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Bonus bebè, ecco a chi sarà corrisposto
Il bonus sarà erogato a condizione che il reddito dei genitori non superi complessivamente i 90mila euro annui. Le modalità di erogazione saranno affidate ad un dpcm.
Kamsin Con la legge di stabilità il governo riconosce un bonus bebè di 960 euro annui, erogato con cadenza mensile, a decorrere dal mese di nascita o di adozione del bambino. E' quanto si apprende dalle ultime bozze del ddl dopo la firma del Presidente della Repubblica Giorgio Napoltiano. Il testo ora arriverà ufficialmente in Parlamento per la discussione.
Il bonus bebè sarà dunque erogato mensilmente, e non in un'unica soluzione, come era stato originariamente ipotizzato dall'esecutivo. Il beneficio sarà erogato alle famiglie con un reddito annuo sino a 90.000 euro, 36 mila euro ai fini ISEE. Il beneficio riguarderà solo i nuovi nati che vedranno la luce tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Le modalità di erogazione del bonus saranno individuate con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sul tetto reddituale, il dicastero guidato da Pier Carlo Padoan ha indicato ieri che il limite dei 90 mila euro sarà valido sino al quarto figlio e tale livello si riferisce al reddito dei genitori. Mentre dal quinto figlio in poi non ci saranno limiti.
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Zedde
Riforma Pensioni, Damiano: possibili correttivi con l'esame della legge di stabilità
Critiche da parte dell'ex Ministro del Lavoro Pd Cesare Damiano alla stangata prevista dalla legge di stabilità sulla previdenza complementare. "Possibili modifiche al testo in sede Parlamentare".
Kamsin Alla sinistra del Partito Democratico non va giu' la stangata prevista dalla legge di stabilità sulle pensioni. Non lo manda a dire l'Ex ministro del lavoro Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro della Camera che in una intervista raccolta dall'Agenzia Stampa Dire ricorda come ci si aspettasse molto piu' sul capitolo dedicato alla previdenza.
"Non solo non sono state presentate misure in favore dei lavoratori precoci, degli esodati e dei quota 96 della scuola ma il Governo vuole addirittura accrescere il prelievo fiscale sulla tassazione della previdenza integrativa, una scelta che rischia di mettere in discussione la stessa sopravvivenza del secondo pilastro già fortemente compromesso dal calo dei versamenti dovuti alla crisi economica", sostiene Damiano. "La previdenza integrativa, prosegue Damiano, dovrebbe essere sostenuta ed incentivata per consentire soprattutto alle giovani generazioni di aggiungere alla pensione pubblica una pensione di natura privata".
"Per quanto riguarda il Trattamento di Fine Rapporto in busta paga non abbiamo alcun pregiudizio sul suo utilizzo volontario: siamo contrari invece alla tassazione per via ordinaria del TFR che rischia di penalizzare i lavoratori che fanno questa scelta".
Damiano ricorda come sia opportuno vedere dapprima i testi, dato che in Parlamento non sono ancora arrivati. "Ci saranno comunque spazi di manovra per inserire alcune misure" in tema previdenziale: "il Governo ha presentato il suo progetto ma questo sarà certamente aperto al confronto ed al contributo delle altre forze politiche".
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Riforma Pensioni, confermata la stretta con la legge di stabilità
Confermata la stretta sulla previdenza integrativa e le Casse Professionali. Nessuna novità per i lavoratori precoci e i quota 96 della scuola. Camusso: "bisogna cambiare la Riforma Fornero".
Kamsin Stretta sulle pensioni integrative, tassazione piu' elevata per le rendite delle Casse Professionali, pagamento di chi ha piu' trattamenti previdenziali il 10 di ciascun mese. Dopo la bollinatura della Ragioneria Generale sono state tutte confermate le novità del disegno di legge di stabilità per il 2015 anticipate sulle pagine di questo giornale nei giorni scorsi.
Resta l'inasprimento della pressione fiscale sulle casse professionali che vedranno salire l'asticella del prelievo sulle rendite finanziarie dal 20 al 26 per cento, un livello che sarà equiparato agli investimenti effettuati da qualsiasi altro investitore privato. Confermata anche la stretta sui fondi di previdenza complementare ai quali fisco chiederà non più l'11,5% ma il 20%.
Dal prossimo 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Inps, assegni e prestazioni previdenziali nonchè l'indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, saranno poste in pagamento il 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile con unica soluzione nei confronti dei beneficiari di più trattamenti, se non sono presenti cause ostative.
Dopo l'allarmismo dei sindacati, il Mef ha ribadito che lo slittamento del pagamento dell'assegno di pensione riguarda gli 800 mila titolari di due pensioni, Inps e Inpdap e non tutti i pensionati. Attualmente, com'è noto, l'istituto eroga le prestazioni in giorni differenti a seconda delle gestioni in cui viene liquidato il trattamento. Con l'unificazione delle date di pagamento l'Inps punta ad ottenere un risparmio nelle commissioni bancarie.
Un'altra novità riguarda l'obbligo di comunicare il decesso del pensionato all'Inps da parte del medico necroscopo attraverso il sistema telematico già presente per la comunicazione dello stato di malattia. Il certificato di accertato decesso dovrà essere trasmesso dal medico entro 48 ore dall'evento e ciò per ridurre i casi di indebita erogazione.
Il disegno di legge prevede poi la cancellazione delle prestazioni accessorie erogate dall'Inps per le cure termali e la riduzione di 150milioni di euro dei fondi destinati per i patronati.
Non ci sono invece novità per quanto riguarda i temi caldi della previdenza come la predisposizione di nuove deroghe al regime Fornero, l'estensione del bonus degli 80 euro ai pensionati, nè la cancellazione delle penalizzazioni. Misure sulle quali, tuttavia, è possibile che le forze politiche presentino appositi emendamenti nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge.
Proprio sulla necessità di un intervento sulle pensioni è tornata ieri il segretario Cgil Susanna Camusso che ha ricordato che "bisogna cambiare la struttura pensionistica della legge Fornero" e su questo tema "c'e' una piattaforma con Cisl e Uil".
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Esodati, ecco i requisiti per fruire della sesta salvaguardia
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 147/2014 si completa il quadro che consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.
Kamsin E' stato compiuto un altro passo in avanti dell'iter del disegno di legge che intende salvaguardare altri 32.100 lavoratori dalle regole di pensionamento introdotte dalla Riforma Fornero del 2011. Il ddl 1558, dopo l'approvazione definitiva in Senato lo scorso 1° Ottobre è arrivato ieri in Gazzetta Ufficiale (GU 246 del 22 Ottobre 2014) ed entrerà formalmente in vigore il prossimo 6 Novembre 2014.
Il provvedimento conferma sostanzialmente tutte le novità anticipate da pensionioggi.it nei giorni scorsi. Vediamo di riassumere quali sono le caratteristiche e chi potrà, potenzialmente, presentare domanda per fruire del beneficio.
Innanzitutto è bene menzionare quali sono i profili di tutela ammessi. Eccoli:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;
f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;
g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
h) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.
Le regole - La legge prevede che i soggetti di cui alle lettere a-g possono accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico (cioè comprensiva della finestra mobile) - calcolata secondo le vecchie regole pensionistiche - si apra entro e non oltre il 6.1.2016.
La tabella sottostante riepiloga pertanto, le date entro cui deve essere maturato un diritto a pensione, con la previgente disciplina, in modo da centrare la decorrenza della prestazione entro la data del 6 gennaio 2016.
Per i lavoratori di cui alla lettera h) si richiede invece il perfezionamento di un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità. Dunque per questa categoria non è richiesto il vincolo di perfezionare la decorrenza entro il 6 gennaio 2016. Si potrà andare anche oltre tale data. Si precisa inoltre, e questa è la novità, che il lavoratore potrà, mediante il versamento dei contributi volontari, perfezionare un diritto a pensione anche entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità stessa.
Questo ulteriore lasso di tempo, anche se si attendono conferme da parte dell'Inps nei prossimi tempi, potrà essere attivato solo per consentire a coloro che non hanno raggiunto il requisito contributivo utile all'accesso delle prestazioni pensionistiche entro il termine della mobilità di raggiungerlo, attraverso i contributi volontari, entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità di mobilità.
La decorrenza - La legge 147/2014 precisa che per i beneficiari della sesta salvaguardia il trattamento pensionistico non potrà avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 147/2014. Le prestazioni pertanto non potranno coprire periodi antecedenti al 6 Novembre 2014 ancorchè i lavoratori hanno maturato prima di tale data, secondo le vecchie regole, la decorrenza della prestazione.
Le domande - I lavoratori interessati a partecipare ai benefici avranno 60 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della legge per presentare istanza di accesso (quindi ci sarà tempo sino al 5 Gennaio 2015). Le modalità saranno comunicate nei prossimi giorni dal Ministero del Lavoro e/o dall'Inps ma dovrebbero ricalcare quelle previste dal Dm 14 Febbraio 2014 (quinta salvaguardia).
Zedde
E' possibile verificare in anteprima il rispetto dei vari paletti tramite l'apposito programma realizzato da Pensioni Oggi (vai al software).
Le posizioni Disponibili - La numerosità delle posizioni disponibili suddivise per ciascun profilo di tutela è sintetizzata dalla tabella sottostante.
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Ristrutturazioni, l'Iva al 4% rischia la bocciatura
L'emendamento approvato in Commissione Ambiente tagliava al 4 per cento, dal 10 per cento attuale, l'IVA sugli interventi di restauro e recupero edilizio, introducendo in questo modo un secondo bonus fiscale parallelo alle detrazioni IRPEF per l'edilizia e il risparmio energetico.
Kamsin I tecnici del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati bocciano la riduzione dell'IVA al 4 per cento sulle ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche coperte da ecobonus e dai bonus casa. Secondo il dossier la norma determina minor gettito e la copertura individuata, cioè l'aumento dell'Iva sulla vendita delle nuove costruzioni non determina necessariamente effetti positivi di gettito. Non solo. I tecnici, si legge nel dossier, indicano anche che è necessario verificare la compatibilità con la disciplina dell'Unione Europea tenuto conto che l'applicazione dell'aliquota ridotta Iva del 4 per cento è ammessa solo per specifiche tipologie di interventi.
La misura, contenuta in un emendamento approvato in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, rischia pertanto di essere bloccata. Il nodo tuttavia è tutto politico in quanto l'aumento dell'Iva al 10 per cento per le vendite delle case ai privati rischia di affossare definitivamente il settore immobiliare, in chiara contraddizione con lo stesso provvedimento che vorrebbe favorire la vendita del patrimonio invenduto immobiliare delle imprese. L'esito della misura dovrebbe essere pertanto scontato con la soppressione della norma anche se a pronunciarsi dovrà essere formalmente la Commissione Bilancio.
Confermata invece la deduzione Irpef del 20 per cento per chi compra una casa nuova o ristrutturata da un costruttore. Resta la condizione di dover attivare una locazione per poter accedere al beneficio in parola, e si ammette l'ipotesi di una interruzione del contratto d'affitto per motivi non imputabili al proprietario. In altri termini se entro un anno il proprietario affitta di nuovo l' appartamento, con le medesime modalità, non perdera' il diritto alla riduzione del 20 per cento che altrimenti verrebbe meno.
Zedde
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Pensioni, no alla penalizzazione per chi è nel sistema contributivo
Chi è nel sistema totalmente contributivo non subisce la penalizzazione sulla pensione anticipata se non ha compiuto i 62 anni.
Kamsin I lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire le prestazioni pensionistiche con requisiti leggermente differenti rispetto a coloro che sono nel sistema retributivo o misto.
In favore dei contributivi puri infatti la riforma Fornero, DL 201/2011, riconosce prima di tutto la possibilità di accedere alla pensione anticipata all'età di 63 anni con un minimo di 20 anni di contribuzione effettiva e a condizione che la prestazione pensionistica sia pari almeno a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (circa 1250 euro). Il requisito anagrafico dei 63 anni è tuttavia soggetto agli adeguamenti della stima di vita istat e dunque già quest'anno è pari a 63 anni e 3 mesi e dal 2016 raggiungerà i 63 anni e 7 mesi. Questa opportunità a ben vedere sarà attivabile da pochi "fortunati": solo coloro che possono vantare carriere retributive molto rapide potranno infatti raggiungere un assegno minimo di 1.250 euro con soli 20 anni di contributi.
Ma in ogni caso i contributivi puri mantengono sempre la possibilità, in alternativa, di accedere alla pensione anticipata con i requisiti standard (cioè 42 anni e 6 mesi di contributi o 41 anni e 6 mesi per le lavoratrici) indipendentemente dall'età anagrafica. Con una importante precisazione. A differenza di chi si trova nel sistema misto o retributivo al 31.12.2011 ai contributivi puri non si applica infatti il taglio sull'assegno qualora non siano stati perfezionati i 62 anni di età.
Alcune differenze interessano anche le prestazioni di vecchiaia. Se i requisiti anagrafici standard sono gli stessi di quelli vigenti per i lavoratori nel sistema misto e retributivo, per le pensioni da liquidare ai lavoratori a favore dei quali il primo accredito contributivo risulta versato dal 1° gennaio 1996 è prevista tuttavia una ulteriore condizione: la prestazione infatti può essere liquidata con i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il sistema retributivo e misto solo nelle ipotesi in cui l'importo del rateo non sia inferiore a 1,5 volte l'ammontare dell'assegno sociale (cioè circa 670 euro per il 2014). Tale soglia minima dovrà essere rivalutata annualmente sulla base delle variazione media quinquennale del Pil, come calcolata dall'Istat.
Si tratta di un importo che di fatto potrebbe ostacolare il pensionamento a quei lavoratori che hanno la minima anzianità contributiva e hanno avuto, nell'arco della vita lavorativa, retribuzioni piuttosto basse; una carriera lavorativa che dunque darebbe diritto a prestazioni previdenziali ridotte. Ciò è vero anche se bisogna ricordare che l'importo del rateo beneficerà di coefficienti di trasformazione piu' elevati che dovrebbero rendere comunque piu' agevole il raggiungimento dell'importo soglia richiesto dalla legge.
Si prescinde da questo importo minimo del rateo nei casi in cui il lavoratore abbia raggiunto un'età pari, almeno a 70 anni (il requisito tuttavia è da adeguare alla stima di vita Istat); in questi casi, inoltre, il requisito contributivo minimo richiesto per avere diritto alla prestazione non sarà piu' di 20 anni ma sarà sufficiente un'anzianità contributiva effettiva pari, almeno, a cinque anni.
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Esodati, pubblicata in Gazzetta Ufficiale la sesta salvaguardia
I lavoratori avranno tempo sino al 5 Gennaio 2015 per presentare le istanze di accesso ai benefici della sesta salvaguardia. Qui il testo della legge 147/2014.
Kamsin E' stata pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale la legge 147/2014 che estende i benefici in materia di deroghe alla Riforma Fornero in favore di ulteriori 32.100 lavoratori.
Con la pubblicazione in Gazzetta parte il conto alla rovescia per la presentazione delle domande di accesso ai benefici. Gli interessati avranno 60 giorni di tempo (probabilmente entro il 5 Gennaio 2015 dato che la legge entrerà in vigore il 6 Novembre 2014) per presentare le istanze di accesso attraverso modalità che saranno individuate - nei prossimi giorni - con una Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Con l'entrata in vigore della legge, il legislatore porta quindi globalmente a 170 mila unità i tutelati, intrappolati nel «limbo» della mancanza di retribuzione e pensione dopo l'entrata in vigore della riforma dell'ex ministro Elsa Fornero nel 2011.
Com'è noto, con il provvedimento il governo ha ulteriormente esteso il periodo utile alla maturazione dei parametri per accedere alle prestazioni previdenziali di 12 mesi, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016 (in tutto il balzo va da 36 a 48 mesi, rispetto a quanto precedentemente stabilito).
Nel perimetro ci sono cinque profili di tutela: lavoratori in mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cessati dal servizio (con accordi con il datore o licenziati in via unilaterale); lavoratori in congedo per assistere soggetti con disabilità; nonchè (ed è la vera novità della sesta salvaguardia) lavoratori cessati dal servizio per la scadenza naturale di un contratto a tempo determinato.
La partita, tuttavia, non è completamente chiusa, dato che la Commissione ha dato parere favorevole a un ordine del giorno, a prima firma di Pietro Ichino (Sc), affinché scatti un'indagine conoscitiva per accertare ulteriori casi meritevoli di tutela nell'ambito tuttavia dei soli lavoratori che abbiano stipulato accordi di incentivazione all'esodo entro il 2011. E, nel contempo, preme perché si faciliti il reinserimento nel mercato dei lavoratori «adulti».
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Jobs Act, l'articolo 18 resterà per i soli licenziamenti discriminatori
Entro 6 mesi dall'approvazione del Jobs Act il Governo dovrà mettere nero su bianco le modifiche all'articolo 18. Renzi: "regole chiare per gli imprenditori da Gennaio".
Kamsin "Sul lavoro sono fatte considerazioni che dobbiamo risolvere anche rispetto all'ultima direzione. Il partito discute, dialoga, ma è evidente che se nella Legge di Stabilità mettiamo le risorse per il Jobs Act, dal primo gennaio deve partire la procedura, deve essere chiaro per un imprenditore sapere come funziona il sistema". E' quanto ha affermato il premier Matteo Renzi nel corso della direzione del Pd convocata per discutere di "forma partito".
Il Governo conferma dunque la volontà di accelerare sulla Riforma del Mercato del Lavoro, il ddl per ora approvato solo da un ramo del Parlamento è ora all'esame della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. L'obiettivo è di chiudere la seconda lettura del provvedimento entro Novembre e quindi adottare i decreti delegati entro la prima metà del 2015 (il Governo avrà 6 mesi di tempo per l'esercizio delle cinque deleghe chieste al Parlamento).
Il punto piu' critico resta la delega sulla Riforma dei contratti di lavoro e sull'introduzione del contratto a tutele crescenti, punto sul quale resta la fibrillazione all'interno della maggioranza con i "malpancisti" del Pd pronti a dare battaglia alla Camera.
I Contenuti della Delega - Per quanto riguarda il riordino delle forme contrattuali, i principi e criteri direttivi prevedono, innanzitutto, l'individuazione e l'analisi di tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo, nazionale ed internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali, con confluenza di tutta la normativa di settore all'interno di un testo organico semplificato.
Il nuovo contratto a tempo indeterminato - Specifici criteri di delega riguardano la promozione, in coerenza con le indicazioni europee, del contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti, nonché, con riferimento alle nuove assunzioni, l'introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio. Nel concreto il governo dovrebbe lasciare in vigore l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori per i soli casi di licenziamenti discriminatori. Per le aziende sarà inoltre piu' vantaggioso ricorrere a questo strumento da un punto di vista fiscale (con alcuni vantaggi già indicati nel disegno di legge di stabilità come ad esempio gli sgravi contributivi per i primi 3 anni per i neo-assunti).
Le mansioni - Un criterio di delega è dedicato alla revisione della disciplina delle mansioni in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, individuati sulla base di parametri oggettivi; a tal fine si prevede che l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale deve essere contemperato con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; si consente, inoltre, che la contrattazione collettiva, anche aziendale o di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare ulteriori ipotesi di revisione delle mansioni.
Controlli a distanza e compenso orario minimo - Si prevede, poi, la revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore; l'introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; l'estensione del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi.
Attività ispettive - Infine, un criterio direttivo è volto alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, anche attraverso l'istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
Zedde
Locazioni, come funziona il nuovo contratto "rent to buy"
Una norma del decreto legge "Sblocca Italia" offre al conduttore la possibilità di entrare immediatamente nel godimento di un immobile, con diritto di acquistarlo entro un termine determinato.
Kamsin L'art. 23 del decreto legge Sblocca Italia ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una prima disciplina del cosiddetto "Rent to Buy", uno strumento che potrebbe essere un volano per il mercato immobiliare.
Si tratta di un nuovo contratto in base al quale è possibile concedere al conduttore la possibilità di entrare immediatamente nel godimento di un immobile, con diritto di acquistarlo entro un termine determinato ed ad un prezzo chiaramente predeterminato.
In altri termini il conduttore ha diritto di acquistare la proprietà (esercitando l’opzione)
imputando in conto prezzo, in tutto o in parte, i canoni precedentemente pagati. Sono possibili delle varianti, come ad esempio il trasferimento della proprietà in forma automatica, cioè dopo l’avvenuto pagamento di tutti i canoni senza la necessità di esercitare l’opzione
Il contratto può essere stipulato da proprietari che siano costruttori, privati proprietari, società immobiliari, senza alcuna limitazione; egualmente i soggetti che possono entrare in godimento immediato possono essere famiglie, professionisti, imprese. L'operazione può avere ad oggetto ogni immobile, in qualunque comune: abitazioni, locali commerciali, artigianali, studi professionali, capannoni, etc.., in condominio o edificio oppure costituenti autonome unità immobiliari.
Il fattore rivoluzionario che rende assai conveniente acquistare Casa in tal modo è la possibilità di imputare al prezzo di vendita una parte del Canone mensile versato nel frattempo (nella misura indicata dalle parti in contratto), corrispondendo così in seguito, al momento del rogito, solo la rimanenza di prezzo; in quel momento il conduttore della casa ne diverrà proprietario, senza che i canoni pagati nel frattempo siano stati pagati "a perdere".
In questo modo il “nuovo” contratto consente a colui che ha in godimento l’immobile di fare fronte alla carenza iniziale di liquidità finanziando egli stesso l’acquisto. In pratica il proprietario accetta, almeno durante la fase iniziale, di percepire il prezzo non in un’unica soluzione, ma a rate.
Tuttavia, il futuro venditore risulta a sua volta garantito conservando la proprietà dell’immobile fin quando il potenziale acquirente non eserciti il riscatto e quindi solitamente fin quando tutti i canoni non saranno stati pagati.
Le parti dovranno stabilire entro quanto tempo il conduttore potrà chiedere di diventare proprietario; non sarà obbligato a farlo ma ne avrà gran convenienza, anche perché potrà accedere assai facilmente ad un mutuo per poter versare il residuo dovuto, avendo nel frattempo versato generalmente (almeno) un 25-30 % del prezzo. Mutuo a cui mai avrebbe potuto accedere all'inizio per finanziare l'intero acquisto.
Molte le differenze con la locazione. Il contratto "rent to buy" assicura al conduttore il diritto di acquisto al contrario di quanto avviene con la locazione; al nuovo contratto non si applica la disciplina vincolistica prevista dalle L. n. 392/1978 e 431/1998 (durata del contratto, disciplina del rinnovo automatico, etc.), ed inoltre il rapporto tra il conducente ed il locatore è disciplinato dalle disposizioni civilistiche in tema di usufrutto.
I contratti, redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata e trascritti, garantiranno l'acquirente contro sorprese (fallimenti, pignoramenti etc..) in capo al venditore, per il periodo convenuto e che potrà arrivare fino a dieci anni.
Zedde
Sblocca Italia, taglio dell'Iva al 4% sulle ristrutturazioni edilizie
Un emendamento al decreto legge sblocca Italia prevede il taglio dell'Iva dal 10 al 4 per cento per le ristrutturazioni edilizie. Il vantaggio si aggiunge alla detrazione del 50% sulle ristrutturazioni edilizie e sugli altri bonus attualmente presenti.
Kamsin Chi usufruisce del bonus fiscale del 50 per cento sulle ristrutturazioni edilizie e del 65 per cento sull'efficientamento energetico pagherà l'IVA al 4 per cento invece dell'attuale 10 per cento. E' quanto prevede un emendamento approvato dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati Lunedì nel corso dell'esame del decreto-legge sblocca Italia (Dl 133/2014).
La misura costituisce dunque un altro vantaggio per chi ristruttura il proprio immobile o ne migliora le prestazioni energetiche, che si aggiunge alla possibilità di avvalersi della detrazione Irpef del 50 per cento sulle ristrutturazioni edilizie, sui mobili e sui grandi elettrodomestici e di quella Irpef e Ires del 65 per cento sui lavori per il risparmio energetico, come prorogata al 2015 dalla recente legge di stabilità.
Questa nuova agevolazione, però, sarà finanziata tramite un aumento dell'Iva dal 4 al 10 per cento per le nuove costruzioni prima casa vendute direttamente dalle imprese. L'aumento dovrebbe dunque interessare la costruzione o l'acquisto delle prime case effettuato dalle imprese, operazioni oggi agevolate, in molti casi, con l'aliquota del 4 per cento. L'emendamento approvato però non specifica quale sia l'operazione che sarà portata al 10 per cento: la costruzione, l'acquisto oppure entrambi. Sarà pertanto necessario una precisazione sul punto.
E' possibile notare che, qualora l'aumento dell'Iva dal 4 al 10 per cento interesserà l'acquisto della prima casa e/o la sua costruzione, i contribuenti subiranno una notevole disparità di trattamento rispetto all'acquisto quando il venditore sia un privato o un costruttore dopo cinque anni dalla fine dei lavori, senza opzione IVA, dove dal 1° gennaio 2014 si applica solo l'imposta di registro del 2 per cento (con una soglia minima di mille euro), l'ipotecaria di 50 euro e la catastale di 50 euro.
Un altro emendamento al decreto sblocca Italia presentato dal Movimento 5 Stelle prevede la deduzione Irpef del 20 per cento della spesa per l'acquisto delle case, nuove o ristrutturate, non più condizionata alla destinazione all'affitto dell'immobile.
Zedde