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L'Inps conferma che i beneficiari della quinta salvaguardia devono perfezionare i requisiti utili a comportare la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 Gennaio 2015.

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L'Inps con il messaggio 4373/2014 precisa le modalità di fruizione della quinta salvaguardia (legge 147/2013). L'istituto conferma l'impianto complessivo della normativa già contenuta nel Dm 14 Febbraio 2014 ribadendo in particolare che il termine per la presentazione delle istanze di accesso per i lavoratori è il 16 Giugno; che tutti i destinatari per rientrare nel beneficio devono perfezionare la decorrenza della prestazione pensionistica (cioè comprensiva della finestra mobile) entro il 6 Gennaio 2015; che l'erogazione della pensione non potrà avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014.

Il messaggio ribadisce che le categorie interessate sono le seguenti:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (900 posti disponibili);

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (400 posti disponibili);

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (500 posti disponibili);

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (5.200 posti disponibili);

e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 (1.000 posti disponibili);

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (9.000 posti disponibili).

Lavoratori in mobilità autorizzati ai volontari - Importanti precisazioni vengono fornite per i lavoratori di cui alla lettera e). Secondo l'Inps la salvaguardia in parola è rivolta esclusivamente a quei soggetti che entro i sei mesi successivi al termine della mobilità ordinaria, abbiano perfezionato il requisito dell’età e quello contributivo.

L'istituto precisa che se al momento del termine della mobilità ordinaria è stato già perfezionato il requisito contributivo, ma non quello dell’età, tali soggetti non rientrano nella tipologia in esame in quanto la norma espressamente fa riferimento al perfezionamento dei requisiti “mediante versamento dei contributi volontari” che – com’è ovvio – interessano esclusivamente il requisito contributivo e non già quello anagrafico; conseguentemente questi lavoratori non potranno accedere alla salvaguardia in oggetto.

L'inps precisa inoltre che i lavoratori in questione devono essere stati licenziati entro il 3 dicembre 2011; la fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, deve essere verificata alla data del 16 aprile 2014, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successivi al 16 aprile 2014 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa; e che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia.

Ancora l'inps restringe l'operatività della norma: "nei confronti dei lavoratori autorizzati ai versamenti volontari o che hanno presentato la domanda di prosecuzione volontaria con decorrenza successiva al 4 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2014, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge 147/2013 e che perfezionino mediante il versamento della contribuzione volontaria i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità - di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Pertanto, agli stessi soggetti è limitata l’applicazione della deroga contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge n. 147 del 2013 alle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

Al riguardo, si precisa che i versamenti volontari potranno essere consentiti oltre i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione per periodi in relazione ai quali non si riscontrino cause ostative e, comunque, successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità di cui l’assicurato beneficiava alla data del 4 dicembre 2011.

Le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate successivamente al 4 dicembre 2011 e ancora giacenti, dovranno essere riesaminate alla luce delle disposizioni in argomento. Facendo riferimento alla medesima disciplina dovranno essere riesaminate, a domanda, le richieste di autorizzazione ai versamenti volontari già accolte o erroneamente respinte.

Peraltro, all’atto dell’istruttoria o del riesame delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari è necessario prima di consentire l’effettuazione dei relativi versamenti anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione che sia verificata la possibilità in capo all’assicurato di raggiungere il diritto a pensione, secondo le regole appena illustrate.

Relativamente ai soggetti che rientrino nell’ambito soggettivo della normativa in esame e la cui domanda di autorizzazione ai versamenti volontari si già stata accolta, al fine di consentire il versamento della contribuzione volontaria anche oltre i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, si dovrà procedere alla riemissione del bollettino MAV".

AI centro del 17° Congresso della Cgil, a Rimini dal 6 all'8 maggio, la Camusso pone in prima linea lavoro e pensioni. La Cgil contraria all'Apa, l'assegno pensionistico anticipato di poco piu' che 700 euro al mese.

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Il Segretario della Cgil Susanna Camusso, ha spiegato in occasione della festa del 1° maggio che "c'è una grande ferita aperta dalla Riforma Fornero. Ferita che non riguarda solo i cosiddetti esodati — i lavoratori cioè che sono rimasti o rischiano di rimanere senza salario perchè espulsi dalle aziende in crisi, e senza pensione perchè lontani dai requisiti di età e contribuzione — ma piu' in generale la Riforma stessa, che ha abolito le pensioni d'anzianità e ha aumentato a 66 anni e oltre l'età per la pensione di vecchiaia". "Al Congresso — ha aggiunto il Segretario Generale — diremo che è giunta l'ora di aprire una discussione sul sistema previdenziale, per mettere riparo alle ingiustizie — tante — che si sono determinate".

L'invito è rivolto al Presidente del Consiglio Matto Renzi, e al Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, che proprio in questi giorni avviano un tavolo di confronto per individuare le modifiche da apportare al sistema previdenziale: in primo piano l'introduzione di forme maggiori di flessibilità in uscita in grado di risolvere in via strutturale il problema degli esodati.

Del resto anche Cisl e Uil chiedono di reintrodurre «elementi di flessibilità in uscita», che tradotto significa rendere nuovamente possibile a certe condizioni, l'andata in pensione in anticipo rispetto ai normali requisiti. Il cantiere di Poletti ha convocato per il 7 maggio un tavolo con il Ministero dell'Economia, i Rappresentanti delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato e l'Inps.

Sul tavolo l'ipotesi di consentire un prepensionamento di 2-3 anni prendendo un anticipo di circa 700 euro sulla pensione (il cosiddetto Apa), da restituire con un prelievo dell'assegno pensionistico "pieno". Ipotesi che trova contraria la Cgil, che vorrebbe la percezione di un assegno pensionistico pieno e non "parziale".

L'Inps precisa che il contributo per il Fondo Credito, sussiste anche in caso di iscrizione a gestioni o fondi speciali diversi dalla gestione pensionistica ex Inpdap, come Inpgi - Enpam - Fondo speciale Ferrovie dello Stato, in presenza dell’iscrizione previdenziale (Inadel o Enpas) nell’ambito della Gestione Dipendenti Pubblici.

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L'inps ha chiarito con il messaggio 4325/2014, che i dipendenti iscritti ai fini pensionistici e previdenziali alla Gestione dipendenti pubblici sono obbligatoriamente iscritti alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali", conosciuta anche come Fondo Credito.

L’iscrizione ai fini pensionistici a Gestioni o Fondi Speciali diversi dalle Gestioni pensionistiche ex INPDAP, quali ad esempio INPGI - ENPAM - Fondo speciale Ferrovie dello Stato,  in presenza dell’iscrizione previdenziale (INADEL o ENPAS) nell’ambito della  Gestione Dipendenti Pubblici, comporta comunque l’obbligo di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali  e il versamento del contributo pari allo 0,35%, a carico del dipendente, commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile.

Si ricorda che sinora il personale iscritto a Casse pensionistiche diverse da quelle gestite dall'ex Inpdap, non versava il contributo Fondo Credito, poiché si riteneva applicabile la facoltà (e non l'obbligo) di adesione  (Dm 45/07) prevista per il personale di Enti e Amministrazioni Pubbliche non iscritte alle Gestioni pensionistiche e/o previdenziali pubbliche, al fine di consentire a tutti i loro dipendenti l'accesso alle prestazioni creditizie e sociali.

Il chiarimento è stato necessario dopo i controlli sui flussi Uniemes, che hanno mostrato l'invio di denunce non corrette che avrebbero determinato, a seguito dei controlli sul dovuto contributivo, l’emissione delle note di rettifica per notificare il Credito dell’Istituto conseguente al ricalcolo del dovuto contributivo per la gestione in esame. L'Inps ricorda che l'imponibile contributivo per le prestazioni pensionistiche costituisce anche la base di riferimento per il calcolo del contributo Fondo credito. L'omissione del versamento comporterà l'emissione delle note di rettifica e il recupero del dovuto contributivo.

La Riforma della Pubblica Amministrazione targata Renzi, dovrà rivedere gli attuali assenti della dirigenza pubblica con il superamento delle due fasce del ruolo unico.

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La rivisitazione della Pubblica Amministrazione dovrà contenere il definitivo superamento delle due fasce previste nel ruolo unico (articoli 13-29 del Dlgs 165/2001). La modifica dovrebbe
introdurre profili di carriera effettivamente basati sugli incarichi ricoperti e gli obiettivi realizzati, e non più sulla progressione degli scatti di anzianità.

Con la precisazione (non di poco conto) che il rapporto dirigenziale potrà essere risolto in caso di vacanza dell'incarico oltre un determinato termine ancora da stabilire che probabilmente sarà fissato in due anni (secondo quanto si apprende da fonti vicine alla funzione pubblica).  Una previsione già introdotta con la spending review del 2012 ma mai realizzata per i veti incrociati di sindacati e rappresentanti del passato governo.

La riflessione sulla Dirigenza dovrebbe introdurre anche novità per quanto riguarda la valutazione dei risultati con l'intenzione di Renzi di ancorare la retribuzione di risultato in funzione all'andamento dell'economia. Una conferma in tal senso porterebbe a una revisione generalizzata delle attuali procedure che vede, nel 90% dei casi, lo scatto del bonus indistintamente in favore di tutti i settori dirigenziali della Pubblica Amministrazione.  

Le novità sulla Dirigenza potrebbero portare alla cancellazione di figure storiche come per esempio, i segretari comunali. Mentre non verrebbe più toccata la struttura della retribuzione fissa e di posizione; il tetto introdotto dei 240mila euro lordi l'anno resta l'unica misura.

Sulle retribuzioni si fa invece di nuovo riferimento ai limiti di cumulabilità dei compensi percepiti. Renzi ha fatto riferimento esplicito alla prima circolare firmata dalla Madia dopo l'insediamento: si proseguirà in quella direzione con un'attenzione rigorosa sul divieto di cumulo tra stipendi, consulenze e pensione.

Con i chiarimenti delle Entrate si avvicina il bonus a fine maggio per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo entro i 26mila euro. Il documento delle Entrate precisa che in taluni casi esiste l’eventualità, per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, che il bonus non arrivi a fine maggio.

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Non serve farne domanda e sarà riconosciuto nella busta paga in arrivo a fine maggio. E' quanto ha precisato la circolare dell’Agenzia delle Entrate che ha riassunto le istruzioni per applicare il credito introdotto dal decreto Irpef del 18 aprile.

Il bonus sarà erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l’imposta lorda dell’anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. La circolare specifica tra l’altro, come regolarsi nel caso il rapporto di lavoro sia stato interrotto prima di maggio. In assenza di un datore di lavoro, che funga da sostituto d’imposta, è infatti possibile ottenere il credito richiedendolo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.

In dettaglio i beneficiari sono i contribuenti che quest’anno percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati), al netto del reddito da abitazione principale, fino a 26 mila euro anno; a condizione che l’imposta lorda dell’anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.Il bonus spetta anche se l’imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle relative a carichi di famiglia.

In totale si tratta di un credito complessivo di 640 euro, cioè 80 euro mensili a partire da maggio, che vale per i redditi fino a 24 mila euro. Per redditi superiori il «premio» si riduce con gradualità fino a 26 mila euro. In base a quanto indicato nel decreto, il bonus «è rapportato al periodo di lavoro nell’anno»: dovrà essere calcolato in base alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni effettivamente lavorati nel 2014.

 I sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate a maggio. Nel caso in cui i sostituti non possono erogare il beneficio a maggio (per ragioni tecniche ), riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni di giugno.

La circolare ricorda che l’incentivo va anche ai contribuenti senza sostituto d’imposta (che sarebbe tenuto al riconoscimento del credito in via automatica) e a tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima di maggio. Per tutti questi contribuenti il bonus potrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi, utilizzandolo in compensazione oppure a rimborso.

 Nei casi di credito non spettante perché per esempio il reddito complessivo supera i 26 mila euro per via di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto d’imposta), gli interessati devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga, oppure dovrà restituirlo nella dichiarazione dei redditi.

Tra i beneficiari del premio in busta paga ci sono anche i sacerdoti, i lavoratori socialmente utili, i tirocinanti e i percettori di borse di studio. A specificarlo è il documento dell’Agenzia delle Entrate in cui sono indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente definiti dal Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Sono esclusi invece i percettori di indennità, gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle Commissioni Tributarie, ai Giudici di Pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza. 

Il bonus produrrà un incremento del reddito disponibile tra il 5 ed il 7% sui redditi sino a 14mila euro lordi annui e si ridurrà man mano sino ad azzerarsi a quota 26mila.

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