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Solo 3.600 enti, secondo gli ultimi dati censiti da Confedilizia, hanno centrato la scadenza del 10 Settembre, potendo così chiamare alla cassa i contribuenti per la prima rata della Tasi entro il 16 ottobre.

Kamsin E' scaduto ieri il termine per i comuni che non avevano deliberato le aliquote sulla Tasi entro il 23 Maggio di farlo in tempo utile per chiedere ai propri concittadini di versare l'acconto entro il 16 Ottobre. Entro il 10 Settembre i comuni dovevano infatti inviare le delibere sulle aliquote al Mef che ha tempo per pubblicarle fino al 18 Settembre. Attualmente solo 3.600 enti, secondo gli ultimi dati censiti da Confedilizia, hanno rispettato questa la scadenza. Anche se i numeri sono ancora provvisori in circa 2mila comuni non sono arrivate e non arriveranno decisioni.

In questi enti l'appuntamento con la Tasi si complica e non di poco. Innanzitutto i contribuenti dovranno recarsi alla cassa entro il 16 dicembre e il tributo si pagherà in rata unica con aliquota di base all'1 per mille sulle abitazioni principali. La regola è valida in linea generale anche per gli immobili diversi dalla prima casa con la precisazione, tuttavia, che il valore tra Imu e Tasi (sulle seconde case si paga infatti anche l'Imu) non deve superare l'aliquota massima del 10,6 per mille. Quindi nel caso l'aliquota Imu sia superiore al 9,6 per mille l'aliquota standard della Tasi non sarà applicata per l'intero ma si ridurrà nella misura sufficiente a far sì che la somma dei due tributi non superi il 10,6 per mille.

Altro effetto del mancato rispetto della tempistica fissata dalla legge riguarda il riparto dell'obbligazione tributaria fra possessori e occupanti, che dovrà essere effettuato nella misura standard, rispettivamente, del 90% e del 10% del totale. Mentre i comuni possono modificare tali percentuali, abbassando la prima fino al 70% e alzando simmetricamente la seconda fino al 30%.

Queste regole, secondo Confedilizia, penalizzeranno le abitazioni di valore catastale medio-basso, che vedranno aumentare il prelievo rispetto a quanto accadeva nel precedente regime (che era caratterizzato dalla presenza di detrazioni in misura fissa) mentre pagheranno importi minori le abitazioni che il catasto considera più pregiate.

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La Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che la corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno dei lavoratori del credito posti in prepensionamento, sia effettuata al netto delle ritenute di legge che sono dovute all’erario.

Kamsin È corretto il calcolo dell'assegno straordinario per il sostegno dei lavoratori esodati del settore creditizio operato dall'Inps tenendo conto dell'importo delle ritenute calcolate sull'intero assegno con modalità di tassazione separata. Questa modalità di calcolo consente di neutralizzare l'incidenza delle ritenute e di garantire ai lavoratori prepensionati un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato. E' quanto ha indicato la Corte di cassazione con la sentenza 18128 del 22 Agosto 2014.

Il caso ha inizio da un ex bancario che aveva beneficiato dell'assegno straordinario di sostegno al reddito e si era rivolto al tribunale lamentando un errore nel calcolo dell'assegno erogato dal fondo di solidarietà. Il soggetto richiedeva una somma pari all'importo lordo di cui il ricorrente era titolare che era soggetto all'imposta di cui all'articolo 17, comma 4-bis del testo unico sulle imposte dei redditi. I tribunali di primo e secondo grado accoglievano le istanze del lavoratore e l'Inps proponeva, pertanto, ricorso in Cassazione. I Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso dell'Inps sottolineando che la ratio dell'assegno straordinario è che questo sia pari al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato con il computo dell'anzianità contributiva mancante. A tale importo viene aggiunto quello delle ritenute, calcolate «con lo stesso criterio che deve essere applicato all'intero assegno».

Secondo i giudici dunque la questione va risolta sulla base di quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 10 del decreto 28 aprile 2000 n.158, modificato dal protocollo del 16 dicembre 2009, che determina la misura dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, in base alla somma fra due valori: l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità (ora pensione anticipata); l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. Il Dm 158/2000, si legge nelle motivazioni, ha infatti il compito di assicurare che i dipendenti di banca l'importo reale della pensione, in modo che l'importo delle ritenute di legge, da aggiungere a quella della pensione netta, non può che essere pari alle effettive ritenute applicabili al reddito straordinario che, nella specie, sono quelle previste in misura agevolata dall'articolo 17, comma 4-bis del Dpr 917/1986.

La determinazione dell'importo deve essere dunque effettuata attraverso la sommatoria fra l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione e l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. All'assegno straordinario, essendo di fatto una liquidazione rateizzata di una somma incentivante l'esodo del lavoratore, si applica la tassazione separata secondo l'articolo 19 del Tuir.

Esodati Bancari, l'assegno straordinario si riduce tra l'8% e l'11%Zedde

- Roma, 11 set. - Oggi il Parlamento torna a votare per eleggere due giudici della Corte Costituzionale e i 6 'laici' del Csm rimasti. Ieri sera enensima fumata nera alla Camera per l'elezione, dal Parlamento in seduta comune: con 815 presenti e votanti, nessun astenuto, e una maggioranza a 570, Violante ha avuto 429 voti, Besostri 165, Modugno 119, Bruno 68, Catricala' 64; i voti dispersi sono stati 46, 121 le bianche, 33 le nulle. Nessun candidato, dunque, ha infatti raggiunto il richiesto quorum dei 3/5.

Intanto sono stati eletti i due 'laici' del Csm, Giovanni Legnini e Giuseppe Fanfani, che hanno ottenuto rispettivamente 524 e 499 voti. Questi i voti per gli altri candidati: 499 Bene; 485 Leone; 471 Alberti Casellati; 441 Balduzzi; 430 Vitali; 427 Colaianni; 217 Zaccaria; 129 Falanga; 32 Marotta; 23 Brutti. Presenti e votanti 815. Nessun astenuto, maggioranza dei 3/5 a 489; 18 bianche e 62 voti dispersi. Forza Italia, che ieri ha fatto saltare l'accordo votando scheda bianca, ha annunciato che votera' Luciano Violante e Antonio Catricala' (nella foto) alla Consulta.

- Roma, 11 set. - La riduzione delle ferie dei magistrati "non e' la questione centrale della riforma": l'arretrato nella giustizia "si riduce con tanti interventi e anche quello sulle ferie puo' contribuire ad affrontare questo tema". Lo ha dichiarato il Guardasigilli Andrea Orlando, nel corso de 'La telefonata' di Maurizio Belpietro. "Abbiamo chiesto ai magistrati di farsi carico delle esigenze di cambiamento nella Pubblica Amministrazione - ha aggiunto il ministro - e i magistrati ci hanno segnalato la specificita' del loro lavoro. Cercheremo di tenerne conto, ma anche loro tengano conto della necessita' di cambiamento. In un momento in cui si chiede alla Pubblica Amministrazione di fare un salto, credo che la magistratura - ha concluso - possa dare la sua disponibilita' a ragionare su questo, magari ripristinando il confronto". .
- Roma, 10 set. - "Il tema delle ferie e' una priorita'? Allora serve coraggio per intervenire su tutte le altre materie della giustizia, abrogando le leggi ad personam: sulla prescrizione, ad esempio, gli interventi annunciati sono molto modesti". Lo ha dichiarato il presidente dell'Anm, Rodolfo Sabelli, interpellato dopo l'incontro con il ministro della Giustizia Andrea Orlando. "Non si puo' affrontare il tema delle ferie con un decreto legge e rinviare interventi urgenti, come quello, che l'Europa ci chiede, contro la corruzione, quello sulla prescrizione e quello sul falso in bilancio - continua Sabelli - cio' vuol dire distogliere l'attenzione dai veri problemi della giustizia". .
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