni di attesa – in ordine ai lavoratori della scuola della cosiddetta «quota 96», per risolvere le problematiche interpretative e applicative della riforma Fornero e per sanare la diseguaglianza di trattamento generata dalle sentenze di Roma, che hanno concesso il pensionamento già a due docenti – mentre quella di Salerno, se passasse in giudicato, lo concederebbe ad altri 42 ricorrenti – al fine di non creare ulteriore pregiudizio al principio di uguaglianza nel diritto nonché alla dignità umana e professionale dei lavoratori coinvolti.

Il Commissario Straordinario dell'Inps annuncia che il prossimo anno il Governo dovrebbe avere il coraggio di mettere mano al capitolo previdenziale per garantire maggiore flessibilità in uscita.

Kamsin Sono convinto che sia necessaria qualche forma di flessibilita'" in uscita. E' quanto ha detto il commissario straordinario dell'inps, Tiziano Treu, a chi gli chiedeva un commento sul referendum indetto dalla Lega nord per abrogare la legge Fornero sulle pensioni.

Secondo Treu la riforma Fornero "si puo' migliorare". Rispetto alla modulazione della flessibilita' in uscita, a chi gli chiedeva da chi dovesse essere pagata, se dal lavoratore o dallo Stato, Treu ha spiegato: "Ci sono varie opzioni, anche far pagare un po' l'uno e un po' l'altro". L'Inps, comunque, e' impegnato "a collaborare a qualche miglioramento" della riforma Fornero. Sulla questione "si decidera' dopo la legge di stabilita', ma secondo me - ha concluso - dovrebbe essere uno degli impegni dell'anno prossimo".

L'Ipotesi Damiano - Tra le varie ipotesi in materia, ricordiamo che in Parlamento giace la proposta di legge "Damiano" (pdl 857) presentata il 30 aprile 2013 alla Camera dei Deputati firmata, tra l'altro, dagli onorevoli Damiano, Baretta e Gnecchi e viene rilanciata dall'area di minoranza del Partito Democratico come strumento "strutturale" per garantire maggiore flessibilità in uscita. 

Va detto che si tratta di una soluzione simile alla vecchia pensione di anzianità (che prevedeva il raggiungimento di un quorum tra anzianità contributiva ed età anagrafica) dalla quale tuttavia si differenzia per la presenza di un meccanismo di penalità e premialità: piu' si anticipa l'uscita maggiore sarà la decurtazione che il lavoratore subisce sulla rendita previdenziale. Il taglio si arresta all'età di 66 anni e al di sopra di questo valore - per chi riesce a rimanere sul posto di lavoro - si matura una pensione piu' succulenta. Vediamo più da vicino di che cosa si tratta.

In pensione a 62 anni e 35 di contributi - La proposta di legge prevede che le lavoratrici e lavoratori (pubblici, privati ed autonomi) che hanno raggiunto i 62 anni di età che abbiano maturato un' anzianità contributiva di almeno 35 anni, possono accedere a forme di pensionamento flessibili sempre che l'importo dell'assegno pensionistico, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza, sia pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. 

Nel documento si specifica anche che per la determinazione dell'importo della pensione si consideri l'importo massimo conseguibile, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza, e si applichi una riduzione o una maggiorazione sulla quota di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo a seconda che l'età del pensionando sia inferiore o superiore ai 66 anni (ed in funzione dei contributi versati). 

Le penalità e la premiazione - In pratica viene previsto un sistema di penalizzazioni e di premialità a seconda se il lavoratore scelga di cessare l'attività lavorativa prima dei 66 anni o dopo 66 anni entro comunque un range che va dai 62 anni ai 70 anni. Pensionamenti FlessibiliIl taglio massimo sull'importo pensionistico è pari all'8% per cento per i lavoratori che decidono di uscire con 62 anni e 35 di contributi e man mano si riduce del 2 % l'anno fino ad annullarsi all'età di 66 anni. Analogamente, qualora il lavoratore decidesse di rimanere sul posto di lavoro oltre i 66 anni subirebbe un incremento dell'assegno pensionistico del 2% l'anno sino ai 70 anni. Pertanto il beneficio massimo conseguibile sarà dell' 8% per cento in corrispondenza dei settant'anni. 
Le penalizzazioni e le premialità si applicano sulle anzianità maturate con il sistema retributivo (dunque sulle anzianità maturate sino al 31.12.2011 per chi era nel sistema misto o sino al 31.12.95 per chi ne era rimasto escluso).

Zedde

 

La manifestazione indetta per chiedere l'approvazione di una soluzione strutturale al fenomeno riguardante i lavoratori che hanno perso il lavoro ed hanno un'età troppo bassa per accedere alla pensione.

Kamsin I Comitati degli esodati tornano in piazza il prossimo 27 novembre a Montecitorio. E' quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dalla "Rete dei Comitati degli Esodati" che dichiara di aver programmato la mobilitazione per denunciare l'inottemperanza del Governo agli impegni presi da suoi rappresentanti per l'inserimento nella legge di stabilità della soluzione definitiva e previdenziale al dramma, del quale il prossimo 6 dicembre ricorrerà il terzo triste anniversario della sua insorgenza.

La Rete dei Comitati degli "Esodati" scende in piazza - si legge nel comunicato - anche per protestare, con il massimo sdegno e la più forte risolutezza, contro i tentativi in atto nelle ultime settimane, da parte dei dirigenti INPS e di esponenti politici, di negare il drammatico perdurare dell'"affaire esodati" e l'esistenza di decine di migliaia di ancora non salvaguardati, (almeno 49.500 secondo gli ultimi dati diffusi dal Governo) nonostante i 6 provvedimenti di salvaguardia emanati.

La Rete dei Comitati degli "Esodati"  manifesta giovedì 27 novembre perché la Politica non osi far cadere il silenzio sull'ingiustizia del mancato riconoscimento del diritto alla pensione.

Un diritto gravemente leso a decine di migliaia di  "esodati" che saranno ancora una volta in piazza per chiedere a gran voce alla Politica di adempiere al suo dovere nei confronti di questi cittadini, ripristinando con urgenza il patto che lo Stato aveva sottoscritto con questi lavoratori e che poi ha vilmente rotto, devastando l'esistenza loro e delle loro famiglie.

Zedde

Una nota del Sindacato Cgil conferma che resta alta l'attenzione sulla vicenda dei lavoratori esodati. Nello sciopero del prossimo 12 Dicembre la Cgil chiederà l'approvazione di un nuovo provvedimento strutturale che consenta l'uscita agli  ultimi 47mila lavoratori rimasti fuori dalle tutele.

Kamsin “La questione degli esodati non è affatto conclusa e l'Inps, dichiarando il contrario, non fa che smentire se stesso”. E' quanto ricorda Vera Lamonica, segretario confederale della Cgil, commentando le dichiarazioni rese il 12 novembre dal direttore generale dell'Istituto, nel corso dell'audizione alla sottocommissione esodati della Commissione Lavoro del Senato. “Abbiamo atteso prima di prendere posizione sulle parole di Mauro Nori, avremmo voluto leggere il resoconto ufficiale perché ci sembrava assurdo quanto riferito dalla stampa - spiega Lamonica - ma ad oggi non è stato pubblicato alcun documento in merito”.

“L'Inps, dichiarando conclusa con la sesta salvaguardia la questione esodati avrebbe addirittura smentito se stesso: il 15 ottobre 2014, infatti, per rispondere a una interrogazione alla Commissione Lavoro di Montecitorio, il ministro Poletti ha consegnato ai parlamentari due tabelle elaborate dall'Istituto di previdenza, da cui risultano almeno altri 46.200 esodati da salvaguardare”. Secondo le elaborazioni dell'Istituto, togliendo alcuni dei paletti previsti dalle attuali salvaguardie (come la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2016), sarebbe questa la platea di persone ancora nel limbo originato dalla riforma Fornero. “Ci auguriamo quindi - continua il segretario del sindacato di corso d'Italia - che le affermazioni di Nori di sei giorni fa siano state male interpretate, anche perché, purtroppo, il dramma sociale degli esodati non è per niente finito”.

“La Cgil ha sempre sostenuto che la questione deve essere risolta con una norma di principio che riconosca in maniera definitiva e strutturale il diritto alla pensione per tutti. Una norma che il governo avrebbe dovuto inserire nel disegno di legge di stabilità 2015”. Per Lamonica “non si può pensare di arrivare ad una soluzione creando ulteriori disparità tra lavoratori ugualmente colpiti dalla manovra Monti-Fornero: non possono esserci diversità di trattamento per soggetti a cui sono stati negati diritti e che, a distanza di tre anni, si trovano ancora senza lavoro, senza ammortizzatori sociali e senza pensione”.

“E' possibile e doveroso scrivere la parola ''fine'' su questa vicenda – conclude Lamonica – ma deve esserci la volontà politica di farlo. La Cgil continuerà a lottare per i diritti di questi lavoratori, anche con lo sciopero generale del prossimo 12 dicembre”.

Zedde

La Dichiarazione infedele sarà penalmente rilevante solo se l'imposta evasa supera i 200mila euro e non più 50mila euro così come avviene ora. Le novità sono contenute nella bozza del provvedimento di attuazione delle Delega Fiscale.

Kamsin Il Governo cambia le carte anche per alcune fattispecie di reati tipici dell'evasione fiscale depenalizzando quelle piu' lievi. Nel provvedimento attuativo della Delega Fiscale sull'abuso del diritto, secondo quanto si apprende dalle bozze che saranno discusse nel Cdm della prossima settimana, alcune fattispecie di evasione fiscale saranno perseguibili solo in via amministrativa e non costituiranno piu' un reato.

L’articolo 4 della bozza del provvedimento prevede che nel caso di dichiarazione infedele, il reato penale scatti solo dopo il superamento della soglia dei 200 mila euro. Attualmente questo tetto è molto più basso, 50 mila euro. Per chi deciderà di collaborare con il Fisco, sottoponendosi al tutoraggio dell’Agenzia delle Entrate, il tetto oltre il quale scatta il reato sarà ancora più elevato e pari a 400 mila euro. Non solo. Nel computo della soglia non si terrà conto della non corretta classificazione o valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non deducibilitá di elementi passivi reali.

Significa che se nei conti viene indicato un costo realmente sostenuto, ma che il Fisco non considera deducibile, non potrà configurarsi un reato. Su questo punto, tuttavia, ci sarebbero ancora dei dubbi dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, che avrebbero chiesto di rivedere la norma.

Confermate le altre novità del provvedimento. L'elusione fiscale, ovvero l'abuso del diritto, non sarà più reato, ma sarà sanzionata solo amministrativamente; quanto all'applicazione della nuova normativa sui comportamenti abusivi, il testo prevede, che saranno sanzionabili le infrazioni già commesse alla data di entrata in vigore delle nuove regole ma solo a condizione che il fisco non abbia già notificato un avviso di accertamento.

Confermata la non punibilità penale delle false fatture inferiori a mille euro. Altra novità è che i beni (escluso denaro e titoli), sequestrati dalla magistratura nell’ambito di indagini fiscali, potranno essere affidati alla gestione dell’Agenzia delle Entrate e del Demanio invece che agli amministratori giudiziari.

Zedde

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