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Riforma Pensioni, ancora controversa la prosecuzione del lavoro sino a 70 anni
La legge Fornero incentiva la permanenza sul posto di lavoro sino a 70 anni. Ma a distanza di oltre 2 anni dalla sua approvazione la norma ha ancora trovato una applicazione uniforme nei Tribunali.
Kamsin E' ancora tutta aperta la partita per i lavoratori dipendenti del settore privato sulla possibilità di restare in servizio, dopo il perfezionamento della pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi e 20 anni di contributi) sino al compimento del settantesimo anno di età per raggiungere una pensione piu' succulenta.
L'articolo 24, comma 4 del DL 201/2011 infatti dispone che: «Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita come previsti dall’art. 12 del d.l. n. 78/2000. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità». Sono diverse le criticità che pone questa disposizione. Vediamole.
Da un lato il legislatore pare aver di fatto introdotto, per la prima volta, due distinte discipline per il recesso ad nutum del lavoratore in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, le quali risultano differenziate, a seconda che alla fattispecie concreta trovi o meno applicazione l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nei seguenti termini:
- i dipendenti in forza presso datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti (o, in caso di più unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti nel l’ambito del territorio di un singolo comune e in ogni caso ove i dipendenti occupati siano complessivamente più di 60) possono proseguire fino a 70 anni e sino a tale età sono tutelati contro i licenziamenti senza giustificazione;
- diversamente, i dipendenti in forza presso datori di lavoro aventi fino a 15 dipendenti ( nell’unità produttiva considerata o, in caso di più unità produttive, che non superino i 15 dipendenti nell’ambito del territorio di un medesimo comune, sempreché il dato occupazionale complessivo non superi le 60 unità ), possono essere licenziati al raggiungimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia, senza poter scegliere, di proseguire a lavorare sino ai 70 anni di età.
Oltre a tale articolazione, che viene determinata dall'operatività o meno dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, il principale interrogativo è quello relativo alla posizione giuridica del lavoratore interessato a proseguire l’attività lavorativa sino al settantesimo anno di età.
L’assenza di qualsiasi riferimento al consenso del datore di lavoro ovvero a particolari modalità attuative del precetto, dovrebbe far propendere per una ricostruzione in termini di vero e proprio diritto potestativo del lavoratore alla prosecuzione dell’attività lavorativa sino al settantesimo anno, con automatico diritto alla conservazione del pregresso regime di stabilità del rapporto e applicazione dei più favorevoli coefficienti di trasformazione per il calcolo della prestazione pensionistica così come accordati dal legislatore.
Se questa pare l'opinione prevalente e condivisibile, alcune sentenze recenti della giurisprudenza (Trib. Roma, 5 novembre 2013; Trib. Roma (ord.), 17 dicembre 2013, n. 141084; Corte App. Torino,
24 ottobre 2013) considerano invece la fruizione del diritto in questione subordinata al consenso del datore di lavoro, il quale, pertanto potrebbe opporsi alla prosecuzione del rapporto oltre l'età pensionabile.
Dal canto loro queste sentenze fanno leva sull’utilizzo del termine “è incentivato” senza alcuna altra indicazione che consenta di affermare sia l’esistenza di un diritto in favore del lavoratore, sia la disciplina dell’esercizio di tale diritto, dall’altro l’espresso richiamo ai "limiti ordinamentali che il datore di lavoro potrà invocare per recedere legittimamente dal rapporto di lavoro" che, non potendo essere disapplicati unilateralmente dal lavoratore, implicitamente rinvierebbero ad una necessaria bilateralità del consenso. Si è fatto leva anche sulla recente espressa previsione che l'incentivazione non può operare nel pubblico impiego indicando che il riconoscimento di un diritto potestativo in capo al lavoratore nel settore privato creerebbe disparità di trattamento tra impiego pubblico e privato con possibilità di censura costituzionale.
In realtà l’intento del legislatore è quello di consentire la permanenza in servizio oltre l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, e dunque l’interpretazione più lineare è quella che riconosce al lavoratore la conservazione del medesime tutele sino a quel momento accordategli dall’ordinamento, senza possibilità di essere licenziato.
Il Profilo Soggettivo - Quanto al profilo soggettivo, la norma è destinata a operare nei confronti dei lavoratori subordinati di imprese con oltre 15 dipendenti (perchè altrimenti non potrebbe, come visto, operare la tutela reale offerta dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori in caso di licenziamento e quindi la prosecuzione del rapporto di lavoro), che non abbiano maturato i requisiti pensionistici alla data del 31 dicembre 2011, inscritti all’Inps ovvero a uno dei regimi sostitutivi di questo anche se privatizzati.
La circostanza inoltre che alcuni di questi enti (si pensi all’Inpgi) abbiano optato per l’adozione del sistema di calcolo retributivo, non dovrebbe peraltro inibire l’applicabilità della prosecuzione del rapporto di lavoro posto che il riferimento ai coefficienti di trasformazione dovrebbe essere inteso nel senso di applicabilità pro rata del relativo sistema di calcolo.
Zedde
Acconto Tasi 2014, per metà delle famiglie l'imposta sarà piu' cara dell'Imu
Il costo medio della Tasi sara' di 148 euro (74 euro da versare con l'acconto), ma se si prendono a riferimento le sole citta' capoluogo l'importo sale a 191 euro medi (96 euro per l'acconto), con punte di 429, un conto che sara' piu' salato dell'Imu per una famiglia su due. Kamsin Sono i dati emersi da un'elaborazione del Servizio Politiche Territoriali della Uil, dati rapportati alla rendita catastale delle abitazioni (A/2, A/3, A/4, A/5, A/7), nelle singole Citta' Capoluogo e con lo stesso criterio alla media nazionale di tutte le abitazioni.
"Si avvicina il 16 ottobre, data fissata per il pagamento dell'acconto della Tasi nei 5.279 Comuni, che entro il 18 settembre hanno pubblicato le aliquote sul sito del Ministero dell'Economia", si legge nel testo, "tra le amministrazioni comunali, 66 Citta' capoluogo di provincia (tra cui Roma, Bari, Catania, Verona, Padova, Palermo, Siena, Perugia, Trieste, Pescara, L'Aquila, Campobasso, Reggio Calabria, Firenze e Milano)". Si tratta di oltre 15 milioni di proprietari di prima casa (il 75% del totale), che saranno chiamati a versare l'acconto della Tasi, a cui si aggiungeranno anche, in molti Comuni, gli inquilini che dovranno pagare con una quota che varia dal 10% al 30% (ad esempio a Roma il 20% e a Milano il 10%).
La media dell'aliquota applicata dai 105 capoluoghi di provincia si consolida al 2,63 per mille (superiore all'aliquota massima "ordinaria"), seppur "addolcita" dalle singole detrazioni introdotte dai relativi Comuni (la Uil calcola almeno 100 mila combinazioni diverse), tanto da poter parafrasare il detto "paese che vai, detrazioni che trovi". L'aliquota media complessiva applicata in tutti i Comuni e' dell'1,99 per mille.
Zedde
Riforma Pensioni, Damiano: serve flessibilità nella legge di stabilità
È necessario che la legge di Stabilità contenga le risorse necessarie per affrontare tre problemi socialmente rilevanti: il primo riguarda gli ammortizzatori sociali, per i quali vanno previste risorse aggiuntive se si vogliono includere nelle tutele anche i lavoratori precari. Kamsin E' quanto ha affermato l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano in una nota diffusa oggi dalle agenzie di stampa. "La cifra di un miliardo e mezzo di euro prevista dal Premier Renzi è sicuramente un buon inizio, ma è sproporzionata rispetto alle esigenze delle centinaia di migliaia di giovani precari esistenti.
Il secondo punto riguarda l’abbattimento del cosiddetto cuneo fiscale: anche in questo caso vanno previste risorse fresche da destinare alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, al fine di renderlo più conveniente rispetto a qualsiasi altro contratto di assunzione flessibile. Infine, ci auguriamo che il ministro Poletti affronti nella legge di Stabilità , come aveva promesso, il tema della flessibilità del sistema pensionistico per risolvere le rilevanti questioni sociali che si sono determinate con le scelte del Governo Monti" ha detto Damiano.
Poletti: Nessun taglio alle pensioni - Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha tuttavia indicato che la legge di stabilità non dovrebbe contenere contenere tagli alle pensioni: "Al momento nella legge di stabilità non sono previsti specifici interventi sulle pensioni. Domani facciamo la discussione - ha detto - per ora non ci sono né tagli né aggiunte".
Zedde
Lavoro, piu' tutele per le lavoratrici madri. Sì ai congedi parentali frazionati
Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti: "Sulla Riforma del Lavoro non si perderà tempo. Possibile il ricorso al voto di fiducia alla Camera". Nel provvedimento il Governo estenderà l'indennità di maternità anche alle lavoratrici parasubordinate.
Kamsin Ci sarà una ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici. E sarà garantita l'estensione alle lavoratrici madri "parasubordinate" del diritto alla prestazione di maternità anche in assenza del versamento dei contributi da parte del committente.
E' quanto prevede il disegno di legge delega sulla Riforma del Mercato del Lavoro approvato in prima lettura la settimana scorsa a Palazzo Madama con il quale l'esecutivo punta ad unificare i benefici di maternità. Si punta dunque a dare più sostegno alla maternità con l'estensione dell'indennità di maternità anche alle lavoratrici autonome ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, compresa una maggiore flessibilità degli orari e dei congedi (sul punto la legge delega apre alla possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato).
Il ddl prevede inoltre l' introduzione di un credito d'imposta (inteso ad incentivare il lavoro femminile) per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o figli disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, nonché l'armonizzazione del regime delle detrazioni (dall'imposta sui redditi) per il coniuge a carico. Ci sarà poi l'incentivazione di accordi collettivi intesi a facilitare la flessibilità dell’orario di lavoro e la flessibilità dell’impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità di genitore, l’assistenza alle persone non autosufficienti e l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro.
Via libera poi all'eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi (rispetto a quelli previsti dalle norme statali) spettanti in base al contratto collettivo nazionale, in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessiti di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute.
Ci sarà poi l'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi.
Quanto ai tempi di approvazione il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha indicato che il Governo ricorrerà al voto di fiducia alla Camera "se ci saranno rischi di stravolgimento nel merito o di una spola tra i due rami del Parlamento, con un allungamento dei tempi superiore a quanto accettabile".
guidariformalavoro
Zedde
Tasi 2014, non c'è l'esenzione per le abitazioni dei militari
Il regime speciale interessa anche gli immobili del personale delle forze armate. Le abitazioni sono assimilate per legge all'abitazione principale e dunque escluse dal pagamento dell'Imu, tranne se si tratta di abitazioni di lusso. In entrambi i casi sono soggette a Tasi.
Kamsin L’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia paga la Tasi sulla base delle aliquote stabilite dal Comune per l'abitazione principale.
E' quanto prevede la normativa in materia di imposta sui servizi indivisibili che ha, nei fatti, assimilato ex lege gli immobili in parola alle abitazioni principali.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione. Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
E' il caso, secondo quanto ricordato nelle Faq del Mef sulla Tasi, del militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma. Ebbene il militare, senza l'assimilazione avrebbe pagato sull'immobile a Palermo la Tasi con l'aliquota prevista per le seconde case, invece, stante l'operatività dell'assimilazione all'abitazione principale, il militare pagherà la Tasi con l'aliquota prevista dal Comune per l'abitazione principale applicando le eventuali detrazioni stabilite dal Comune.
L'immobile in parola sarà poi esente anche da Imu a meno che sia di "lusso" (cioè rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9). Ai fini Imu opera infatti l'assimilazione introdotta dal Dl 102/2013 che però aveva specificato che l'agevolazione non poteva operare in caso di fabbricati di lusso, di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9. Questa limitazione però non è stata riproposta ai fini Tasi con la conseguenza che l'assimilazione all'abitazione principale opera ex lege anche per i fabbricati di lusso.
In pratica quindi l'abitazione principale assimilata ex lege seguirà il medesimo trattamento delle altre abitazioni principali: se non è di lusso, sarà esclusa dal pagamento dell'Imu, ma soggetta a Tasi, se è di lusso, pagherà entrambi i tributi (ai fini Imu si applicherà l'aliquota per abitazione principale deliberata dal Comune compresa la detrazione).
guidatasi
Zedde
Altro...
Pensioni, ecco come funziona la pensione supplementare
Nei casi in cui un lavoratore dipendente non possa accedere alla totalizzazione, al cumulo o alla ricongiunzione ma abbia già acquisito un diritto a pensione può avere diritto all'erogazione della pensione supplementare.
Kamsin Accade spesso che un lavoratore abbia svolto nel corso della sua vita differente attività lavorative che abbiano dato luogo a posizioni assicurative presso fondi pensione diversi. In tali ipotesi oltre alla possibilità di esercitare la ricongiunzione, la totalizzazione o il cumulo contributivo, ai lavoratori dipendenti cui si è stata liquidata o per i quali, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti esclusione o l'esonero, è data facoltà di chiedere la liquidazione della pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'Ago nel caso in cui tali contributi non siano sufficienti per il riconoscimento di un autonomo diritto a pensione.
In altri termini la pensione supplementare è una prestazione che si ottiene quando il soggetto che la chiede risulta già titolare di altra pensione e quando i contributi ulteriormente versati all'Inps non sono sufficienti per raggiungere il diritto a un'altra e autonoma prestazione pensionistica. L'Inps, pertanto, liquida una pensione che va ad aggiungersi (da qui il termine "supplementare") a quella principale già percepita. Si tratta di una facoltà disponibile solo per i lavoratori dipendenti e dunque non è concessa ai lavoratori autonomi, ai titolari di pensione nella Gestione Separata o ai liberi professionisti.
Ad esempio, si pensi a un pensionato da lavoro dipendente che ha versato solo tre anni nella gestione separata in qualità di collaboratore a progetto. Questi tre anni di contribuzione saranno utilizzati per calcolare una pensione supplementare. Chi presenta la domanda di pensione supplementare deve essere quindi già titolare di una pensione a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria (es. Inpdap, fondi speciali Inps), avere altri contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria Inps non sufficienti per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità. La prestazione supplementare potrà essere erogata al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia (come fissata dalla Riforma Fornero del 2011) fermo restando che i lavoratori in questione devono aver cessato l'attività lavorativa, se dipendenti.
La pensione supplementare non va inoltre confusa con il supplemento di pensione. La pensione supplementare ha natura accessoria rispetto ad un altro trattamento di quiescenza già liquidato o in corso di liquidazione in favore del lavoratore assicurato in base a differenti ed autonomi contributi riferiti a periodi precedenti alla liquidazione della pensione principale. Il supplemento di pensione può essere erogato invece per quei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa dopo la liquidazione del trattamento di quiescenza; in tal caso quindi il supplemento riguarda retribuzioni maturate successivamente al pensionamento.
Il supplemento di pensione scatta, dunque, quando il pensionato, dopo la liquidazione della pensione, continua a lavorare con il conseguente versamento di altra contribuzione in aggiunta a quella già utilizzata. È il caso, ad esempio, di un pensionato ex lavoratore subordinato che con la pensione liquidata dopo 35 anni di contribuzione decide di lavorare ancora come dipendente maturando altra contribuzione utile da versare al fondo lavoratori dipendenti.
E' utile ricordare anche che in caso di morte del pensionato o del lavoratore, ai suoi familiari superstiti che ne hanno diritto, può essere liquidata una pensione supplementare di reversibilità o una pensione supplementare indiretta. Inoltre, per effetto dell'articolo 7 della legge 155/1981, la pensione supplementare non può essere integrata al trattamento minimo.
Per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’Inps la legge riconosce loro la facoltà di richiedere la pensione supplementare nella loro gestione qualora non raggiungono i requisiti per il diritto ad un’autonoma pensione nella gestione stessa, se titolari di una pensione a carico dell’AGO, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.
guidapensioni
Zedde
Pensioni, stop alla reversibilità in caso di omicidio
Una proposta di legge presentata in Senato chiede la sospensione della pensione di reversibilità ai familiari rinviati a giudizio per omicidio fino alla definitiva assoluzione per non aver commesso il fatto.
Kamsin Stop alla pensione di reversibilità, indiretta o dell'indennità una tantum per i familiari rinviati a giudizio per omicidio sino alla sentenza definitiva di assoluzione per non aver commesso il fatto. E' quanto prevede il disegno di legge 1580 presentato di recente in Commissione Lavoro di Palazzo Madama dalla Senatrice Valeria Fedeli (Pd) di cui sono cofirmatari diversi senatori del Partito Democratico e del Nuovo Centrodestra.
La proposta di legge prevede una modifica alla legge 27 luglio 2011, n. 125, con la quale il legislatore ha sanato un'anomalia dell'ordinamento che non prevedeva l'esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero indennità una tantum del familiare superstite, nei casi in cui questi fosse stato condannato per omicidio, con sentenza passata in giudicato, in danno del pensionato o dell'iscritto.
Ad oggi, però, è ancora possibile che un familiare superstite rinviato a giudizio per omicidio chieda ed ottenga dagli enti previdenziali la pensione di reversibilità o indiretta o indennità una tantum, in quanto - per come attualmente disposto dalla legge 125/2011 - la perdita del diritto in caso di omicidio è prevista solo a seguito di sentenza definitiva passata in giudicato. Con la proposta i cofirmatari intendono sospendere il suddetto diritto fino alla sentenza definitiva di assoluzione per non aver commesso il fatto.
"In questa prospettiva, - si legge nel testo della relazione al ddl - , per finalità di giustizia e di eticità, il presente disegno di legge mira a colmare un vuoto legislativo di modo da escludere che i familiari superstiti rinviati a giudizio per omicidio in danno dell'iscritto o del pensionato, in attesa della conclusione del processo a loro carico (quindi anche per molti anni), possano percepire pensione di reversibilità o indiretta ovvero indennità una tantum, con la garanzia del ritorno ad un esercizio pieno del diritto da parte del soggetto beneficiario nel momento in cui lo stesso dovesse essere dichiarato assolto per non aver commesso il fatto".
Zedde
Pensioni, non tutti i trattenimenti in servizio sono stati abrogati
Volevo sapere se, dopo l'approvazione del Decreto legge sulla Pubblica Amministrazione che ha abolito il trattenimento in servizio, è ancora possibile, per una lavoratrice della scuola che compie 66 anni di età nel marzo 2015, ma non ha ancora raggiunto i 20 anni di contribuzione minima, chiedere di restare in servizio oltre i limiti di età e fino a 70 anni? Paola Kamsin La risposta è positiva, ma il trattenimento in servizio si applicherà fino alla maturazione della contribuzione minima richiesta per la pensione di vecchiaia. Infatti, si ritiene che l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio, disposta dall'articolo 1 del Dl 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, si applichi ai dipendenti pubblici che abbiano raggiunto il limite di età per la pensione di vecchiaia con diritto a pensione, mentre continuerà a trovare applicazione il trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile, nel caso in cui, a tale data, il dipendente non abbia ancora maturato il requisito minimo di 20 anni di contributi, richiesto per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
Infatti, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale (sentenza 282 del 1991), l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio per i dipendenti che, alla data prevista per il collocamento d'ufficio in pensione (nel 2014, 66 anni e tre mesi), non hanno raggiunto il requisito di contribuzione minimo di 20 anni per la maturazione del diritto a pensione. Quindi, si ritiene che la docente in questione possa chiedere di essere trattenuta in servizio, ma il trattenimento in servizio opererà fino alla maturazione della contribuzione minima richiesta per la pensione di vecchiaia. L'amministrazione disporrà il collocamento d'ufficio in pensione, alla maturazione dell'anzianità citata, senza possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai 70 anni di età.
Zedde
Locazioni, addio all'imposta di registro in caso di riduzione del canone
Una norma del decreto legge Sblocca Italia prevede l'introduzione del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobile. Spariscono inoltre le imposte di registro e di bollo per la registrazione di un contratto in cui si prevede la riduzione del canone locatizio.
Kamsin Completa esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso. E' quanto prevede l'articolo 19 del Dl 133/2014 (il cd. decreto Sblocca Italia). Il legislatore con la norma in questione ha dunque inteso sollevare dal pagamento delle imposte di bollo per quelle modifiche contrattuali "minori" che prevedono la riduzione del canone locatizio. Com'è noto la normativa vigente prevede che, nel caso di accordo per la riduzione di un canone di locazione, il relativo atto non debba necessariamente essere registrato.
Tuttavia, considerando che la riduzione del canone può determinare, di fatto, la diminuzione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro come pure ai fini delle imposte dirette, può risultare conveniente per il locatore, per esigenze probatorie, registrare il relativo accordo. In tal caso la registrazione volontaria era assoggettata ad imposta di registro in misura fissa di 67 euro e ad imposta di bollo (16 euro per ciascun foglio dell'atto).
Il decreto legge di recente approvato prevede anche ulteriori facilitazioni in materia locatizia. Oltre all'introduzione dell'agevolazione fiscale per chi acquista un immobile nuovo e lo concede in locazione (misura per la quale tuttavia si attende la pubblicazione di un apposito decreto Infrastrutture-Economia), per favorire gli investimenti nel settore delle locazioni immobiliari destinate ad uso non abitativo, il decreto legge "Sblocca Italia" prevede che nei contratti di locazione, anche alberghiera, di notevole rilevanza economica (cioè con canone superiore a 150.000 euro), le parti possano liberamente stabilire i termini e le condizioni contrattuali in deroga all'attuale disciplina legislativa prevista dalla legge 392 del 1978 (cd. legge sull'equo canone). Con la novella viene dunque meno la normativa attuale che prevede la nullità di ogni pattuizione tra le parti diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dalla legge sull'equo canone.
La legge inoltre ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova tipologia contrattuale, il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Si tratta di un contratto attraverso il quale il godimento di un bene immobile è trasferito dal proprietario ad un conduttore dietro pagamento di un canone (locazione) e con l'accordo che entro un dato termine – liberamente fissato dalle parti anche la proprietà dello stesso immobile sarà trasferita (compravendita), scomputando dal prezzo di acquisto parte dei canoni già corrisposti. Il mancato pagamento di un determinato numero di canoni costituisce causa di risoluzione del contratto.
A tale tipologia contrattuale il decreto-legge estende l'applicazione di istituti già disciplinati dal codice civile: il regime e gli effetti della trascrizione del contratto sono ad esempio mutuati dalla disciplina del contratto preliminare di compravendita; gli obblighi di inventario e di garanzia, nonché la ripartizione delle spese relative all'immobile sono tratti dalla disciplina del rapporto di usufrutto. Sono inoltre disciplinati gli effetti dell'inadempimento del contratto e della dichiarazione di fallimento delle parti, ed è esteso (subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea) il regime fiscale di favore già introdotto per il riscatto degli alloggi sociali.
guidasbloccaitalia
Zedde
Tasi, Imu e Tari, Governo pronto all'unificazione con la legge di stabilità
L'obiettivo del Governo è unificare le mille norme che riguardano le due imposte e anche le tante scadenze ora previste. L'Idea è quella di prevedere, ritornando alle regole della vecchia Imu, due sole scadenze a metà Giugno e a Metà Dicembre.
Kamsin Una tassa unica sulla casa che concentri Imu e Tasi. E dal 2016, forse, anche la Tari. La nuova tassa sarà caratterizzata, per le abitazioni principali da detrazioni standard sulle quali i comuni non avranno possibilità di intervenire. A prometterlo è stato nei giorni scorso lo stesso premier Matteo Renzi, secondo cui dal prossimo anno ci sarà un’unica tassa comunale, una local tax, come accade in tutti i principali paesi europei con cui i cittadini contribuiranno al buon funzionamento dei servizi locali, "e che sarà l’unico balzello da pagare per casa, strade, asili, giardini e servizi". La situazione attuale, che vede presenti due imposte, Imu e Tasi, del resto non è piu' sostenibile in quanto troppo complessa.
La totale libertà lasciata ai sindaci nelle decisioni su detrazioni ed aliquote applicabili ha prodotto oltre 200mila combinazioni possibili. Le abitazioni principali poi hanno detrazioni variabili, parziali e spesso complicate da calcolare. Con rischio errori dietro l'angolo. Senza considerare che le detrazioni non hanno cancellato il carattere regressivo della Tasi, che impone il pagamento a molti dei cinque milioni di immobili sempre esentati dall'Ici e dall'Imu e a molti altri appartamenti, sempre medio-piccoli, presenta un conto più pesante rispetto alla vecchia imposta, garantendo invece sconti importanti alle case più grandi.
Per risolvere queste criticità il Governo dovrebbe prevedere la reintroduzione di sconti obbligatori da misurare in proporzione all'aliquota standard, che per l'abitazione principale sarà ovviamente più bassa rispetto a quella destinata agli altri immobili ma dovrebbe comunque alzarsi rispetto a quella della Tasi. Una ipotesi che dovrebbe segnare un ritorno indietro delle lancette al 2012 quando il Governo Monti introdusse l'Imu. L'imposta infatti prevedeva la presenza di una detrazione standard di 200 euro per le abitazioni principali piu' una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio con meno di 26 anni residente nell'immobile adibito ad abitazione principale.
Ad ogni modo per i contribuenti il conto non dovrebbe cambiare di molto. E questo perchè nelle strategie del Governo l'aliquota Tasi del 2,5 per mille sulla prima abitazione resterà invariata e lo stesso avverrà per quel 10,6 per mille di tetto massimo Imu piu' Tasi. Sparirà quell'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille concessa da Palazzo Chigi per finanziare sgravi ed esenzioni in favore dei proprietari a reddito medio-basso. Prelievo che tuttavia non è stato utilizzato da molti Comuni.
Mentre per i locali di imprese, negozi, alberghi e per gli altri immobili strumentali, la partita è sulla deducibilità. Il Governo dovrà infatti verificare la possibilità di dedurre integralmente l'imposta dall'imponibile Ires o Irpef. Attualmente infatti,le imprese possono dedurre integralmente la Tasi dal proprio imponibile, mentre la deducibilità dell'Imu è ferma al 20%.
Zedde