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Il bonus sarà erogato a condizione che il reddito dei genitori non superi complessivamente i 90mila euro annui. Le modalità di erogazione saranno affidate ad un dpcm.

Kamsin Con la legge di stabilità il governo riconosce un bonus bebè di 960 euro annui, erogato con cadenza mensile, a decorrere dal mese di nascita o di adozione del bambino. E' quanto si apprende dalle ultime bozze del ddl dopo la firma del Presidente della Repubblica Giorgio Napoltiano. Il testo ora arriverà ufficialmente in Parlamento per la discussione.

Il bonus bebè sarà dunque erogato mensilmente, e non in un'unica soluzione, come era stato originariamente ipotizzato dall'esecutivo. Il beneficio sarà erogato alle famiglie con un reddito annuo sino a 90.000 euro, 36 mila euro ai fini ISEE. Il beneficio riguarderà solo i nuovi nati che vedranno la luce tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Le modalità di erogazione del bonus saranno individuate con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sul tetto reddituale, il dicastero guidato da Pier Carlo Padoan ha indicato ieri che il limite dei 90 mila euro sarà valido sino al quarto figlio e tale livello si riferisce al reddito dei genitori. Mentre dal quinto figlio in poi non ci saranno limiti.

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Critiche da parte dell'ex Ministro del Lavoro Pd Cesare Damiano alla stangata prevista dalla legge di stabilità sulla previdenza complementare. "Possibili modifiche al testo in sede Parlamentare".

Kamsin Alla sinistra del Partito Democratico non va giu' la stangata prevista dalla legge di stabilità sulle pensioni. Non lo manda a dire l'Ex ministro del lavoro Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro della Camera che in una intervista raccolta dall'Agenzia Stampa Dire ricorda come ci si aspettasse molto piu' sul capitolo dedicato alla previdenza.

"Non solo non sono state presentate misure in favore dei lavoratori precoci, degli esodati e dei quota 96 della scuola ma il Governo vuole addirittura accrescere il prelievo fiscale sulla tassazione della previdenza integrativa, una scelta che rischia di mettere in discussione la stessa sopravvivenza del secondo pilastro già fortemente compromesso dal calo dei versamenti dovuti alla crisi economica", sostiene Damiano. "La previdenza integrativa, prosegue Damiano, dovrebbe essere sostenuta ed incentivata per consentire soprattutto alle giovani generazioni di aggiungere alla pensione pubblica una pensione di natura privata".

"Per quanto riguarda il Trattamento di Fine Rapporto in busta paga non abbiamo alcun pregiudizio sul suo utilizzo volontario: siamo contrari invece alla tassazione per via ordinaria del TFR che rischia di penalizzare i lavoratori che fanno questa scelta".

Damiano ricorda come sia opportuno vedere dapprima i testi, dato che in Parlamento non sono ancora arrivati. "Ci saranno comunque spazi di manovra per inserire alcune misure" in tema previdenziale: "il Governo ha presentato il suo progetto ma questo sarà certamente aperto al confronto ed al contributo delle altre forze politiche".

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Confermata la stretta sulla previdenza integrativa e le Casse Professionali. Nessuna novità per i lavoratori precoci e i quota 96 della scuola. Camusso: "bisogna cambiare la Riforma Fornero".

Kamsin Stretta sulle pensioni integrative, tassazione piu' elevata per le rendite delle Casse Professionali, pagamento di chi ha piu' trattamenti previdenziali il 10 di ciascun mese. Dopo la bollinatura della Ragioneria Generale sono state tutte confermate le novità del disegno di legge di stabilità per il 2015 anticipate sulle pagine di questo giornale nei giorni scorsi.

Resta l'inasprimento della pressione fiscale sulle casse professionali che vedranno salire l'asticella del prelievo sulle rendite finanziarie dal 20 al 26 per cento, un livello che sarà equiparato agli investimenti effettuati da qualsiasi altro investitore privato. Confermata anche la stretta sui fondi di previdenza complementare ai quali fisco chiederà non più l'11,5% ma il 20%. 

Dal prossimo 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Inps, assegni e prestazioni previdenziali nonchè l'indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, saranno poste in pagamento il 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile con unica soluzione nei confronti dei beneficiari di più trattamenti, se non sono presenti cause ostative.

Dopo l'allarmismo dei sindacati, il Mef ha ribadito che lo slittamento del pagamento dell'assegno di pensione riguarda gli 800 mila titolari di due pensioni, Inps e Inpdap e non tutti i pensionati. Attualmente, com'è noto, l'istituto eroga le prestazioni in giorni differenti a seconda delle gestioni in cui viene liquidato il trattamento. Con l'unificazione delle date di pagamento l'Inps punta ad ottenere un risparmio nelle commissioni bancarie.

Un'altra novità riguarda l'obbligo di comunicare il decesso del pensionato all'Inps da parte del medico necroscopo attraverso il sistema telematico già presente per la comunicazione dello stato di malattia. Il certificato di accertato decesso dovrà essere trasmesso dal medico entro 48 ore dall'evento e ciò per ridurre i casi di indebita erogazione.

Il disegno di legge prevede poi la cancellazione delle prestazioni accessorie erogate dall'Inps per le cure termali e la riduzione di 150milioni di euro dei fondi destinati per i patronati.

Non ci sono invece novità per quanto riguarda i temi caldi della previdenza come la predisposizione di nuove deroghe al regime Fornero, l'estensione del bonus degli 80 euro ai pensionati, nè la cancellazione delle penalizzazioni. Misure sulle quali, tuttavia, è possibile che le forze politiche presentino appositi emendamenti nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge.

Proprio sulla necessità di un intervento sulle pensioni è tornata ieri il segretario Cgil Susanna Camusso che ha ricordato che "bisogna cambiare la struttura pensionistica della legge Fornero" e su questo tema "c'e' una piattaforma con Cisl e Uil".

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 147/2014 si completa il quadro che consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.

Kamsin E' stato compiuto un altro passo in avanti dell'iter del disegno di legge che intende salvaguardare altri 32.100 lavoratori dalle regole di pensionamento introdotte dalla Riforma Fornero del 2011. Il ddl 1558, dopo l'approvazione definitiva in Senato lo scorso 1° Ottobre è arrivato ieri in Gazzetta Ufficiale (GU 246 del 22 Ottobre 2014) ed entrerà formalmente in vigore il prossimo 6 Novembre 2014.

Il provvedimento conferma sostanzialmente tutte le novità anticipate da pensionioggi.it nei giorni scorsi. Vediamo di riassumere quali sono le caratteristiche e chi potrà, potenzialmente, presentare domanda per fruire del beneficio.

Innanzitutto è bene menzionare quali sono i profili di tutela ammessi. Eccoli:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;

f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;

g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

h) i lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31 dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il 30 settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.

Le regole - La legge prevede che i soggetti di cui alle lettere a-g possono accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico (cioè comprensiva della finestra mobile) - calcolata secondo le vecchie regole pensionistiche - si apra entro e non oltre il 6.1.2016. 

La tabella sottostante riepiloga pertanto, le date entro cui deve essere maturato un diritto a pensione, con la previgente disciplina, in modo da centrare la decorrenza della prestazione entro la data del 6 gennaio 2016.

Per i lavoratori di cui alla lettera h) si richiede invece il perfezionamento di un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità. Dunque per questa categoria non è richiesto il vincolo di perfezionare la decorrenza entro il 6 gennaio 2016. Si potrà andare anche oltre tale data. Si precisa inoltre, e questa è la novità, che il lavoratore potrà, mediante il versamento dei contributi volontari, perfezionare un diritto a pensione anche entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità stessa.

Questo ulteriore lasso di tempo, anche se si attendono conferme da parte dell'Inps nei prossimi tempi, potrà essere attivato solo per consentire a coloro che non hanno raggiunto il requisito contributivo utile all'accesso delle prestazioni pensionistiche entro il termine della mobilità di raggiungerlo, attraverso i contributi volontari, entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità di mobilità.

La decorrenza - La legge 147/2014 precisa che per i beneficiari della sesta salvaguardia il trattamento pensionistico non potrà avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 147/2014. Le prestazioni pertanto non potranno coprire periodi antecedenti al 6 Novembre 2014 ancorchè i lavoratori hanno maturato prima di tale data, secondo le vecchie regole, la decorrenza della prestazione.

Le domande - I lavoratori interessati a partecipare ai benefici avranno 60 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della legge per presentare istanza di accesso (quindi ci sarà tempo sino al 5 Gennaio 2015). Le modalità saranno comunicate nei prossimi giorni dal Ministero del Lavoro e/o dall'Inps ma dovrebbero ricalcare quelle previste dal Dm 14 Febbraio 2014 (quinta salvaguardia).

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E' possibile verificare in anteprima il rispetto dei vari paletti tramite l'apposito programma realizzato da Pensioni Oggi (vai al software).

Le posizioni Disponibili - La numerosità delle posizioni disponibili suddivise per ciascun profilo di tutela è sintetizzata dalla tabella sottostante.

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L'emendamento approvato in Commissione Ambiente tagliava al 4 per cento, dal 10 per cento attuale, l'IVA sugli interventi di restauro e recupero edilizio, introducendo in questo modo un secondo bonus fiscale parallelo alle detrazioni IRPEF per l'edilizia e il risparmio energetico.

Kamsin I tecnici del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati bocciano la riduzione dell'IVA al 4 per cento sulle ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche coperte da ecobonus e dai bonus casa. Secondo il dossier la norma determina minor gettito e la copertura individuata, cioè l'aumento dell'Iva sulla vendita delle nuove costruzioni non determina necessariamente effetti positivi di gettito. Non solo. I tecnici, si legge nel dossier, indicano anche che è necessario verificare la compatibilità con la disciplina dell'Unione Europea tenuto conto che l'applicazione dell'aliquota ridotta Iva del 4 per cento è ammessa solo per specifiche tipologie di interventi.

La misura, contenuta in un emendamento approvato in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, rischia pertanto di essere bloccata. Il nodo tuttavia è tutto politico in quanto l'aumento dell'Iva al 10 per cento per le vendite delle case ai privati rischia di affossare definitivamente il settore immobiliare, in chiara contraddizione con lo stesso provvedimento che vorrebbe favorire la vendita del patrimonio invenduto immobiliare delle imprese. L'esito della misura dovrebbe essere pertanto scontato con la soppressione della norma anche se a pronunciarsi dovrà essere formalmente la Commissione Bilancio.

Confermata invece la deduzione Irpef del 20 per cento per chi compra una casa nuova o ristrutturata da un costruttore. Resta la condizione di dover attivare una locazione per poter accedere al beneficio in parola, e si ammette l'ipotesi di una interruzione del contratto d'affitto per motivi non imputabili al proprietario. In altri termini se entro un anno il proprietario affitta di nuovo l' appartamento, con le medesime modalità, non perdera' il diritto alla riduzione del 20 per cento che altrimenti verrebbe meno.

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